Ordinanza emessa il 21 novembre 2006 dal tribunale di S. Maria Capua Vetere nel procedimento di prevenzione relativo a Iorio Luigi Misure di prevenzione - Sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza - Revoca della patente di guida per sopravvenuto difetto dei prescritti requisiti morali - Istanza ...

IL TRIBUNALE

Letti gli atti del proc. n. 84/03 R.G.M.P., pendente nei confronti di Iorio Luigi, nato ad Aversa l'8 luglio 1962 e residente in San Cipriano d'Aversa alla via Lattari n. 9, attualmente sottoposto a misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza ai sensi della legge n. 575/1965 in forza di decreto emesso da questo tribunale in data 21 giugno 2006;

Letta, in particolare, l'istanza avanzata dallo Iorio in data 14 luglio 2006 con la quale egli aveva richiesto al collegio di sospendere l'esecuzione del decreto applicativo della misura onde consentire al prevenuto di continuare a svolgere la sua attivita' lavorativa con mansioni di autista;

Fissata udienza camerale per la trattazione, acquisita la documentazione depositata dall'istante;

Rilevato che il collegio, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 26 settembre 2006, in cui il pubblico ministero aveva chiesto il rigetto dell'istanza, mentre la difesa dello Iorio aveva insistito per l'accoglimento della medesima, ha disposto la rimessione della causa sul ruolo avendo verificato, nel caso posto all'attenzione del tribunale, la sussistenza di temi di costituzionalita';

Considerato che, pertanto, e' stata celebrata l'udienza del 21 novembre 2006, in cui il collegio ha sentito le parti in ordine ai profili di costituzionalita' emergenti;

O s s e r v a

Come detto, Iorio Luigi ha chiesto al collegio di disporre la sospensione dell'esecuzione del decreto applicativo delle misure in corso al fine di consentirgli di continuare a lavorare come autista presso la ditta che lo aveva assunto con tali mansioni in data anteriore alla sua sottoposizione a misura di prevenzione.

Cio' in quanto a seguito dell'irrogazione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza l'autorita' amministrativa ha disposto la revoca della patente di guida allo Iorio, in applicazione degli artt. 120 e 130 del codice della strada.

Egli ha anche sottolineato che l'attivita' lavorativa svolta costituisce unica fonte di sostentamento per se' e per il suo nucleo familiare e che l'applicazione delle misure in corso, con conseguente ritiro della patente di guida, impedendogli di fatto di continuare a lavorare come autista, non gli consente di soddisfare efficacemente le necessita' primarie dei suoi congiunti.

La questione e' attualmente disciplinata dagli artt. 120, 130, comma 1, lett. b), e 128 (per quanto attiene specificamente alla revisione della patente di guida) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada): l'art. 120 comprende, tra coloro che non possono ottenere la patente di guida per mancanza dei requisiti morali, le persone che sono state o sono sottoposte alle misure di prevenzione di cui alla legge n. 1423/1956 ed alla legge n. 575/1965, fatti salvi gli eventuali provvedimenti riabilitativi.

L'art. 130, comma 1, lett. b), dello stesso decreto dispone, invece, che la patente di guida e' revocata quando il titolare non sia piu' in possesso dei richiesti requisiti morali e, quindi, anche nel caso che l'applicazione di una misura di prevenzione intervenga dopo il rilascio della patente.

Infine l'art. 128, in tema di revisione della patente, prevede che gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., nonche' il prefetto nei casi previsti dall'art. 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la Commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneita' i titolari di patente di guida, qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneita' tecnica.

L'esito della visita medica o dell'esame di idoneita' sono comunicati ai competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente.

A fronte di tale sistema normativo che sancisce, come si vede, la perdita della patente ovvero l'impossibilita' di un suo rilascio o rinnovo come conseguenza automatica (e non frutto di discrezionalita' amministrativa) dell'applicazione di misure di prevenzione, non e' previsto alcun margine di valutazione in capo al giudice della prevenzione, attraverso il quale si possa - ancora durante la fase giurisdizionale ed in presenza di circostanze straordinarie ed eccezionali tali da ipotizzare una seria lesione di diritti costituzionalmente garantiti del sottoposto e del suo nucleo familiare - incidere sull'automatico ritiro della patente, come pure sull'impossibilita' di ottenerne il rilascio o il rinnovo.

Nessuna disposizione alla luce dell'ordinamento in vigore, infatti, consente al giudice procedente di impedire, ovvero di attenuare, tali conseguenze accessorie all'irrogazione della sorveglianza speciale di p.s.

Ed alcuna norma gli permette di impedire, qualora sussistano condizioni specifiche particolarmente gravi, il contrasto che a giudizio del collegio viene inevitabilmente a determinarsi tra le esigenze di controllo sociale della persona giudicata pericolosa, cui e' sottesa la misura di prevenzione, e la necessita' di non comprimere diritti costituzionalmente tutelati che vengano in rilievo in capo al sottoposto ed ai suoi prossimi congiunti.

Cio' premesso, in applicazione della normativa vigente, questo collegio avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'istanza di Iorio Luigi per come originariamente e testualmente qualificata: va, infatti, esclusa la possibilita' di sospendere l'esecuzione della misura di prevenzione in corso stante l'assenza di una specifica disposizione che consenta cio' al giudice procedente ed in applicazione del principio generale, sancito dall'art. 4, commi 10 e 11 della legge n. 1423/1956, dell'immediata esecutivita' del provvedimento applicativo di misure di...

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