LEGGE REGIONALE 18 Maggio 2007, n. 10 - Norme per la promozione della previdenza complementare nel Veneto.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 47 del

22 maggio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. La Regione del Veneto, nell'esercizio delle competenze attribuite dal comma terzo dell'Art. 117 della Costituzione, in osservanza dei principi fondamentali desumibili dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni, in materia di disciplina delle forme pensionistiche complementari, promuove nel territorio regionale lo sviluppo della previdenza complementare di natura collettiva, al fine di garantire ai propri cittadini prospettive di sicurezza economica al termine dell'attivita' lavorativa.

  2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione attua iniziative dirette a favorire la diffusione della cultura previdenziale, incentivando le adesioni dei soggetti interessati alle forme pensionistiche complementari.

  3. La Regione riconosce le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari, come definite dall'Art. 3 del decreto legislativo n. 252/2005 e valorizza il ruolo degli attori sociali.

  4. La Regione riconosce come elemento qualificante di assunzione di responsabilita' sociale le azioni delle imprese dirette allo sviluppo della previdenza complementare.

    Art. 2.

    Attivita' di informazione e di formazione

  5. La giunta regionale attua iniziative di informazione dirette a sensibilizzare i soggetti interessati alle forme previdenziali integrative.

  6. Al fine di favorire le iniziative di informazione di cui al comma 1, la giunta regionale e' autorizzata a promuovere:

    1. attivita' di formazione del personale regionale;

    2. iniziative specifiche di formazione degli operatori delle parti sociali maggiormente rappresentative a livello regionale.

    Art. 3.

    Interventi a favore delle lavoratrici e dei lavoratori

  7. La giunta regionale e' autorizzata, nei limiti dello stanziamento di bilancio, a concedere a favore di lavoratrici e lavoratori residenti nel Veneto, iscritti ai fondi pensione di natura collettiva, contributi diretti ad assicurare per limitati periodi di tempo la copertura contributiva.

  8. Per le finalita' di cui al comma 1, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi a favore di soggetti in congedo parentale e di...

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