LEGGE REGIONALE 23 Aprile 2007, n. 23 - Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti).

Capo I
Disciplina della pubblicazione degli atti nel Bollettino ufficiale

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 10 del 2 maggio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalita'

  1. Il Bollettino ufficiale della Regione Toscana, di seguito denominato Bollettino ufficiale della Regione Toscana, e' lo strumento legale di conoscenza delle leggi regionali, dei regolamenti e di tutti gli atti in esso pubblicati, salvo gli effetti ricollegati alle altre forme di conoscenza e pubblicita' previste dall'ordinamento vigente.

  2. Con la pubblicazione di cui al comma 1 la Regione Toscana favorisce il diritto di accesso e di informazione dei cittadini.

    Art. 2.

    Validita' degli atti pubblicati

  3. Il Bollettino ufficiale della Regione Toscana e' pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalita' che garantiscono l'autenticita' e l'integrita' degli atti pubblicati.

  4. La pubblicazione degli atti nel Bollettini ufficiale della Regione Toscana ha valore legale.

  5. La pubblicazione dei testi coordinati e delle note di cui all'Art. 10 ha solo carattere informativo.

    Art. 3.

    Articolazione del Bollettino ufficiale della Regione Toscana

  6. Il Bollettino ufficiale della Regione Toscana si articola in due parti, i cui contenuti sono specificati negli articoli 4 e 5.

  7. Gli atti particolarmente complessi, e comunque i bilanci e i conti consuntivi, sono pubblicati in appositi supplementi.

    Art. 4.

Parte prima
  1. Sono pubblicati nella parte prima del Bollettino ufficiale della Regione Toscana:

  1. lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'Art. 123 della Costituzione;

  2. le leggi e i regolamenti regionali;

  3. i testi coordinati di leggi e regolamenti regionali;

  4. il programma regionale di sviluppo e i suoi aggiornamenti, il documento di programmazione economica e finanziaria, nonche' tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;

  5. gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;

  6. le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Toscana o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Toscana, nonche' le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevino questioni di legittimita' di leggi della Regione Toscana e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Toscana;

  7. gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per la loro applicazione;

  8. le ordinanze degli organi regionali.

Art. 5.

Parte seconda
  1. Sono pubblicati nella parte seconda del Bollettino ufficiale della Regione Toscana:

    1. le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui all'Art. 4;

    2. gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;

    3. i decreti del Presidente della giunta regionale concernenti le nomine e altri di interesse generale;

    4. i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e altri di interesse generale;

    5. i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;

    6. gli atti della giunta regionale e dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale che tali organi ritengano doversi portare alla conoscenza della generalita' dei cittadini;

    7. gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione e' prevista in leggi e regolamenti statali e regionali;

    8. i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;

    9. bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici, per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;

    10. i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);

    11. gli avvisi per il conferimento di incarichi esterni e di collaborazione coordinata e continuativa, ove previsto dalla disciplina della materia.

  2. Sono inoltre pubblicati nella parte seconda del Bollettino ufficiale della Regione Toscana gli atti amministrativi emanati dagli organi della Regione, per i quali era prescritta dalla legislazione statale la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Foglio annunzi legali della provincia.

    Art. 6.

    Modalita' di pubblicazione e tutela della riservatezza

  3. La pubblicazione degli atti nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana avviene in forma integrale, salvo quanto previsto dal comma 2.

  4. Al fine di salvaguardare la riservatezza dei destinatari dell'atto nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, si osservano le norme vigenti in materia di protezione dei dati personali.

  5. Al fine di salvaguardare la riservatezza di terzi, degli atti di cui all'Art. 44 della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti), e' data comunicazione attraverso la pubblicazione degli estremi nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

    Art. 7.

    Richiesta di pubblicazione

  6. La pubblicazione degli atti di enti ed amministrazioni non regionali e' effettuata nella parte seconda del Bollettino ufficiale della Regione Toscana, a seguito di richiesta rivolta alla direzione del Bollettino ufficiale della Regione...

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