Ordinanza emessa il 21 giugno 2006 dal tribunale di Napoli nel procedimento civile promossa da Coinfal Sud S.r.l. contro Coinfal Service S.a.s. di Angelino Francesco Brevetti, marchi e privative industriali - Controversie devolute alla cognizione delle sezioni dei tribunali specializzate in materia di proprieta' industriale e intellettuale - Ass...

IL TRIBUNALE

Pronuncia la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 33414 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2005, avente ad oggetto: inibitoria dell'uso di denominazione sociale tra Coinfal sul S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza G. D'Annunzio n. 15 presso gli avv.ti Angelo D'Onofrio, Vitale Stefanelli e Francesco Sorvillo, dai quali e rappresentata e difesa, attrice;

E Coinfal service S.a.s. di Angelino Francesco, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Caivano alla via Piave n. 14, convenuta contumace.

Fatto e Svolgimento del Processo

Con atto di citazione notificato in data 19 ottobre 2005 la Coinfal sud S.r.l., con sede in Caserta alla via Ernesto Rossi n. 26, esponeva di operare nel settore dei serrami, metalli e tubi ed in quello dei servizi di costruzione, riparazione ed installazione di infissi e materiali metallici, di aver conseguito un'importante posizione nel mercato regionale campano ed anche in quello nazionale, anche quale partner industriale di significative imprese multinazionali come Ikea ed Unilever, e di aver depositato nell'anno 2004 domanda di registrazione delle domande per marchio nazionale denominativo "Coinfal.sud" e figurativo "Coinfal.sud". Lamentava di aver poco tempo prima scoperto l'esistenza di altra societa', avente denominazione Coinfal service S.a.s. di Angelino Francesco e sede in Caivano, comune distante pochi chilometri da Caserta, operanti peraltro nel medesimo settore industriale e commerciale, la cui denominazione, essendo in tutto simile alla propria, aveva determinato non pochi ed infrequenti casi di confusione tra i suoi clienti e fornitori.

Assumeva che la sua denominazione ed i propri marchi, siccome corrispondenti a titoli di proprieta' industriale acquisiti prima della nascita dell'altra societa', meritavano le tutele previste dal codice civile e dal codice della proprieta' industriale. Accusava inoltre la Coinfal service S.a.s. di averle fatto in tal modo concorrenza sleale, anche mediante lo sviamento di clientela conseguente all'identita' dei rispettivi segni distintivi.

Conveniva in giudizio la Coinfai service S.a.s. concludeva perche', accertata la violazione degli artt. 2563 e 2598 n. 1 e n. 3 c.c. dell'an. 22, d.lgs. n. 30/2005 ad opera della convenuta societa', a questa fosse inibito l'uso della denominazione sociale Coinfal con condanna alla differenziazione della denominazione sociale ex art. 2564 c.c..

Decorsi i termini di legge per la notifica della comparsa di risposta senza che questo avvenisse, l'attrice notificava e successivamente depositava istanza di fissazione dell'udienza ai sensi del d.lgs. n. 5 del 2003.

All'esito dell'udienza collegiale, il tribunale riservava la decisione.

Motivi della decisione

  1. - La domanda rientra nella competenza per materia di questa sezione specializzata in materia di...

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