Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Circolazione stradale - Sanzione amministrativa pecuniaria - Provvedimenti del Prefetto - Ordinanza-ingiunzione di pagamento - Notificazione nel termine di 150 giorni, anziche' in quello di 90 previsto per la conclusione dei procedimenti amministrativi in genere - Denunciata violazione ...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 204, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), modificato dall'art. 4, comma 1-sexies del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, con la legge 1° agosto 2003, n. 214 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada), promosso con ordinanza del 19 novembre 2005 dal giudice di pace di Torino, nel procedimento civile vertente tra Gugliuzza Manuela e il Prefetto di Torino, iscritta al n. 609 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 maggio 2007 il giudice relatore Ugo De Siervo.

Ritenuto che, con ordinanza pronunciata il 19 novembre 2005 e pervenuta a questa Corte il 12 aprile 2006, il giudice di pace di Torino ha sollevato questione di legittimita' costituzionale (in via incidentale) dell'art. 204, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 111 e 113 della Costituzione, nella parte in cui tale disposizione prevede che l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria debba essere notificata nel termine di 150 giorni, anziche' in quello "previsto dall'art. 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 per la conclusione dei procedimenti amministrativi in genere";

che il rimettente premette di essere investito del giudizio di opposizione disciplinato dall'art. 205 del codice della strada, avverso 5 ordinanze-ingiunzione adottate il 2 dicembre 2004 e notificate entro il termine di 150 giorni previsto dalla norma impugnata, introdotta dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, con la legge 1° agosto 2003, n. 214 (Conversione in legge, con...

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