CONCORSO - Concorso pubblico, per esami, a venti posti nell''area funzionale C, posizione economica C1, profilo professionale di 'funzionario tecnico aggiunto per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra' degli Uffici centrali del Ministero degli affari esteri e delle Rappresentanze diplomatiche ed Uffici consolari.

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale e' stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del citato testo unico, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, cosi' come modificata ed integrata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto ministeriale 7 settembre 1994, n. 604, recante norme regolamentari in materia di accesso ai documenti amministrativi relativamente al Ministero degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documento amministrativi;

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Considerato che la condizione di persona priva della vista non e' compatibile con l'esigenza di assicurare l'adempimento dei compiti istituzionali cui sono tenuti i "funzionari tecnici aggiunti per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra" dell'area funzionale C, posizione economica C1, in quanto le funzioni proprie dei suddetti funzionari aggiunti esigono il pieno possesso del requisito della vista, per prestare servizio sia nella sede centrale che nelle rappresentanze diplomatiche e uffici consolari all'estero;

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunita' fra uomini e donne per l'accesso al lavoro;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso di cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera d), del succitato decreto del Presidente del Consiglio n. 174/1994, ai sensi del quale non puo' prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana per i posti dei ruoli del Ministero degli affari esteri, eccettuati i posti a cui si accede in applicazione dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, e successive modifiche;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili ed in particolare l'art. 3, concernente la quota d'obbligo occupazionale a favore delle suddette categorie protette;

Atteso che nell'organico di questa Amministrazione la predetta quota d'obbligo risulta gia' coperta;

Vista la legge 28 luglio 1999, n. 266, contenente disposizioni relative al personale del Ministero degli affari esteri;

Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, recante determinazione delle classi delle lauree universitarie;

Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, recante determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, 8 novembre 2005, n. 4/2005, in particolare laddove si stabilisce che "alle procedure relative a qualifiche e profili professionali per i quali e' richiesto il solo diploma di laurea (DL) possono essere ammessi anche i soggetti muniti della nuova laurea (L)" di cui al succitato decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare gli articoli 1, 35, 36, 37, 38 e 57;

Assolti gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 34-bis del sopracitato decreto legislativo n. 165/2001, concernente disposizioni in materia di mobilita' del personale delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 2004, n. 225, concernente il regolamento di attuazione dell'art. 20, commi 2 e 3, dell'art. 21 e dell'art. 181, comma 1, lettera a) del succitato decreto legislativo;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, concernente l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, concernente l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento tra le persone senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di eta' e di orientamento sessuale;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto dei Ministeri entrato in vigore il 16 maggio 1995;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998-2001;

Visto il contratto collettivo integrativo 1998-2001 del Ministero degli affari esteri;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, sottoscritto il 12 giugno 2003;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare l'art. 39 come successivamente modificato ed integrato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1 marzo 2004, n. 89, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2004, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero degli affari esteri;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 15 maggio 2005, n. 80, recante disposizioni urgenti nell'ambito del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, ed in particolare l'art. 1, comma 5, con il quale e' stato istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con relativa dotazione per gli anni 2006, 2007 e 2008, per le esigenze connesse all'istituzione del Sistema di informazione visti;

Atteso che tra le esigenze di cui sopra e' ricompresa l'assunzione presso il Ministero degli affari esteri di venti unita' di personale dell'area funzionale C, posizione economica C1, profilo professionale di "funzionario tecnico aggiunto per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra", e che, ai sensi della relazione tecnica della Ragioneria generale dello Stato, i relativi oneri graveranno sul fondo sopra citato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2007, registrato dalla Corte dei Conti il 9 febbraio 2007, registro n. 2, foglio n. 21, con il quale il Ministero degli affari esteri e' stato autorizzato ad avviare le procedure di reclutamento per la copertura di venti posti nell'aerea funzionale C, posizione economica C1, nel profilo professionale di "funzionario tecnico aggiunto per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra" degli Uffici centrali del Ministero degli affari esteri e delle Rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari,

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

  1. E' indetto un concorso pubblico per esami a venti posti di "funzionario tecnico aggiunto per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra" dell'area funzionale C, posizione economica C1 del Ministero degli affari esteri, tenuto conto delle disponibilita' risultanti complessivamente nella predetta posizione economica C1.

  2. A norma dell'art. 167 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il 10% dei posti messi a concorso e' riservato agli impiegati di nazionalita' italiana con contratto a tempo indeterminato presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero, ove in possesso dei requisiti...

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