Ordinanza emessa il 4 dicembre 2006 dal tribunale di Bolzano nel procedimento civile promosso da Metro Italia Cash and Carry S.p.A. contro I.N.P.S. ed altra Previdenza e assistenza sociale - Contributi di malattia dovuti dal datore di lavoro all'INPS - Esonero dall'obbligo di versamento in ipotesi di obbligo per il datore di lavoro, derivante da...

IL TRIBUNALE

Scioglimento della riserva, pronuncia la seguente ordinanza nella causa previdenziale corrente sotto il n. 494/01 RGL, promossa da Metro Italia Cash and Carry S.p.A. rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Tranquillo e Albe', nei confronti dell'I.N.P.S., primo convenuto, rappresentato e difeso dagli avvocati Orsingher e Bauer, e nei confronti di Esatri-Esazione Tributi S.p.A., seconda convenuta, contumace, e nei confronti della SCCI S.p.A., societa' intervenuta, rappresentata e difesa dagli avvocati Orsingher e Bauer, avente ad oggetto un ricorso in opposizione all'iscrizione a ruolo ed a cartella di pagamento.

L'articolo 6, secondo comma, legge 1° gennaio 1943, n. 138 stabilisce che "... l'indennita' non e' dovuta quando il trattamento economico di malattia e' corrisposto per legge o per controllo collettivo dal datore di lavoro e da altri enti in misura pari o superiore a quella fissata dai contratti collettivi ai sensi del presente articolo. Le prestazioni corrisposte da terzi in misura inferiore a quella della indennita' saranno integrate dall'ente sino a concorrenza...".

La Corte di cassazione a sezioni unite, con la sentenza n. 10.232/2003 ha affermato che "... il principio secondo cui l'articolo 6, secondo comma legge n. 138/1943, che esonera l'INPS dal pagamento dell'indennita' quando il trattamento economico di malattia venga corrisposto per legge o per contratto collettivo dal datore di lavoro in misura non inferiore a quella fissata dai contratti collettivi, non vale ad escludere l'obbligo di contribuzione previdenziale a favore dell'INPS ...".

Investita nella questione di legittimita' di tale norma, per la violazione degli articoli 2, 3, 38 e 41 Costituzione, la Corte costituzionale, con l'ordinanza n. 241/2006 (depositata il 22 giugno 2006), ha ritenuto la questione manifestamente inammissibile in considerazione del fatto che la norma nulla dispone "... quanto all'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro...", con la conseguenza che la sollecitata dichiarazione di incostituzionalita' non risolverebbe il dubbio circa la legittimita' della previsione, derivante dalla interpretazione della Corte di cassazione a sezioni unite, del mancato esonero del datore di lavoro dal versamento del contributo di malattia, quando lo stesso si sia obbligato, con contratto collettivo, a corrispondere un trattamento pari o superiore a quello erogato dall'INPS. In sostanza, la Corte costituzionale ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile, essendo la norma denunciata diversa da quella che avrebbe dovuto formare oggetto della rimessione. Denunciando la norma sbagliata, questo giudice e' incorso in un c.d. error in obiecto o, seconda la difesa dell'INPS, di abberatio ictus.

Si pone la domanda se la questione di legittimita' costituzionale possa essere riproposta dal medesimo giudice, ovviamente con correzione dell'errore e con denuncia della norma esatta. Essendo l'ordinanza n. 241/2004 annoverabile fra le decisioni processuali con le quali la Corte non definisce la questione di legittimita' costituzionale sottoposta al suo vaglio bensi' il solo giudizio costituzionale, nulla osta a che il giudice possa riproporre la questione. In tal senso si era espressa la Corte costituzionale nell'ordinanza n. 399/2002 (depositata il 25 luglio 2002), nella sentenza n. 189/2001 (depositata l'11 giugno 2001), nella sentenza n. 42/1996 (depositata il 23 febbraio 1996), nella sentenza n. 433/1995 (depositata il 15 settembre 1995) e nella sentenza n. 451/1989 (depositata il 27 luglio...

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