Ordinanza emessa il 18 gennaio 2007 dal tribunale di Potenza sul ricorso proposto da S.E.M. S.p.A. - Societa' Esattorie Meridionali Procedimento civile - Spese processuali - Ricorso per la nomina di curatore ad eredita' giacente - Cessazione della giacenza per carenza di attivo ereditario - Liquidazione delle spettanze dovute al curatore a titol...

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento iscritto al n. 81/2005 R.G. Vol. Giur., avente ad oggetto la nomina di un curatore all'eredita' giacente del defunto Moscogiuri Francesco, nato a Viggiano (Potenza) il 13 ottobre 1937 e deceduto a Marsicovetere (Potenza) il 9 dicembre 1999, su istanza della "S.E.M. S.p.A. - Societa' Esattorie Meridionali", con sede in Potenza, in persona del legale rappresentante pro-tempore.

I

Con ricorso depositato il 15 febbraio 2005, la "S.E.M. S.p.A. - Societa' Esattorie Meridionali" adiva il Tribunale di Potenza, chiedendo la nomina di un curatore all'eredita' giacente del defunto Moscogiuri Francesco, nato a Viggiano (Potenza) il 13 ottobre 1937 e deceduto a Marsicovetere (Potenza) il 9 dicembre 1999. Assumendo di essere creditrice del de cuius, nella qualita' di concessionaria del servizio di riscossione dei tributi per la Provincia di Potenza, la ricorrente deduceva che i suoi successibili ex lege - nelle persone di Moscogiuri Cosimo Rocco, Moscogiuri Enrico, Moscogiuri Lucia, Moscogiuri Lucia, Moscogiuri Antonietta e Moscogiuri Vincenza Anna - avevano congiuntamente rinunziato all'eredita', a mezzo di rogito redatto dal notaio Beatrice Simone da Potenza il 6 maggio 2000, rep. n. 39396. Acquisiti taluni documenti, con decreto reso il 19 aprile 2005, il giudice designato nominava il curatore dell'eredita' giacente nella persona dell'avv. Michele De Bonis da Potenza. Con dichiarazione depositata il 10 maggio 2005, quest'ultimo accettava l'incarico conferitogli, prestando il giuramento di rito all'udienza camerale del 9 giugno 2005. Il decreto di nomina era pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Foglio delle inserzioni del 15 giugno 2005, n. 137, avviso C-12077 (a pagamento). Con relazione depositata il 13 febbraio 2006, il curatore dell'eredita' giacente rendeva il conto della propria gestione, riferendo, tra l'altro: 1) che Tempone Pasqualina, coniuge superstite del de cuius, aveva dichiarato l'inesistenza di beni mobili o immobili di cui lo stesso fosse proprietario o possessore in vita; 2) che l'inesistenza di beni immobili era stata confermata dalla consultazione dei registri immobiliari; 3) che l'espletamento dell'incarico conferitogli aveva comportato l'anticipazione di spese per euro 225,47 (duecentoventicinque virgola quarantasette).

Pertanto, egli chiedeva l'approvazione del rendiconto, la liquidazione (ove possibile) del compenso spettantegli secondo la tariffa professionale ed il rimborso delle spese anticipate nell'espletamento dell'incarico conferitogli. Instaurato il contraddittorio nei confronti della ricorrente, il giudice designato si riservava per la decisione all'udienza del 9 giugno 2006.

II

Secondo l'interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimita' (in epoca anteriore all'entrata in vigore del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, portante il "testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia"), la definizione di "ausiliario del giudice" come colui che esercitava una funzione strumentale al provvedimento che il giudice emetteva a chiusura di un determinato procedimento non si poteva ritenere esaustiva, dal momento che, come pure era stato generalmente evidenziato dalla dottrina, si palesava necessario prendere in esame anche elementi estrinseci e formali (quali l'essere l'ausiliare estraneo all'ufficio ed alle parti, l'avere egli prestato la sua attivita' in relazione ad un processo od in occasione dello stesso, al fine precipuo di consentirne lo svolgimento o di realizzarne le finalita' particolari, l'aver ricevuto l'incarico da un organo giudiziario, l'essere l'incarico stesso caratterizzato da temporaneita' ed occasionalita) (vedasi, in motivazione: Cass. SS.UU., 21 novembre 1997, n. 11619).

Si doveva, cosi', ritenere che ausiliare del giudice fosse il privato "esperto in una determinata arte o professione" e, in generale, idoneo "al compimento di atti che il giudice non puo' compiere da solo" (cosi' l'art. 68 cod. proc. civ.) temporaneamente incaricato di una pubblica funzione, il quale, sulla base della nomina effettuata da un organo giurisdizionale secondo le norme del codice o di leggi speciali, prestava la sua attivita' in occasione di un processo, in guisa da renderne possibile lo svolgimento o consentirne la realizzazione delle particolari sue finalita'.

In tale ottica, ben poteva il curatore dell'eredita' giacente essere annoverato tra gli "ausiliari del giudice", ricorrendo gli elementi...

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