Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Competenza e giurisdizione - Reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato - Attribuzione alla competenza del giudice in composizione collegiale - Lamentata irragionevole disparita' di trattamento rispetto alla fattispecie di cui all'art. 640-bis cod. ...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 33-bis, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, promosso con ordinanza del 5 maggio 2005 dal Tribunale di Mantova, iscritta al n. 482 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40 - 1ª serie speciale - dell'anno 2005.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 4 giugno 2007 il giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ordinanza del 5 maggio 2005, il Tribunale di Mantova, in composizione collegiale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 33-bis, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, nella parte in cui "non comprende tra le esclusioni dalla competenza collegiale il reato previsto dall'art. 316-ter del codice penale".

    Il rimettente procede, per i delitti di cui agli artt. 640 e 316-ter del codice penale, nei confronti di un imputato la cui difesa ha sollevato questione circa l'attribuzione della cognizione dei fatti al giudice collegiale, anziche' monocratico.

    Ritiene il giudice a quo che l'eccezione sia tempestiva, pur se proposta per la prima volta nel dibattimento: l'originaria imputazione comprendeva, infatti, anche un reato di sicura attribuzione del tribunale in composizione collegiale, per il quale il giudice dell'udienza preliminare ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere, e pertanto l'eccezione riguardante la composizione dell'organo giudicante non avrebbe potuto essere utilmente sollevata entro il termine indicato dall'art. 33-quinquies cod. proc. pen.

    Nel merito, il rimettente rileva come la fattispecie prevista nell'art. 316-ter, inserita nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (Delitti contro la pubblica amministrazione), non sia compresa nel novero dei reati che l'art. 33-bis, comma 1, lettera b), cod. proc. pen. sottrae espressamente all'attribuzione del tribunale in composizione collegiale. D'altra parte, il carattere eccezionale della norma che disciplina il riparto delle attribuzioni impedirebbe, a parere del giudice a quo, l'estensione in via interpretativa del novero delle esclusioni.

    Su tale premessa, il rimettente solleva la questione di legittimita' costituzionale di detta norma processuale, ritenendola in contrasto con il canone della ragionevolezza e con il principio del...

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