Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Straniero e apolide - Divieto di espulsione - Mancata estensione ai giovani adulti, titolari del diritto all'unita' familiare, ancora a carico di parenti coabitanti in regola col permesso di soggiorno, nonche' soggetti titolari del diritto all'unita' familiare, coabitanti con il coniuge...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 19, comma 2, 29, comma 1, lettera b-bis) e 30 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), promossi con ordinanze del 18 maggio e del 7 ottobre 2004 dal Tribunale di Genova sui ricorsi proposti da L. R. H. C. e da n. R. B. L. contro il Prefetto di Genova, iscritte ai nn. 695 e 696 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 9 maggio 2007 il giudice relatore Maria Rita Saulle.

Ritenuto che, con ordinanza del 18 maggio 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 19 dicembre 2006), nel corso di un giudizio avverso il decreto di espulsione emesso nei confronti di un cittadino ecuadoriano di ventuno anni, il Tribunale di Genova ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 19 e 29, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), per violazione degli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione;

che, respinti tutti i motivi del ricorso proposto dal ricorrente nei confronti del provvedimento di espulsione, il giudice a quo osserva che l'art. 2 del d.lgs n. 286 del 1998 prevede che allo straniero, "comunque presente sul territorio dello Stato", sono riconosciuti "i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore, e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti", fra i quali rientrerebbe a pieno titolo il diritto all'unita' familiare;

che il rimettente, sul punto, evidenzia come proprio la Corte costituzionale avrebbe "avuto modo di affermare la piena equiparazione degli stranieri ai cittadini italiani per quanto concerne il godimento dei diritti in materia di famiglia", richiamando in proposito le sentenze n. 376 del 2000, n. 203 del 1997 e n. 28 del 1995;

che, alla luce di tali premesse, il Tribunale di Genova ritiene che negare, con l'adozione di un provvedimento di espulsione, il diritto dello straniero ricorrente a convivere con la propria famiglia legittima, regolarmente soggiornante in Italia, sia in contrasto con la tutela del diritto all'unita' della famiglia riconosciuta, oltre che dalla Costituzione, anche da disposizioni contenute in trattati internazionali ratificati dall'Italia, fra le quali, in particolare, l'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali;

che, in particolare, il nucleo familiare del giovane ricorrente starebbe provvedendo al suo mantenimento e alla sua assistenza in piena sintonia con l'art. 30 Cost., il quale riconosce, fra l'altro, il diritto e il dovere dei genitori "di mantenere i figli", quale concreto supporto che deve essere assicurato alla prole durante tutto l'arco della sua crescita e che, a detta del rimettente, non cesserebbe...

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