Ordinanza emessa il 5 aprile 2006 dal tribunale di Napoli nel procedimento civile promosso da Martinelli Bruno ed altro contro San Paolo Invest Sim S.p.A. Societa' - Controversie in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria - Procedimento di primo grado dinanzi al tribunale in composizione collegiale - Disciplina introdotta ...

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 2234/2005 R.G. tra Martinelli Bruno e Martinelli Guido, rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Palumbo presso cui sono elettivamente domiciliati in Napoli, alla via dei Fiorentini n. 21, attori e San Paolo Invest Societa' di Intermediazione Mobiliare S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Pellegrini in uno al quale e' elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Seggio del Popolo n. 22, convenuta.

Premesso in fatto

Con citazione ritualmente notificata Martinelli Bruno e Martinelli Guido, premesso che tra gli stessi e la San Paolo Invest SIM S.p.A. erano intercorsi rapporti contrattuali relativi al servizio di investimento prestato da quest'ultima, rapporti meglio indicati in citazione, convenivano in giudizio la San Paolo Invest SIM S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, e chiedevano in via principale accertarsi la violazione da parte di quest'ultima delle norme imperative contenute nel Regolamento Consob n. 11522/98, agli artt 27, 28 comma 2, 29, 36, comma 1, lett. c) e 96, comma 3 e nel d.lgs. n. 58/1998 all'art. 21, comma 1, lett. b) e c), accertarsi la violazione da parte della convenuta della norma imperativa contenuta nel d.lgs. n. 58/1998, art. 21, comma 1, lett. a) nonche' la violazione degli artt. 1175, 1176 e 1375 c.c. e dell'art. 47 della Costituzione, con dichiarazione conseguente di nullita' di tutti i rapporti contrattuali sorti con la convenuta in occasione della stipula dei contratti di sottoscrizione dei Fondi San Paolo nonche' la nullita' delle stesse operazioni di compravendita disposte dagli attori, meglio indicate in citazione. Chiedevano inoltre accertarsi i ripetuti inadempimenti contrattuali della societa' convenuta per aver ripetutamente violato, nella prestazione dei servizi di investimento, le norme di cui agli artt. 27, 28, comma 2, 29, 36, comma 1, lett. c) e 96, comma 3 del Regolamento Consob 11522/98, all'art. 21, comma 1, d.lgs. n. 58/1998 e agli artt. 1175, 1176 e 1375, per l'effetto condannarsi la convenuta al pagamento in favore degli attori della somma di euro 78.093,74, quale differenza tra i capitali totali impiegati nell'acquisto di quote dei Fondi San Paolo, tutti contraddistinti da un rischio elevato, e quelli realizzati a seguito di tutti i rimborsi, tanto a titolo di risarcimento del danno. Il tutto oltre interessi maturati dalle singole operazioni al soddisfo.

Si costituiva la San Paolo Invest Societa' di Intermediazione Mobiliare S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore contestando la domanda attorea e chiedendo il rigetto della stessa o in subordine, in caso di accertamento dell'illegittimita' del comportamento tenuto dalla convenuta nella conclusione ed esecuzione dei rapporti dedotti in lite, chiedeva ritenersi applicabile il principio del concorso di colpa di cui all'art. 1227 c.c.

Notificata da parte attrice alla convenuta istanza di fissazione di udienza ex art. 8, d.lgs. n. 5/2003, il giudice relatore designato, con decreto del 4 gennaio 2006, fissava l'udienza collegiale ai sensi dell'art. 12, d. citato, indicando alle parti la questione rilevabile d'ufficio relativa all'incostituzionalita' del d.l n. 5/2003.

All'udienza collegiale del 1° febbraio 2006 il tribunale fissava termine alle parti per il deposito di memorie conclusionali.

All'udienza collegiale del 5 aprile 2006 il tribunale si riservava la decisione.

O s s e r v a i n d i r i t t o Preliminarmente questo tribunale ritiene di sollevare la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12 della legge n. 366/2001 con riferimento all'art. 76 della Costituzione nella parte in cui, in relazione al giudizio ordinario di primo grado in materia societaria, non indica i principi ed i criteri direttivi che avrebbero dovuto guidare le scelte del legislatore delegato e, per derivazione, degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003, nonche', in via subordinata, degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003 in relazione all'art. 76 della Costituzione, perche' difformi dai principi e dai criteri direttivi dettati dalla legge di delega n. 366/2001.

Ed invero, quanto alla non manifesta infondatezza della prima delle questioni di legittimita' costituzionale sopra indicate, si osserva che l'art. 12 della legge n. 366/2001 dispone: "Il Governo e' inoltre delegato ad emanare norme che, senza modifiche della competenza per territorio e per materia, siano dirette ad...

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