Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Intervento di soggetti, ricorrenti in giudizi analoghi a quelli a quibus - Inammissibilita'. Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Thema decidendum - Questione di costituzionalita' sollevata dalle parti ...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53), sostitutivo dell'art. 4, comma 4, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 (Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore), promossi dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con una ordinanza del 2 marzo 2006 e quattro ordinanze del 13 marzo 2006, rispettivamente iscritte ai numeri 175, 176, 177, 178 e 179 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, 1ª serie speciale, dell'anno 2006.

Visti gli atti di costituzione dell'Istituto internazionale di istruzione "Giovanni Paolo II" e dell'Istituto tecnico per geometri ed aeronautico paritario "Salvo D'Acquisto", della Fondazione Granese onlus, dell'Istituto paritario Kennedy Holding e dell'Istituto De Nicola, nonche' gli atti di intervento dell'Istituto "Chiron School", del liceo linguistico "E. Hemingway" e dell'Istituto A. B. Nobel;

Udito nell'udienza pubblica del 17 aprile 2007 e nella camera di consiglio del 18 aprile 2007 il giudice relatore Sabino Cassese;

Uditi gli avvocati Stefano Tarullo per l'Istituto internazionale di istruzione "Giovanni Paolo II" e per l'Istituto tecnico per geometri ed aeronautico paritario "Salvo D'Acquisto" e Carlo Rienzi per la Fondazione Granese onlus, per l'Istituto paritario Kennedy Holding e per l'Istituto De Nicola;

Udito nuovamente nella camera di consiglio del 4 giugno 2007 e nell'udienza pubblica del 5 giugno 2007, rifissate in ragione della intervenuta modifica della composizione del collegio, il giudice relatore Sabino Cassese;

Uditi nuovamente nell'udienza pubblica del 5 giugno 2007 gli avvocati Stefano Tarullo per l'Istituto internazionale di istruzione "Giovanni Paolo II" e per l'Istituto tecnico per geometri ed aeronautico paritario "Salvo D'Acquisto" e Carlo Rienzi per la Fondazione Granese onlus, per l'Istituto paritario Kennedy Holding e per l'Istituto De Nicola.

Ritenuto in fatto

  1. - Con quattro analoghe ordinanze di rimessione (r.o. nn. da 176 a 179 del 2006), il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53), nella parte in cui, sostituendo il terzo periodo dell'art. 4, comma 4, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 (Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore), dispone che, ove i candidati esterni iscritti agli esami di Stato presso le scuole paritarie superino il cinquanta per cento dei candidati interni, le commissioni d'esame per i candidati esterni eccedenti il predetto limite "possono essere costituite soltanto presso gli istituti statali" e non anche presso gli istituti paritari, per contrasto con gli artt. 3 e 33, quarto comma, 41, 76, e 118 della Costituzione.

    Con un'altra ordinanza di rimessione di eguale tenore (r.o. n. 175 del 2006), lo stesso Tribunale ha sollevato la medesima questione di costituzionalita', ma senza prospettare la violazione dell'art. 118 Cost.

    La disposizione censurata, nel sostituire il terzo periodo dell'art. 4, comma 4, della legge n. 425 del 1997, prevede: "I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari ed il loro numero massimo non puo' superare il cinquanta per cento dei candidati interni; nel caso non vi sia la possibilita' di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni possono essere costituite, soltanto presso gli istituti statali, commissioni apposite".

    Espone il Tribunale che alcuni istituti privati di istruzione superiore, titolari della parita' scolastica ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), hanno fra l'altro impugnato:

    - la circolare del Ministero dell'universita' e della ricerca (Dipartimento per l'istruzione-Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, Ufficio VII) 18 novembre 2005, n. 86, avente ad oggetto "Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2005/2006. Termine di presentazione delle domande", nella quale e' tra l'altro stabilito che: a) "[...] ove le istanze dei candidati esterni pervenute ad ogni singola scuola, statale o paritaria, dovessero eccedere il prescritto limite del 50 per cento, l'istituto interessato, immediatamente dopo la scadenza del termine per la loro presentazione, dovra' trasmettere le istanze eccedenti, individuate secondo l'osservanza di uno stretto ordine cronologico di presentazione, al Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale competente per territorio. Cio' al fine di consentire al medesimo l'assegnazione degli interessati ad altre istituzioni scolastiche per una tempestiva prefigurazione del numero e della dislocazione delle Commissioni e, nel contempo, fornire ai candidati esterni certezza sulla sede nella quale dovranno sostenere gli esami"; b) "[...] per l'eventuale configurazione di commissioni cui assegnare unicamente candidati privatisti dovra' trovare applicazione l'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 con la conseguenza che tali commissioni debbono essere costituite esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali";

    - la circolare dell'Ufficio scolastico...

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