Ordinanza emessa il 20 dicembre 2006 dal tribunale di Bolzano nel procedimento civile promosso da Cembran Donatello ed altri Fallimento e procedure concorsuali - Procedimento di esdebitazione - Ricorso proposto da imprenditori persone fisiche sottoposti a procedura fallimentare dichiarata chiusa anteriormente all'entrata in vigore del decreto le...

IL TRIBUNALE

Ha pronunziato la seguente ordinanza nelle procedure promosse dai signori: 1) Cembran D. e Zanon D. (fallimento chiuso il 30 settembre 2005); 2) Frei H. (fallimento chiuso il 19 gennaio 2006); 3) Frei Christof (fallimento chiuso il 19 gennaio 2006); senza assistenza di un legale, e da 4) Mattiazzo G. (fallimento chiuso il 19 dicembre 2005) con l'avv. D'Apolito S. di Bolzano e qui riunite per ragioni di connessione, al fine di ottenere la esdebitazione in base al nuovo art. 142 della legge fallimentare. Ricorrono tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda, salvo la circostanza che il loro fallimento e' stato chiuso prima dell'entrata in vigore della nuova normativa.

Motivi della decisione

La legge delega 14 maggio 2005, n. 80, art. 6, lett. a/13 ha previsto l'istituto della esdebitazione con le seguenti regole:

introdurre la disciplina dell'esdebitazione e disciplinare il relativo procedimento, prevedendo che essa consista nella liberazione del debitore persona fisica dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti qualora:

abbia cooperato con gli organi della procedura fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo e al proficuo svolgimento delle operazioni;

non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare la procedura;

non abbia violato le disposizioni di cui alla gestione della propria corrispondenza;

non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta;

non abbia distratto l'attivo o esposto passivita' insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;

non sia stato condannato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attivita' d'impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione.

La nuova legge fallimentare (d.lgs 9 gennaio 2006, n. 5) ha introdotto pertanto con l'art. 142 l'istituto della esdebitazione, cosi' regolato:

Il fallito persona fisica e' ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti qualora:

1) abbia cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;

2) non abbia in alcun modo ritardato o contributo a ritardare lo svolgimento della procedura;

3) non abbia violato le disposizioni di cui all'articolo 48,

4) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta;

5) non abbia...

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