Ordinanza emessa l'11 ottobre 2006 dal tribunale amministrativo regionale delle Marche - Ancona sul ricorso proposto da Melluso Michela contro Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Ancona Edilizia e urbanistica - Edilizia residenziale pubblica - Regione Marche - Assegnazione di alloggio - Diritto del familiare (non originaria...

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la presente ordinanza.

Sul ricorso numero di registro generale 00175 del 2005, proposto da: Melluso Michela, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Paola Giannotti, presso la quale e' elettivamente domiciliata in Ancona, alla via San Martino, n. 23;

Contro l'Iistituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Ancona, in persona del suo presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Bocci dell'Ufficio legale dell'Istituto, presso il quale e' elettivamente domiciliato in Ancona, alla via Salvo D'Acquisto n. 40, per l'annullamento:

del decreto del presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Ancona, n. 369/04 del 27 dicembre 2004, notificato il 27 gennaio 2004, con cui e' stato disposto a carico della ricorrente il rilascio dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, sito in Ancona, alla via Gioberti n. 15, in quanto asserito occupato senza titolo;

di tutti gli atti preparatori, preordinati, presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresa la nota n. 18052 del 17 novembre 2004, a firma del Dirigente dell'Ufficio gestione e legale dell'IACP di Ancona, con cui e' stato ingiunto all'attuale ricorrente di rilasciare il suddetto alloggio ERP vuoto da persone e cose;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Ancona;

Vista l'ordinanza n. 212 del 23 marzo 2005, con cui e' stata accolta la domanda di sospensione cautelare dell'esecuzione del provvedimento impugnato.

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2006, il dott. Galileo Omero Manzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;

F a t t o

Con atto notificato il 24 febbraio 2005, depositato il 2 marzo 2005, la ricorrente ha impugnato il provvedimento adottato dal presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Ancona, con cui e' stato disposto a suo carico il rilascio e la restituzione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, in quanto asserito occupato senza titolo dalla medesima.

Il provvedimento di restituzione dell'abitazione popolare e' stato giustificato dal fatto che l'interessata, figlia dell'originario assegnatario in locazione dell'immobile, regolarmente autorizzata in data 16 settembre 2003 ad abitare stabilmente nello stesso insieme ai suoi due figli, con formale atto di ampliamento del nucleo familiare del titolare dell'assegnazione per motivi di assistenza di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 43 della legge regionale Marche n. 44 del 1997, alla morte del genitore, la figlia convivente non e' stata ritenuta in possesso del requisito per subentrare a titolo successorio nella titolarita' dell'assegnazione dell'alloggio popolare, in quanto, alla data del decesso del padre, non erano ancora trascorsi due anni dall'autorizzazione all'ampliamento del nucleo familiare del de cuius, secondo quanto stabilito dal citato art. 43 della legge regionale n. 44 del 1997.

Avverso il provvedimento impugnato con il ricorso vengono dedotte censure di incompetenza e di violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e seguenti della legge regionale Marche 22 luglio 1997, degli artt 2, 10, e 14 del d.P.R. 14 dicembre 1975, n. 226, nonche' vizio di eccesso di potere per abuso, sviamento e falso presupposto, travisamento dei fatti, illogicita', ingiustizia manifesta, erroneita' ed incongruita' della motivazione.

La dedotta censura di incompetenza viene fatta dipendere dall'asserita mancata comunicazione della preliminare diffida al rilascio dell'alloggio ERP di cui si controverte, da parte del presidente dell'Ente edilizio intimato, in qualita' di legale rappresentante dello stesso, dal momento che tale atto di avvio del procedimento e' stato sottoscritto dal Dirigente dell'Ufficio gestione alloggi il quale, a detta del difensore di parte ricorrente, risultava sfornito del potere di manifestazione della volonta' dell'Amministrazione.

Anche il successivo provvedimento di rilascio di alloggio oggetto di sindacato giurisdizionale, risulta viziato sotto il profilo dell'incompetenza poiche' lo stesso, in quanto atto di straordinaria amministrazione, non poteva esser adottato senza una preventiva delibera del Consiglio di amministrazione dell'Ente al quale per legge (art. 14 del d.P.R. n. 226 del 1975) sono riservati tutti gli atti di gestione ordinaria e straordinaria.

In ogni caso, il provvedimento impugnato risulta il frutto di una errata applicazione dell art. 43 e delle altre norme della legge regionale Marche n. 44 del 1997 le quali, in caso di decesso dell'assegnatario di un alloggio ERP, prevede il subentro nell'assegnazione dei componenti del suo nucleo familiare, per cui la richiesta di restituzione dell'alloggio popolare pretesa nei confronti della ricorrente risulta illegittima, atteso il suo conclamato stato di convivenza abituale con il proprio genitore esistente alla data della morte di quest'ultimo.

Secondo il difensore di parte ricorrente, la pretesa dello IACP intimato di condizionare il diritto di subentro alla esistenza di un periodo di convivenza di almeno due anni con l'assegnatario, opererebbe soltanto allorquando si e' in presenza di una rinuncia volontaria all'assegnazione da parte del titolare con conseguente abbandono dell'alloggio e non in caso di decesso dello stesso.

Per resistere alla iniziativa giudiziaria di parte ricorrente, in data 22 marzo 2005, si costituito in giudizio l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Ancona, il cui difensore ha confutato gli argomenti invalidatori dedotti con il ricorso.

In particolare, e' stata ritenuta infondata la censura di incompetenza, in...

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