Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Giudizio direttissimo - Reati in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa - Presentazione dell'imputato in udienza nel termine di quindici giorni dall'arresto o dall'iscrizione nel registro delle notizie di reato - Mancata previsione - Denunciata dispari...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122 (Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa), convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1993, n. 205, promosso con ordinanza del 18 novembre 2004 dal Tribunale di Verona nel procedimento penale a carico di A. A. ed altri iscritta al n. 80 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, 1ª serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di costituzione di M.T;

Udito nell'udienza pubblica del 20 marzo 2007 il giudice relatore Giovanni Maria Flick;

Udito l'avvocato Emanuele Fracasso jr. per M.T;

Udito nuovamente nell'udienza pubblica del 5 giugno 2007, rifissata in ragione della intervenuta modifica della composizione del collegio, il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Verona ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122 (Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa), convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1993, n. 205, nella parte in cui - stabilendo che per i reati indicati all'art. 5, comma 1, del medesimo decreto-legge, il pubblico ministero procede al giudizio direttissimo anche fuori dei casi previsti dall'art. 449 del codice di procedura penale, salvo che siano necessarie speciali indagini - non prevede, "secondo l'interpretazione maggioritaria della giurisprudenza di legittimita', [...] che l'imputato debba essere presentato in udienza nel termine di quindici giorni dall'arresto o dall'iscrizione nel registro delle notizie di reato";

che il giudice a quo premette che nel corso di un giudizio direttissimo, instaurato in base alla norma censurata nei confronti di numerose persone imputate di reati in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa, il Tribunale di Verona aveva disposto, ai sensi dell'art. 452 cod. proc. pen., la trasmissione degli atti al pubblico ministero, affinche' procedesse nelle forme ordinarie;

che l'ordinanza era stata adottata in accoglimento dell'eccezione proposta dai difensori degli imputati, relativa alla necessita' di rispettare, anche nelle ipotesi di giudizio direttissimo cosiddetto "atipico" - quale quella in esame - il termine di quindici giorni, stabilito dall'art. 449, commi 4 e 5, cod. proc. pen. per l'instaurazione del rito: nella specie, difatti, il pubblico ministero aveva richiesto il giudizio direttissimo dopo circa sessanta giorni dall'arresto in flagranza degli imputati, e dunque ben oltre il predetto termine;

che, tuttavia, a seguito del ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica, la Corte di cassazione aveva annullato la predetta ordinanza, disponendo la restituzione degli atti al Tribunale;

che, a fronte della nuova instaurazione del giudizio nelle forme del rito speciale, il giudice a quo - recependo la relativa...

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