Ordinanza emessa il 19 ottobre 2006 dalla Corte di appello di Palermo nel procedimento penale a carico di Alba Giuseppina Processo penale - Appello - Modifiche normative - Limitazione del potere di appello del pubblico ministero alle sentenze di condanna - Possibilita' per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di prosciogl...

LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza, nel processo a carico di Alba Giuseppina, nata a Porto Empedocle il 1° giugno 1959, definito con sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Agrigento in data 8 febbraio 2005, con la quale la predetta imputata e' stata assolta dai reati di truffa e falso perche' il fatto non costituisce reato.

Preso atto dell'appello ritualmente e tempestivamente interposto avverso la predetta sentenza dal Procuratore generale che ha chiesto l'affermazione della colpevolezza dell'imputata in ordine ai reati a lei contestati e la condanna della stessa alle pene di legge;

Rilevato che all'udienza del 19 ottobre 2006 il procuratore generale ha sollevato eccezione di illegittimita' costituzionale degli art. 1 e 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 per violazione degli artt. 3 e 111 comma 2 Cost.; 3 e 112 cost. in relazione agli artt. 73 e 74 ord. giud.; 97 Cost.; 3, 111, l01 e 104 Cost.; 111 comma 7 Cost.;

Sentito il difensore dell'imputato che ha chiesto rigettarsi l'eccezione sollevata dal p.g. perche' manifestamente infondata e dichiararsi inammissibile l'appello del p.m.;

O s s e r v a

Questa Corte e' chiamata a pronunciarsi sulla manifesta non infondatezza della questione di compatibilita' costituzionale degli artt. 1 e 10 della legge 20 febbraio 2006, n 46 che ha, tra le altre, modificato la disposizione di cui all'art. 593, comma 1 c.p.p. prevedendo la possibilita' dell'appello da parte del pubblico ministero e dell'imputato soltanto avverso le sentenze di condanna.

Piu' specificamente, le norme che si assumono incostituzionali attengono, quanto alla prima di esse (art. 593 codice di rito), alla limitazione del potere di appello del pubblico ministero, adesso circoscritto alle sole sentenze di condanna; alla residuale possibilita' di esercitare siffatto potere soltanto in presenza di una prova decisiva da articolare ed assumere secondo le modalita' indicate nell'art. 603, comma 2 c.p.p.; alla declaratoria in via preliminare di inammissibilita' dell'appello con ordinanza da parte del giudice, ove non venga disposta la rinnovazione del dibattimento ed alla correlata possibilita' - per le parti - di proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado nel termine di giorni quarantacinque decorrente dalla notificazione della ordinanza di inammissibilita' dell'appello.

Quanto alla seconda, la norma si riferisce alla disciplina transitoria che prevede l'applicabilita' delle disposizioni di cui sopra ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella modificatrice.

Un primo, preliminare esame riguarda la rilevanza delle questioni proposte: rilevanza nel caso in esame pacificamente sussistente, posto che non essendo state dedotte da parte del p.m. appellante prove nuove sopravvenute nei limiti temporali previsti per la proposizione dell'appello e trovando applicazione - per effetto della disciplina transitoria - la previsione normativa di cui all'art. 1 della legge n. 46/2006, ne deriverebbe la necessaria pronuncia di inammissibilita' dell'appello ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10, in relazione alla previsione di carattere generale contenuta nell'art. 593 comma 2 c.p.p.

La rilevanza della questione appare evidente poiche' si tratta di una diversa disciplina del presente processo conclusosi con una sentenza di assoluzione per l'imputato in virtu' della quale il pubblico ministero appellante, per un verso vedrebbe precluso il proprio potere di appello e, per altro verso, sarebbe costretto in tempi peraltro assai ristretti, a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado.

Tanto premesso, ritiene la corte di dovere fare una ulteriore e preliminare puntualizzazione...

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