Ordinanza emessa il 19 dicembre 2006 dal giudice di pace di Vicenza nel procedimento civile promosso da Sota Malvin contro Prefetto di Vicenza Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada (in specie, inosservanza del divieto di trasportare passeggeri, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente in...

IL GIUDICE DI PACE

A scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 1786/2006 R.G. promossa da Sota Malvin, residente in Mossano (VI), Via Riviera n. 15, ricorrente;

Contro prefetto di Vicenza:

1) Con ricorso presentato in data 23 giugno 2006 il signor Sota Malvin proponeva ricorso ai sensi dell'art. 204-bis c.d.s. avverso il verbale di contestazione n. 701049095 elevato dalla Polizia stradale di Vicenza in data 18 maggio 2006 ed immediatamente notificato al ricorrente.

Con il precitato verbale veniva contestato allo Sota la violazione dell'art. 170, comma 6, c.d.s. per essere stato il medesimo trovato alla guida di un ciclomotore trasportando un'altra persona e conseguentemente veniva disposto il sequestro amministrativo del mezzo ai fini della confisca ai sensi dell'art. 213, comma 2-sexies, c.d.s.

Ai sensi invero di tale disposizione, introdotta con il decreto legge n. 115/2005, convertito nella legge n. 168/2005 viene sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171 (...).

Il ciclomotore, scontato il periodo di fermo amministrativo, veniva restituito nella disponibilita' del ricorrente con mantenimento del provvedimento di sequestro ai fini della confisca amministrativa che sarebbe stata attivata non appena esauriti i ricorsi giurisdizionali o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione.

2) Il ricorrente all'udienza dell'11 dicembre 2006 evidenziava che con la conversione in legge del decreto legge n. 262/2006 e' stata abrogata la disposizione che prevedeva in ogni caso la confisca del ciclomotore o del motoveicolo in caso di violazione alle norme sul trasporto del secondo passeggero. In particolare esponeva che con decorrenza 29 novembre 2006 in caso di violazione amministrativa cui al presente procedimento oltre alla sanzione pecuniaria consegue unicamente quale sanzione accessoria il fermo amministrativo per sessanta giorni.

Chiedeva pertanto il ricorrente di applicarsi la normativa piu' favorevole appena introdotta dal c.d. "collegato alla finanziaria" ed in subordine lo stesso, in via incidentale, sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'art. 213, comma 2-sexies, codice della strada nella versione vigente ratione temporis nella parte in cui prevede in ogni caso la confisca del ciclomotore in caso di violazione dell'art. 170 c.d.s. per violazione dell'art. 3 Costituzione per palese irragionevolezza e ingiustizia della fattispecie previgente.

3) In relazione alle doglianze formulate dal ricorrente in relazione all'art. 213, comma 2-sexies, c.d.s. si osserva quanto segue.

3.1) Con riferimento all'applicazione nella specie della disciplina piu' favorevole al ricorrente la stessa non puo' trovare accoglimento nel presente giudizio di merito. Benche' invero la legge posteriore stabilisca una sanzione di entita' diversa e piu' vantaggiosa per...

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