Ordinanza emessa il 25 novembre 2005 dal giudice di pace di Catania sul ricorso proposto da C. R. contro Prefettura di Catania ed altra Straniero - Espulsione amministrativa - Divieto di espulsione del convivente more uxorio di donna con prole di eta' inferiore a sei mesi - Mancata previsione - Ingiustificato deteriore trattamento del convivente...

IL GIUDICE DI PACE

Ha emesso la seguente ordinanza ex art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87.

Letta l'istanza del procuratore del ricorrente, di cui in epigrafe, con la quale viene formulata, all'udienza del 18 novembre 2005, l'eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, secondo comma, lettera d), d.lgs. n. 286/1998 in riferimento agli articoli 3, 29 e 30 della Carta costituzionale si osserva:

la norma inficiata di illegittimita' costituzionale prevedeva nella sua originaria lettura, in diverse ipotesi, l'impedimento all'espulsione dal territorio dello stato, per ragioni di ordine pubblico, ex art. 13 ibidem, del cittadino extracomunitario tra cui quella della donna in stato di gravidanza ovvero della donna avente prole inferiore al sesto mese di vita.

Successivamente, la Consulta, con la sentenza interpretativa d'accoglimento n. 376/2000, dichiarando, in parte qua, l'illegittimita' costituzionale della norma in questione, estendeva il divieto di estradizione al marito laddove si fosse in presenza della moglie incinta o di figlio avente la suddetta eta'.

All'uopo, il Giudice delle leggi motivava la propria declatoria elevando a rango costituzionale il principio di mantenimento nonche' di protezione dell'unita' familiare, avuto riguardo in particolare alla posizione dei figli minori, anche in considerazione dei compiti assistenziali nonche' educativi gravanti su di entrambi i coniugi sancito, oltre che dalla nostra Carta fondamentale, anche da svariata legislazione internazionale tra cui la Convenzione europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Liberta' Fondamentali, resa esecutiva dalla legge n. 848/1955; l'art. 10 del Patto Internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali e l'art. 23 del Patto Internazionale relativo ai Diritti Civili e Politici del 1966, ratificati e resi esecutivi dalla legge n. 881/1977; gli artt. 9 e 10 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui Diritti del Fanciullo, ratificata e resa esecutiva dalla legge n. 176/1991.

Ed invero, asseriva la Corte, dal complesso di queste norme, pur nella loro eterogeneita', emerge un principio, pienamente rinvenibile negli artt. 29 e 30 Cost., in base al quale alla famiglia deve essere riconosciuta la piu' ampia protezione ed assistenza sia nel suo momento formativo che nella prospettiva di ampliamento del suo nucleo originario nella prospettiva dei compiti educativi nonche' di supporto morale e materiale della prole di eta' minore che attendono la medesima.

Tale assistenza e protezione, afferma il giudice di legittimita', paritetica per gli individui, siano essi cittadini italiani o stranieri, pur venendo, in considerazione, nella fattispecie, in un'ottica di tutela dell'ordine pubblico afferente la delicata questione della permanenza nel nostro territorio di soggetti extracomunitari, avendo riguardo a diritti fondamentali della persona umana i quali si esplicano...

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