LEGGE REGIONALE 14 Maggio 2007, n. 16 - Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 17 (costituzione di una societa'' per la gestione integrata di funzioni tecnico-amministrative in materia di sanita'' pubblica) e abrogazione della legge regionale 9 agosto 1995, n. 33 (istituzione dell''agenzia per la promozione e...
Titolo I
MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE n. 17/2005
23 maggio 2007)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Sostituzione del titolo della legge regionale n. 17/2005
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Il titolo della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 17 e' sostituito dal seguente: "istituzione della agenzia per la integrazione della gestione delle aziende sanitarie, denominata Agenzia Umbria Sanita'.".
Art. 2.
Modificazione dell'Art. 2
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Alla lettera c) del comma 1 dell'Art. 2 della legge regionale n. 17/2005, le parole "degli enti associati" sono sostituite dalle parole "delle aziende sanitarie".
Art. 3.
Sostituzione dell'Art. 3
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La rubrica e il testo dell'Art. 3 della legge regionale n. 17/2005 sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 3 (Istituzione della Agenzia Umbria Sanita). - 1. La Regione istituisce l'Agenzia Umbria Sanita' per la gestione delle funzioni di cui al successivo comma 3 per conto delle aziende sanitarie regionali e della direzione regionale sanita' e servizi sociali al fine della loro integrazione.
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L'Agenzia Umbria Sanita' ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' dotata di autonomia gestionale, amministrativa, organizzativa e finanziaria.
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L'Agenzia Umbria Sanita' e' sottoposta alla vigilanza della giunta regionale e svolge le seguenti funzioni ed esercita le connesse competenze finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di cui all'Art. 2:
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procedure di acquisizione di beni e di servizi e ottimizzazione logistica;
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gestione di programmi concernenti gli investimenti, il patrimonio e le tecnologie sanitarie;
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sviluppo e gestione del sistema informativo e delle tecnologie informatiche, nonche' dei relativi servizi di supporto;
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attivita' concernente la misurazione dei costi;
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attivita' di omogeneizzazione dei sistemi di gestione contabile e del controllo interno delle aziende sanitarie regionali e redazione del bilancio consolidato;
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promozione di modelli organizzativi, sistemi contabili e gestionali innovativi anche su base sperimentale, orientati all'efficienza, all'economicita' e all'efficacia;
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svolge tutte le funzioni di supporto e consulenza, informazione e promozione culturale nell'ambito della prevenzione, promozione della salute, educazione sanitaria, mediante le seguenti attivita':
1) raccolta e conservazione di materiali di informazione sanitaria;
2) documentazione;
3) osservazione e monitoraggio;
4) rilevazioni, studi e ricerche;
5) produzione editoriale.
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Per le funzioni di cui al punto a), l'Agenzia Umbria Sanita' svolge, ai sensi e per gli effetti della legislazione comunitaria e nazionale, le funzioni di centrale di committenza.
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Il consiglio regionale puo' conferire ulteriori funzioni all'Agenzia Umbria Sanita'.
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L'Agenzia Umbria Sanita' esercita le connesse funzioni e competenze necessarie per l'esercizio dei compiti stessi e a tali fini puo' stipulare accordi con enti pubblici.
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L'agenzia puo' partecipare a societa' di cui all'Art. 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248 successive modifiche e integrazioni, previa deliberazione della giunta regionale.".
Art. 4.
Sostituzione dell'Art. 4.
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La rubrica e il testo dell'Art. 4 della legge regionale n. 17/2005 sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 4 (Funzioni della giunta regionale). - 1. La giunta regionale in relazione alle funzioni di cui al precedente Art. 3 esercita i compiti di programmazione, coordinamento e controllo e delinea gli indirizzi strategici a cui l'Agenzia Umbria Sanita' deve con formarsi con particolare riferimento ai settori di intervento e alle...
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