Ordinanza emessa il 12 febbraio 2007 dal tribunale amministrativo regionale delle Marche - Ancona sul ricorso proposto da Rango Vincenzina contro I.A.C.P. di Ancona Edilizia e urbanistica - Edilizia residenziale pubblica - Regione Marche - Assegnazione di alloggio - Diritto del familiare (non originariamente convivente e autorizzato dall'Ente ge...

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la presente ordinanza.

Sul ricorso numero di registro generale n. 527 del 2005, proposto da Rango Vincenzina, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenza Marasca, presso la quale e' elettivamente domiciliata in Ancona, alla via Calatafina, 2;

Contro l'Istituto autonomo per le Case Popolari della Provincia di Ancona - ora Ente regionale per l'Abitazione Pubblica della Provincia di Ancona, in persona del suo presidente e rappresentate legale, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pierluigi Ascoli e Mirko Piloni del Servizio legale dell'Ente, presso il cui Ufficio e' elettivamente domiciliato in Ancona, alla piazza Salvo d'Acquisto n. 40; per l'annullamento del provvedimento n. 172 del 17 maggio 2005, adottato dal Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Ancona, notificato il 26 maggio 2005, con cui e' stato disposto a carico della ricorrente il rilascio dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica-ERP-, sito in Ancona, alla via Cingoli, n. 19, assento occupato senza titolo dalla ricorrente; di ogni atto prodromico, consequenziale e comunque connesso;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Istituto autonomo Case Popolari di Ancona;

Vista l'ordinanza n. 431 del 7 luglio 2005, con cui e' stata accolta la domanda di sospensione cautelare dell'esecuzione del provvedimento impugnato;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2006, il dott. Galileo Omero Manzi e uditi per le parti i difensore come specificato nel relativo verbale;

F a t t o

Con atto notificato il 24 giugno 2005, depositato il successivo 27 giugno 2005, la ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe adottato dal Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Ancona con cui e' stato disposto a suo carico il rilascio libero da persone e cose di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, in quanto asserito occupato senza titolo dalla medesima.

Il provvedimento di restituzione dell'abitazione popolare e' stato giustificato dal fatto che l'interessata, figlia dell'originano assegnatario in locazione dell'immobile, regolarmente autorizzata in data 17 novembre 2003 ad abitare stabilmente nello stesso insieme alla propria famiglia, con formale atto di autorizzazione all'ampliamento stabile del nucleo familiare dell'originario titolare dell'assegnazione dell'appartamento popolare, ai sensi dell'art. 43 della legge regionale Marche n. 44 del 1997, alla morte del genitore, non e' stata ritenuta in possesso del requisito per subentrare a titolo successorio nella titolarita' dell'assegnazione del contratto di locazione dello stesso, in quanto, alla data del decesso del padre sig. Rango Quinto, non erano ancora trascorsi due anni dall'autorizzazione all'ampliamento del nucleo familiare del de cuius, secondo quanto stabilito dall'art. 43, comma 5, della citata legge regionale n. 44 del 1997.

Avverso il provvedimento impugnato con il ricorso vengono dedotte censure di violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 43 e 53 della legge regionale Marche 22 luglio 1997, n. 44, nonche' vizio di eccesso di potere, in quanto secondo la parte attrice l'Ente intimato ha errato nel considerare non ancora trascorso il periodo minimo di due anni di presenza nell'alloggio popolare di cui si controverte della ricorrente e del suo nucleo familiare, poiche' la stessa asserisce che il proprio genitore ed originario assegnatario dell'abitazione di edilizia residenziale pubblica ebbe a richiedere l'autorizzazione all'ampliamento del nucleo familiare addirittura in data 31 ottobre 2000 e, quindi, il ritardo con cui l'amministrazione ha evaso la relativa pratica, perfezionata soltanto in data 17 novembre 2003, non puo' riflettersi negativamente stile legittime aspettative della ricorrente di vedere consolidato il suo diritto a permanere nell'alloggio popolare riconosciuto dal citato art. 43 della legge regionale n. 44 del 1997, dopo la morte del genitore.

Per resistere alla iniziativa giudiziaria di parte ricorrente, in data 5 luglio 2005, si e' costituito in giudizio l'Istituto autonomo per le Case Popolari della provincia di Ancona, il cui difensore ha confutato gli argomenti invalidatori dedotti con il ricorso.

Il difensore dell'amministrazione ha negato fondamento agli assunti di parte ricorrente, a fronte della chiara ed inequivocabile previsione del quinto comma dell'art. 43 della citata legge regionale n. 43 del 1997 che preclude tassativamente, in caso di decesso degli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il subentro ai familiari autorizzati a convivere con i titolari a titolo di successivo ampliamento del loro nucleo familiare, in caso di mancato decorso di almeno due anni dalla data di formalizzazione dell'autorizzazione all'ampliamento suddetto.

In punto di fatto, l'Ente resistente contesta quanto asserito dal difensore della ricorrente circa la sua presenza nell'alloggio popolare prima dell'avvenuta formalizzazione della relativa autorizzazione allo stabile ampliamento del nucleo familiare dell'originano assegnatario, dal momento che la deducente non ha fornito alcuna prova di tale circostanza, con la produzione di copia della originaria domanda di autorizzazione alla convivenza con il proprio genitore assenta presentata in data 31 ottobre 2000, ne' con la produzione di atti dai quali potere desumere la sua effettiva presenza stabile nell'abitazione del padre a tale data, tanto piu' che nel ricorso viene ammesso che a tale originaria richiesta non segni alcuna convivenza con l'assegnatario, al punto che l'Ente con lettera del 22 aprile 2002 ebbe a comunicare all'interessato il mancato accoglimento della domanda di ampliamento stabile del suo nucleo familiare, proprio a causa della riscontrata presenza solo saltuaria della figlia nell'alloggio popolare.

Sulla base di tali considerazioni, i difensori dell'ente resistente hanno insistito per la reiezione del ricorso.

Con ordinanza n. 431 del 7 luglio 2005, il tribunale ha accolto la domanda di sospensione cautelare...

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