Ordinanza emessa il 4 dicembre 2006 dal tribunale di Bolzano nel procedimento civile promosso da Azienda Energetica S.p.A. - Etschwerke AG contro I.N.P.S. Previdenza e assistenza sociale - Contributi di malattia dovuti dal datore di lavoro all'INPS - Esonero dall'obbligo di versamento in ipotesi di obbligo per il datore di lavoro, derivante da c...

IL TRIBUNALE

A scioglimento della riserva, pronuncia la seguente ordinanza nella causa previdenziale corrente sotto il numero n. 482/05 RGL, promossa da Azienda energetica S.p.A. - Etschwerke AG, rappresentato e difeso dagli avv. prof. Cinelli e Paltrinieri, nei confronti dell'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato difeso dagli avv. Bauer ed Orsingher, avente ad oggetto un'azione di accertamento negativa avverso una pretesa contributiva dell'INPS.

Va premesso che questo giudice con ordinanza dd. 30 settembre 2005, ha sollevato la seguente questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 6, secondo comma, legge 1° gennaio 1943, n. 138, in relazione agli articoli 2, 3, 38 e 41 della Costituzione:

"L'azienda energetica - Etschwerke appartiene alla categoria delle aziende municipalizzate, trasformate in societa' per azioni. Il capitale sociale e' interamente in mano pubblica.

Per quanto riguarda le cosiddette assicurazioni minori, compresa l'assicurazione contro le malattie, tutto il personale e' iscritto all'INPS.

La disciplina dei rapporti di lavoro era regolata, in passato, da contratti collettivi corporativi ed e' regolata, ora, dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti al settore elettrico dd. 24 luglio 2001. Questo, all'articolo 32, contenendo una disciplina migliorativa per i dipendenti rispetto alla disciplina generale prevista dalla legge, obbliga i suoi iscritti all'erogazione del trattamento economico di malattia in misura pari all'intera retribuzione globale per un periodo massimo di 12 mesi, prolungabile fino a 32 mesi.

Di conseguenza si applica la fattispecie dell'articolo 6, comma 2, della legge 11 gennaio 1943 n. 138 (legge istitutiva dell'INAM e dell 'assicurazione obbligatoria contro le malattie,), ai sensi del quale l'indennita' di malattia non e' dovuta (dall'INAM, ora INPS,), quando il trattamento economico di malattia sia corrisposto per legge o per contratto collettivo dal datore di lavoro ... in misura pari o superiore a quella fissata dai contratti collettivi.

L'azienda non rientra nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni (cfr. art. 3 d.lgs. C.p.S. 12 agosto 1947 n. 869, cosi' come interpretato da Cass. n. 4600/1993) ed era finora anche esonerata dall'obbligazione contributiva per la malattia (da ultimo vedi circolare INPS datata 27 marzo 1996).

Con la sentenza n. 10232/2003 le sezioni unite della Corte di cassazione, componendo un contrasto giurisprudenziale, avevano interpretato l'articolo 6 citato nel senso che, non sussistendo un nesso di reciproca giustificazione causale fra le prestazioni ed i contributi, l'assunzione attraverso il contratto collettivo del rischio malattia in capo al datore di lavoro (con conseguente esonero da parte dell'INPS), non vale ad esonerarlo dall'obbligo di versare la contribuzione a favore dell'ente previdenziale.

Sulla scia di questa sentenza, gli ispettori dell'INPS, redatto un verbale ispettivo culminato in un avviso di pagamento, chiedono ora all'azienda energetica il pagamento dei contributi di malattia nella misura di Euro 1.458.691,76 (di cui a titolo capitale Euro 873.789,00, il resto a titolo di sanzioni e interessi, pari ad un'aliquota del 2,22 % sulla base imponibile riferita al personale con la qualifica operaia (gli impiegati, i quadri e dirigenti sono espressamente esclusi da detta assicurazione: vedi d.lgt. n. 213/1946). Il periodo preso in considerazione dagli ispettori va dal 1/1999 al 12/2004.

Contro questa pretesa l'azienda ha proposto un'azione di accertamento negativa, chiedendo la dichiarazione di infondatezza dell'obbligo contributivo, previa, se ritenuto necessario, la rimessione degli atti alla Corte costituzionale al fine di ottenere la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'articolo 6 (secondo comma,) della legge n. 138/1943 nella sua interpretazione attualmente vigente in seguito alla sentenza delle s.u. sopra accennata.

L'INPS si e' costituito in giudizio ed ha chiesto in via riconvenzionale la condanna dell'azienda energetica al pagamento dell'importo ingiunto con l'avviso di pagamento.

A parere di questo giudice, la questione di legittimita costituzionale dell'articolo 6, secondo comma della della legge n. 138/1943 non e' manifestamente infondata ed e' anche rilevante ai fini della decisione della presente vertenza.

Si fa presente che questo giudice ha gia' sollevato analoga questione di legittimita' costituzionale nel processo promosso dalla societa' "Metro Italia Cash and Carry S.p.A." nei confronti dell'INPS (e nei confronti dell'Esatri-Esazione Tributi S.p.A. e nei confronti del SCCI S.p.A.). La presente ordinanza ne approfondisce alcuni aspetti.

Va premesso che l'articolo 6, comma 2, n. 138/1943, mentre libera l'ente assicurativo pubblico dalla sua obbligazione (obbligo di erogare la prestazione di malattia), nulla dice in ordine al permanere o meno dell'obbligo contributivo in capo al datore di lavoro che contrattualmente si era accollato il rischio della malattia.

Astrattamente, il vuoto puo' essere colmato attraverso tre differenti variazioni interpretative, con il venire meno dell'obbligazione in capo all'ente assicurativo, e' venuto meno anche l'obbligo contributivo in capo al datore di lavoro; l'obbligo contributivo in capo al datore di lavoro, se non e' venuto meno, si e' almeno ridotto; essendo le due obbligazioni del tutto autonome e indipendenti il venire meno dell'obbligazione in capo all'ente assicurativo, non ha fatto venire meno - e neppure ridotto - l'obbligo contributivo in capo al datore di lavoro. Quest'ultima interpretazione e' stata accolta da Cass. s.u. 10.232/03.

Essa sembra violare alcuni precetti...

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