Ordinanza emessa l'11 ottobre 2006 dal tribunale amministrativo regionale delle Marche - Ancona sul ricorso proposto da Maddii Laura contro Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Ancona Edilizia e urbanistica - Edilizia residenziale pubblica - Regione Marche - Assegnazione di alloggio - Diritto del familiare (non originariamen...

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la presente ordinanza.

Sul ricorso numero di registro generale 00209 del 2005, proposto da Maddii Laura, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Napoletano, presso il quale e' elettivamente domiciliata in Ancona, al Corso Garibaldi n. 43;

Contro l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Ancona, in persona del suo presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Bocci dell'ufficio legale, presso il quale e' elettivamente domiciliata in Ancona, alla piazza Salvo D'Acquisto n. 40, per l'annullamento:

del decreto n. 368 del 27 dicembre 2004, a firma del presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Ancona, notificato il 27 gennaio 2005, con cui e' stato disposto il rilascio dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, sito in Comune di Ancona, alla via Fano n. 39, in quanto asserito occupato senza titolo dalla ricorrente sig.ra Maddii Laura;

di ogni atto anteriore e successivo comunque finalizzato a negare il diritto della ricorrente a subentrare nell'alloggio ERP suddetto, in quanto figlia convivente dell'originaria assegnataria sig.ra Ripesi Armanda, ivi comprese le precedenti lettere dello stesso IACP n. 15935 del 13 ottobre 2004 e n. 17708 dell'11 novembre 2004, con le quali e' stato, rispettivamente, ingiunto alla ricorrente il rilascio dell'alloggio ERP suddetto e respinte le osservazioni presentate dalla medesima per rivendicare il diritto del subentro nell'assegnazione della stessa abitazione;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Ancona;

Vista l'ordinanza n. 217 del 23 marzo 2005, con cui e' stata accolta la domanda cautelare di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2006, il dott. Galileo Omero Manzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;

F a t t o

Con atto notificato il 1° marzo 2005, depositato il 22 marzo 2005, la ricorrente ha impugnato l'epigrafato provvedimento adottato dal presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Ancona, con cui e' stato disposto a suo carico il rilascio e la restituzione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, in quanto asserito occupato senza titolo dalla medesima.

Il provvedimento di restituzione dell'abitazione popolare e' stato giustificato dal fatto che l'interessata, figlia dell'originaria assegnataria in locazione dell'immobile, regolarmente autorizzata in data 13 settembre 2002 ad abitare stabilmente nello stesso insieme alla propria famiglia, con formale atto di ampliamento del nucleo familiare della titolare dell'assegnazione, ai sensi dell'art. 43 della legge regionale Marche n. 44 del 1997 alla morte del genitore, non e' stata ritenuta in possesso del requisito per subentrare a titolo successorio nella titolarita' e dell'assegnazione dell'alloggio popolare, in quanto, alla data del decesso del padre, non erano ancora trascorsi due anni dall'autorizzazione all'ampliamento del nucleo familiare del de cuius, secondo quanto stabilito dal citato art. 43 della legge regionale n. 44 del 1997.

Avverso il provvedimento impugnato con il ricorso vengono dedotte censure di violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 43 e 53 della legge regionale Marche 22 luglio 1997, n. 43; eccesso di potere per incompetenza, contraddittorieta', illogicita' e difetto di motivazione, nonche' violazione degli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione.

La dedotta censura di incompetenza viene atta dipendere dall'asserito mancato coinvolgimento del sindaco nel procedimento concluso con l'adozione dell'atto impugnato, come previsto dall'art. 43, terzo comma della legge regionale n. 43 del 1997.

In ogni caso, il provvedimento impugnato risulta il frutto di una errata applicazione dell'art. 43 e delle altre norme della legge regionale Marche n. 44 del 1997 le quali, in caso di decesso dell'assegnatario di un alloggio ERP, prevede il subentro nell'assegnazione i componenti del suo nucleo familiare, per cui la richiesta di restituzione dell'alloggio popolare pretesa nei confronti della ricorrente risulta illegittima, atteso suo conclamato stato di convivenza abituale con il proprio genitore esistente alla data della morte di quest'ultimo.

Secondo il difensore di parte ricorrente, la pretesa dello IACP intimato di condizionare il diritto di subentro alla esistenza di un periodo di convivenza di almeno due anni con l'assegnatario, opererebbe soltanto allorquando si e' in presenza di una rinuncia volontaria all'assegnazione da parte del titolare con conseguente abbandono dell'alloggio e non in caso di decesso dello stesso.

In via subordinata il difensore di parte attrice ha eccepito la incostituzionalita' dell'art. 43 della legge n. 43 del 1997, nella parte in cui subordina il subentro dei soggetti autorizzati a convivere stabilmente con gli assegnatari di alloggi ERP, in caso di decesso di questi ultimi, alla protratta esistenza di un periodo di legittima presenza nell'alloggio di almeno due anni, in quanto tale norma risulta elusiva dei principi di uguaglianza e di solidarieta' sociale affermati dagli artt. 2 e 3 della Carta costituzionale.

Per resistere alla iniziativa giuidiziaria di parte ricorrente, in data 22 marzo 2005, si e' costituito in giudizio l'Istituto Autonomo per le Case...

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