Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Questioni aventi ad oggetto norme legislative siciliane - Asserito contrasto con norme statali di grande riforma economico-sociale - Omessa indicazione della norma statutaria che si assume violata - Individuazione del parametr...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 58, comma 1, della legge della Regione Sicilia 18 maggio 1996, n. 33 (Interventi urgenti per l'economia. Norme in materia di Impresa, Agricoltura, Artigianato, Lavoro, Turismo e Pesca. Disposizioni su altre materie, modifiche ed abrogazioni di norme), come modificato dall'art. 28, comma 1, della legge della Regione Sicilia 15 gennaio 1999, n. 4 (Integrazione del fondo per i comuni di cui all'articolo 11 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5. Realizzazione di progetti di utilita' collettiva. Disposizioni finanziarie), e dall'art. 111, comma 1, della legge della Regione Sicilia 28 dicembre 2004, n. 17 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005), dell'art. 16, comma 2, della legge della Regione Sicilia 17 marzo 2000, n. 8 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2000), e dell'art. 127, comma 2, della legge della Regione Sicilia 26 marzo 2002, n. 2 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002), promosso con ordinanza del 13 febbraio 2006 dal Tribunale di Marsala nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Maria Rita Domingo ed altri e il comune di Marsala, iscritta al n. 111 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, 1ª serie speciale, dell'anno 2006.

Visti l'atto di costituzione di Alessandro Tarantino ed altri nonche' l'atto di intervento della Regione Siciliana;

Udito nell'udienza pubblica del 22 maggio 2007 il giudice relatore Luigi Mazzella;

Uditi gli avvocati Salvatore Giacalone per Alessandro Tarantino ed altri e Paolo Chiapparrone per la Regione Siciliana.

Ritenuto in fatto

  1. - Nel corso di tre giudizi civili riuniti, promossi contro il Comune di Marsala da due dipendenti e dagli eredi di un altro lavoratore, il Tribunale di Marsala, con ordinanza del 13 febbraio 2006, ha sollevato, "in relazione all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001 ed all'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, nonche' in relazione all'art. 9, comma 5 e 10 della legge n. 150/2000", questioni di legittimita' costituzionale: 1) dell'art. 58, comma 1, della legge della Regione Sicilia 18 maggio 1996, n. 33 (Interventi urgenti per l'economia. Norme in materia di Impresa, Agricoltura, Artigianato, Lavoro, Turismo e Pesca. Disposizioni su altre materie, modifiche ed abrogazioni di norme), come modificato dall'art. 28, comma 1, della legge della Regione Sicilia 15 gennaio 1999, n. 4 (Integrazione del fondo per i comuni di cui all'articolo 11 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5. Realizzazione di progetti di utilita' collettiva. Disposizioni finanziarie), e dall'art. 111, comma 1, della legge della Regione Sicilia 28 dicembre 2004, n. 17 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005), nella parte in cui prevede "l'istituzione di uffici stampa di cui faranno parte giornalisti a cui si applica il contratto nazionale di lavoro giornalistico nella sua interezza"; 2) dell'art. 16, comma 2, della legge della Regione Sicilia 17 marzo 2000, n. 8 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2000), nella parte in cui stabilisce che "ai componenti degli uffici stampa si attribuisce la qualifica ed il trattamento contrattuale di capo servizio"; 3) dell'art. 127, comma 2, della legge della Regione Sicilia 26 marzo 2002, n. 2 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002), nella parte in cui dispone che "in sede di prima applicazione ai giornalisti componenti gli uffici stampa gia' esistenti presso gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, e' attribuita la qualifica ed il trattamento contrattuale di redattore capo, in applicazione del Contratto nazionale di lavoro giornalistico ed in sintonia con l'art. 72 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41".

    Il rimettente espone che i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento del diritto all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico e del relativo trattamento retributivo a decorrere dal 1° luglio 1998, nonche' del diritto alle conseguenti differenze retributive rispetto al trattamento economico loro erogato in forza del contratto collettivo nazionale di lavoro degli enti locali.

    Circa la rilevanza delle questioni, il Tribunale di Marsala deduce che dall'applicazione delle norme censurate puo' dipendere l'accoglimento dei ricorsi, poiche' l'estensione del contratto collettivo di lavoro giornalistico al rapporto di impiego dei ricorrenti - conseguenza, appunto, delle disposizioni di legge impugnate - comporta un incremento del trattamento economico spettante a quei lavoratori.

    Per quel che concerne la non manifesta infondatezza della questione, il giudice a quo ha evidenziato che, a norma dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), "le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica" e che l'art. 2, comma 1, lettera a) della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline...

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