Ordinanza emessa il 27 dicembre 2006 dal G.U.P. del Tribunale di Brindisi nel procedimento penale a carico di Caceres Christiansen Hugo Enrique Processo penale - Custodia cautelare all'estero in esecuzione del mandato d'arresto europeo - Computo anche agli effetti della durata dei termini di fase previsti dall'art. 303, commi 1, 2 e 3 cod. proc....

IL TRIBUNALE

Sentite le parti, osserva quanto segue.

  1. - Risulta dagli atti che l'imputato Caceres Christiansen Hugo Enrique, nato a Conception (Cile) il 1° agosto 1972 e gia' residente in Madrid (Spagna) in Strada Recaredo n. 6/3I, e' stato catturato in Spagna in data 15 giugno 2005, a seguito di procedura di mandato di arresto europeo ex lege n. 69/2005, per essere consegnato all'Italia e tratto formalmente in arresto una volta ivi giunto all'aeroporto di Fiumicino in data 15 luglio 2005, il tutto in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa anche nei suoi confronti dal g.i.p. presso questo Tribunale di Bari in data 4 febbraio 2004.

    Ebbene, con l'istanza pervenuta in data 30 agosto 2006, il giudicabile sostenne che il termine di fase della durata massima della custodia cautelare in carcere, cui lo stesso e' tuttora soggetto, - termine pari ad un anno ai sensi dell'art. 303, comma 1, lettera a) n. 3, c.p.p. in relazione ai delitti ascritti al Caceres - sarebbe spirato, facendo riferimento come dies a quo al 15 giugno 2005, data della sua cattura in Spagna (tanto in effetti si evince con certezza sia dallo stralcio del provvedimento dell'Audiencia Nacional, Sala de lo penale, Seccion Segunda, in allegato all'istanza del detenuto pervenuta a questo ufficio in data 30 agosto 2006, sia dal prospetto della Divisione S.I.RE.N.E. Italia in allegato alla nota del direttore della 5ª Divisione Interpol in data 16 giugno 2006).

  2. - Osserva, pero', questo g.u.p. che la fattispecie non e' regolata dalla norma di carattere generale di cui all'art. 722 c.p.p., dettata per regolare gli effetti della custodia cautelare all'estero nell'ambito della procedura di estradizione dall'estero.

    Tale disposizione del codice di rito penale, in effetti, per come risultante a seguito della sent. n. 253/2004 della Corte costituzionale, stabilisce ora che la custodia cautelare all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato e' computata, non solo agli effetti della durata complessiva stabilita dall'art. 303, comma 4, c.p.p., ma anche agli effetti della durata dei termini di fase previsti dallo stesso articolo, ai commi 1, 2 e 3 (fermo sempre quanto previsto dal successivo art. 304, comma 4, c.p.p.).

    Invece, l'art. 33, legge 22 aprile 2005, n. 69, recante Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, sotto la rubrica "Computabilita' della custodia all'estero", recita: "1. Il periodo di custodia cautelare all'estero in esecuzione del mandato d'arresto europeo e' computato ai sensi e per gli effetti degli articoli 303, comma 4, 304 e 657 del c.p.p.".

    Per quanto all'inizio si e' precisato, poiche' la "procedura attiva di consegna" dalla Spagna all'Italia che ha interessato il Caceres e' stata assoggettata al regime della citata legge relativa al c.d. mandato di arresto europeo, e' unicamente alla previsione teste' riportata che occorre fare riferimento in subjecta materia.

    Vero e', infatti, che l'art. 39 legge n. 69/2005, al comma 1, prevede che: "Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari, in quanto compatibili". Tuttavia, sarebbe improponibile nel caso di specie un'applicazione dell'art. 722 c.p.p. per la sola parte in cui, a seguito del richiamato intervento additivo della Corte costituzionale, estende la valorizzazione della custodia cautelare, sofferta all'estero prima della consegna dello stato richiedente l'estradizione, anche ai fini dei termini indicati ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 303 c.p.p.

    L'art. 33, legge n. 69/2005, infatti, si configura come norma speciale rispetto a quella contenuta nell'art. 722 c.p.p. e che - come gia' risulta dalla sua rubrica - detta una disciplina completa della materia della computabilita' della custodia cautelare all'estero, in parte sovrapponibile a quella risultante dal testo dell'art. 722 cit. previgente rispetto alla sentenza costituzionale n. 253/2004, ed in parte piu' ampia di essa...

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