Ordinanza emessa il 24 gennaio 2007 dal tribunale aniministrativo regionale per la Puglia - Bari, sul ricorso proposto da Elia Benedetto contro A.U.S.L. Bari/4 ed altri Giustizia amministrativa - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica - Previsione dell'ammissibilita' anche contro gli atti amministrativi emessi dalla P.A. nell'ambit...

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1910 del 2006 proposto da Elia Benedetto, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Lofoco ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Bari alla via P. Fiore, 14;

Contro, l'A.U.S.L. BA/4, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Colella ed elettivamente domiciliata presso lo stesso in Bari al Lungomare Starita, 6; la Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, non costituita nel presente giudizio e nei confronti di Michele Pio De Michele, non costituito nel presente giudizio, per l'annullamento, previa sospensiva, della delibera del direttore generale della AUSL BA/4, nr. 425 del 2 marzo 2006, unitamente alla nota provvedimentale della medesima AUSL BA/4, prot. 5875 del 15 marzo 2006, pervenuta al ricorrente in data 23 marzo 2006, con la quale la AUSL BA/4 ricostruiva il rapporto di lavoro con il ricorrente e deliberava la titolarita' dello stesso ad essere inquadrato - ai soli effetti giuridici - quale dirigente medico I livello, fascia A - Psichiatria, presso il S.I.M. di Bitonto, dalla data della sentenza del Consiglio di Stato in S.G. - Sez. V, - n. 762/04 del 28 febbraio 2004, nonche' per l'accertamento del diritto del dott. Benedetto Elia al riconoscimento dell'inquadramento ai fini giuridici della qualita' di dirigente medico I livello, fascia A - Psichiatria, presso il S.IM. di Bitonto (BA), dalla data della delibera n. 504 del 31 dicembre 1994, (e non dalla sentenza del c.d.s. del 28 febbraio 2004) con la quale l'Azienda U.S.L. BA/4, in pretesa applicazione della legge regionale del 30 luglio 1990, n. 34 e successive integrazioni e modificazioni, lo aveva erroneamente e illegittimamente inquadrato in soprannumero nonche' ancora per l'accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere dalla AUSL BA/4 tutte le somme di denaro rivenienti dall'intercorso e tuttora in essere rapporto di lavoro; somme che sono state destinate erroneamente al dott. Michele Pio De Michele, nel corso degli anni 1994-2006, e che invece dovevano essere attribuite al ricorrente.

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla Camera di consiglio del 10 gennaio 2007, il referendario, dott. Raffaele Greco;

Uditi l'avv. Lofoco per il ricorrente e l'avv. Colella per l'Amministrazione;

Vista l'ordinanza n. 13 del 10 gennaio 2007, con la quale questa sezione ha sospeso il giudizio, anche nella fase cautelare, per la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ritenuto in fatto e considerato in dirtto quanto segue.

Fatto

Il dott. Benedetto Elia, assistente medico dipendente della U.S.L. BA/4 (gia' BA/8), ha impugnato gli atti in epigrafe meglio indicati con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

In tale sede, egli ha rievocato la complessa vicenda relativa al pregresso contenzioso intercorso con l'Amministrazione in ordine alla sua posizione professionale: vicenda iniziata con un primo ricorso (nr. 783/1995) proposto innanzi a questo tribunale avverso la delibera del 30 dicembre 1995, n. 504, con la quale, ai sensi della l.r. Puglia 30 luglio 1990, n. 34, era stato disposto il suo inquadramento in soprannumero nei nominativi regionali e l'inquadramento del dott. De Michele Michele Pio, anch'egli assistente medico, nell'unico posto vacante; contestualmente, egli aveva gravato anche la delibera n. 848 dell'8 maggio 1992, con la quale veniva riconosciuto al dott. De Michele il diritto all'inquadramento nei ruoli nominativi regionali ai sensi della legge 20 maggio 1985, n. 207.

Con un secondo ricorso (n. 8/1997), il dott. Elia impugnava la deliberazione del direttore generale della A.U.SL. BA/4 n. 4726 del 23 agosto 1996, di approvazione della graduatoria del concorso riservato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di coadiutore sanitario presso il S.I.M. di Bitonto, nella quale il dott. De Michele si era classificato al primo posto, e lo stesso ricorrente al secondo, nonche' la deliberazione n. 5216 del 30 settembre 1996, di nomina del De Michele a coadiutore sanitario.

Con sentenza n. 131 del 1998, questo Tribunale accoglieva il primo ricorso e respingeva il secondo, decisione avverso la quale l'Elia interponeva appello.

Con decisione n. 762 del 28 febbraio 2004, il Consiglio di Stato, rilevato che al dott. De Michele non era applicabile l'art. 14 della legge n. 207/1985 in quanto non in possesso dei requisiti per l'inquadramento, essendo stato egli inquadrato solo in applicazione delle normativa speciali di cui alle ll.rr. n. 34/1990 e 27/1994, che l'unico medico ad avere titolo ad occupare il posto di coadiutore sanitario era il dott. Elia, il quale era anche il solo che avrebbe potuto partecipare alla procedura concorsuale, in accoglitnento dell'appello annullava gli atti impugnati.

In esecuzione di tale pronuncia, il data 23 marzo 2006 l'A.U.S.L. BA/4 notificava al ricorrente la delibera del direttore generale n. 425 del 2 marzo 2006, in una alla nota provvedimentale prot nr. 5875 datata 15 marzo 2006, con cui si affermava il pieno titolo dell'Elia ad essere inquadrato ai soli effetti giuridici in qualita' di dirigente medico I Livello - fascia A - Psichiatria, presso il S.I.M. di Bitonto, a far data dalla sentenza dei Consiglio di stato innanzi citata; contestizalmente, veniva disposto il recupero delle somme erroneamente erogate in favore del dott. De Michele.

Avverso tali ultimi provvedimenti, il ricorrente nel ricorso straordinario ha dedotto i seguenti profili di illegittimita':

Eccesso di potere per illogicita' e contraddittorieta' manifesta nonche' dispaiita' di trattamento. erronea presupposizione di fatto e di diritto, ingiustizia manifesta; Eccesso di potere per sviamento e violazione del giusto procedimento; Violazione dell'ordine del giudice amministrativo; Violazione dell'art. 3, legge n. 241/1990 ed eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione; erroneamente l'amministrazione fa decorrere gli effetti giuridici dell'inquadramento dalla data della sentenza del Consiglio di Stato, senza tener conto del fatto che era stata la stessa Amministrazione, attraverso l'illegittima gestione del concorso, a precludere al ricorrente la vittoria nello stesso, e pertanto dovendo la decorrenza necessariamente retrodatare all'anno 1994 (anno in cui veniva illegittimamente nominato in ruolo il dott. De Michele), atteso che: a) la pronuncia giurisdizionale aveva dichiarato illegittimo in nuce l'operato dell'Amministrazione, rilevando che il Di Michele non avrebbe potuto neanche partecipare alla selezione; b) ali medesima selezione avrebbe potuto partecipare solo il ricorrente, che pertanto la avrebbe certamente vinta; c) in ogni caso, gli effetti dell'annullamento giurisdizionale avrebbero dovuto operare ex tunc, e non ex nunc; d) le somme recuperate dal dott. De Michele avrebbero dovuto essere destinate al dott. Elia, laddove invece l'impugnata delibera nulla disponeva al riguardo; e) la medesima delibera risultava adottata dopo due anni dalla sentenza, con ulteriore grave nocumento per il ricorrente; infine, non era stata addotta alcuna motivazione a sostegno delle determinazioni adottate sulla diversa decorrenza dell'inquadramento;

Eccesso di potere per violazione del principio di affidamento del cittadino nell'azione della p.a. di buon andamento e buona amministrazione; eccesso di potere per sviamento erronea presupposizione di fatto ingiustizia ed...

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