LEGGE REGIONALE 23 Aprile 2007, n. 23 - Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti).
Capo I
Disciplina della pubblicazione degli atti nel Bollettino ufficiale
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 10 del 2 maggio 2007)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Oggetto e finalita'
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Il Bollettino ufficiale della Regione Toscana, di seguito denominato Bollettino ufficiale della Regione Toscana, e' lo strumento legale di conoscenza delle leggi regionali, dei regolamenti e di tutti gli atti in esso pubblicati, salvo gli effetti ricollegati alle altre forme di conoscenza e pubblicita' previste dall'ordinamento vigente.
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Con la pubblicazione di cui al comma 1 la Regione Toscana favorisce il diritto di accesso e di informazione dei cittadini.
Art. 2.
Validita' degli atti pubblicati
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Il Bollettino ufficiale della Regione Toscana e' pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalita' che garantiscono l'autenticita' e l'integrita' degli atti pubblicati.
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La pubblicazione degli atti nel Bollettini ufficiale della Regione Toscana ha valore legale.
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La pubblicazione dei testi coordinati e delle note di cui all'Art. 10 ha solo carattere informativo.
Art. 3.
Articolazione del Bollettino ufficiale della Regione Toscana
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Il Bollettino ufficiale della Regione Toscana si articola in due parti, i cui contenuti sono specificati negli articoli 4 e 5.
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Gli atti particolarmente complessi, e comunque i bilanci e i conti consuntivi, sono pubblicati in appositi supplementi.
Art. 4.
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Sono pubblicati nella parte prima del Bollettino ufficiale della Regione Toscana:
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lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'Art. 123 della Costituzione;
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le leggi e i regolamenti regionali;
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i testi coordinati di leggi e regolamenti regionali;
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il programma regionale di sviluppo e i suoi aggiornamenti, il documento di programmazione economica e finanziaria, nonche' tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
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gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
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le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Toscana o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Toscana, nonche' le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevino questioni di legittimita' di leggi della Regione Toscana e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Toscana;
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gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per la loro applicazione;
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le ordinanze degli organi regionali.
Art. 5.
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Sono pubblicati nella parte seconda del Bollettino ufficiale della Regione Toscana:
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le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui all'Art. 4;
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gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
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i decreti del Presidente della giunta regionale concernenti le nomine e altri di interesse generale;
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i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e altri di interesse generale;
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i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
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gli atti della giunta regionale e dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale che tali organi ritengano doversi portare alla conoscenza della generalita' dei cittadini;
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gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione e' prevista in leggi e regolamenti statali e regionali;
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i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
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bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici, per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
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i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
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gli avvisi per il conferimento di incarichi esterni e di collaborazione coordinata e continuativa, ove previsto dalla disciplina della materia.
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Sono inoltre pubblicati nella parte seconda del Bollettino ufficiale della Regione Toscana gli atti amministrativi emanati dagli organi della Regione, per i quali era prescritta dalla legislazione statale la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Foglio annunzi legali della provincia.
Art. 6.
Modalita' di pubblicazione e tutela della riservatezza
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La pubblicazione degli atti nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana avviene in forma integrale, salvo quanto previsto dal comma 2.
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Al fine di salvaguardare la riservatezza dei destinatari dell'atto nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, si osservano le norme vigenti in materia di protezione dei dati personali.
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Al fine di salvaguardare la riservatezza di terzi, degli atti di cui all'Art. 44 della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti), e' data comunicazione attraverso la pubblicazione degli estremi nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Art. 7.
Richiesta di pubblicazione
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La pubblicazione degli atti di enti ed amministrazioni non regionali e' effettuata nella parte seconda del Bollettino ufficiale della Regione Toscana, a seguito di richiesta rivolta alla direzione del Bollettino ufficiale della Regione...
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