Ordinanza emessa il 19 gennaio 2006 dal tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Kaled Rahem Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze inerenti alla persona del colpevole nel caso previsto dall'art. 99, quarto comma, c...

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e di sospensione del giudizio, art. 23, legge n. 87 del 1953.

A scioglimento della riserva di cui al verbale d'udienza in data 10 gennaio 2007;

Pronunziando nel procedimento penale a carico di Khaled Rahem, imputato del reato di cui all'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, "perche' cedeva a Pertehava Levan gr. 1,5 di eroina (miscuglio di 6 mg.) sostanza stupefacente. In Roma il 9 novembre 2006. Con recidiva reiterata";

Udita l'istanza, avanzata all'udienza in data 10 gennaio 2007, con cui l'avv. Daniele Coppola, difensore d'ufficio dell'imputato, sollevava la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 69, quarto comma, codice penale, come novellato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, per sospetta violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione;

Esaminati gli atti;

O s s e r v a

  1. - La questione sollevata dalla difesa appare rilevante per il giudizio e non manifestamente infondata.

  2. - Khaled Rahem veniva tratto in arresto in data 9 novembre 2006 per il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (fatto meglio descritto in epigrafe), e presentato dalla polizia giudiziaria all'udienza del 10 novembre 2006 per la convalida ed il contestuale giudizio.

    Convalidato l'arresto ed applicata la misura cautelare della custodia in carcere, si disponeva procedersi a giudizio nelle forme dei rito direttissimo.

    Il pubblico ministero procedeva dunque alla contestazione della recidiva reiterata.

    Alla successiva udienza del 15 novembre 2006 - cui il processo slittava per concessione del chiesto termine a difesa - l'imputato chiedeva ed otteneva la definizione del processo mediante rito abbreviato, condizionato all'acquisizione di documentazione sanitaria sul suo stato di tossicodipendenza: documentazione non ancora nella disponibilita' della difesa.

    All'udienza del 10 gennaio 2007 - dopo un ulteriore rinvio per impedimento del difensore - la difesa produceva la menzionata documentazione sanitaria ed, in sede di discussione, sollevava la predetta questione di legittimita' costituzionale. Il pubblico ministero non si opponeva.

  3. - Nella sua istanza il difensore evidenziava taluni dati significativi della modesta gravita' del fatto (quali la minima quantita' di stupefacente oggetto di cessione e la personale condizione di tossicodipendenza dell'imputato, comunque ormai avviato ad un percorso di recupero) e sicuramente capaci di tradursi nel riconoscimento di corrispondenti circostanze attenuanti, le quali tuttavia potrebbero essere comparate al piu' in termini di equivalenza rispetto alla contestata recidiva.

    Infatti, l'attuale disposto dell'art. 69 c.p., come novellato dalla legge n. 251 del 2005, impedirebbe un giudizio di prevalenza rispetto all'aggravante di cui all'art. 99, quarto comma, c.p. e dunque non consentirebbe al giudicante di effettuare una valutazione piu' che formale e parziale delle riconoscibili attenuanti.

    Sulla scorta di tale premessa, il difensore rilevava:

    un primo profilo di contrasto con l'art. 3 della Costituzione, poiche', concepito nei termini dianzi esplicati, il sistema si allontanerebbe da un principio cardine dell'ordinamento penale, e di quello costituzionale in senso lato, secondo cui il giudizio e la pena devono corrispondere il piu' possibile alla effettivita' del caso concreto, essendo acquisito che la finalita' stessa del giudizio di comparazione "e' quella di apprezzare la personalita' del colpevole e la vera entita' del fatto onde conseguire il perfetto adattamento della pena al caso concreto" (cfr. Cass., sez. IV, 28 giugno 2005, n. 30432, P.G. Milano in proc. Matti);

    un secondo profilo di contrasto con l'art. 3 della Costituzione, poiche' il meccanismo di introduzione dell'aggravante di cui all'art. 99, quarto comma, c.p., si presenterebbe di fatto in termini di facoltativita', per motivi riconducibili alla diligenza ed alla sostanziale discrezionalita' del pubblico ministero procedente: il che costituirebbe un ulteriore elemento di possibile ed ingiustificata diversita' di trattamento nella decisione di fattispecie in tutto oggettivamente e soggettivamente simili;

    un ulteriore profilo di contrasto con l'art. 27...

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