Ordinanza emessa il 27 ottobre 2006 dalla Corte di appello di Palermo nel procedimento penale a carico di Di Maio Vincenzo Processo penale - Appello - Modifiche normative - Limitazione del potere di appello del pubblico ministero alle sentenze di condanna - Possibilita' per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di prosciog...

LA CORTE DI APPELLO

Riunita in Camera di consiglio ha emesso la seguente ordinanza.

Nel processo a carico di Di Maio Vincenzo; nato ad Palermo il 15 marzo 1961, definito con sentenza emessa, dal G.u.p. del Tribunale di Palermo in data 20 dicembre 2000, con la quale il predetto Di Maio e' stato assolto dalle imputazioni ascrittegli di cui agli artt. 110 e 416-bis c.p. e 648-bis c.p., aggravato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 203/1991;

Preso atto dell'appello ritualmente e tempestivamente interposto avverso la predetta sentenza dal Procuratore generale, della Repubblica di Palermo, ha richiesto, previa affermazione della colpevolezza del suddetto imputato in ordine ai reati per i quali e' stato assolto, la condanna dello stesso alle pene di legge;

Rilevato che a seguito della sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo - Seconda sezione , in data 15 ottobre 2002 la Corte suprema di cassazione, con sentenza emessa in data 7 ottobre 2003 ha annullato - limitatamente alla posizione di Di Maio Vincenzo - la sentenza del g.u.p. con rinvio ad altra sezione della Corte per nuovo giudizio;

Rilevato, ancora, che a seguito del nuovo giudizio, la Corte di appello di Palermo - Terza sezione, con sentenza dell'11 ottobre 2004 ha ritenuto il predetto Di Maio Vincenzo colpevole dei suddetti reati e condannato lo stesso alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 1.000 di multa esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/1991 relativamente alla imputazione di riciclaggio;

Preso atto che la Corte suprema di cassazione, a seguito di ricorsdo proposto dal suddetto. imputato ed in accoglimento dello stesso, ha annullato la detta sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio;

Rilevato, pertanto, che il processo e' regredito alla fase originaria immediatamente. successiva alla sentenza emessa dal g.u.p. del Tribunale di Palermo in data 20 dicembre 2000;

Rilevato che all'udienza odierna il procuratore generale ha sollevato eccezione di illegittimita' costituzionale degli artt. 1 e 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, per violazione degli artt. 3 e 111, secondo comma Cost.; 3 e 112 Cost. in relazione agli artt. 73 e 74 ord. giud.; 97 Cost.; 3, 111, 101 e 104 Cost.; 111, settimo comma Cost.;

Sentito il difensore dell'imputato quale ha chiesto che la Corte dichiari la manifesta infondatezza della eccezione sollevata e, altresi', l'inammissibilita' dell'appello proposto dal p.m.;

O s s e r v a

Questa Corte e' chiamata a pronunciarsi sulla manifesta non infondatezza della questione di compatibilita' costituzionale degli artt. 1 e 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, che ha, tra le altre, modificato la disposizione di cui all'art. 593, comma 1 c.p.p. prevedendo, la possibilita' dell'appello da parte del pubblico ministero e dell'imputato soltanto avverso le sentenze di condanna.

Piu' specificamente, le norme che si assumono incostituzionali attengono, quanto alla prima di esse (art. 593 codice di rito), alla limitazione, del potere di appello del pubblico ministero, adesso circoscritto alle sole sentenze di condanna; alla residuale possibilita' di esercitare siffatto potere soltanto in presenza di una prova decisiva da articolare ed assumere secondo le modalita' indicate nell'art. 603, comma 2 c.p.p.; alla declaratoria in. via preliminare di inammissibilita' dell'appello con ordinanza da parte del giudice, ove non venga disposta la rinnovazione del dibattimento ed alla correlata possibilita' - per le parti - di proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado nel termine di giorni quarantacinque decorrente dalla notificazione della ordinanza di inammissibilita' dell'appello.

Un primo, preliminare esame riguarda la rilevanza delle questioni proposte: rilevanza nel caso in esame pacificamente sussistente, posto che non essendo i state...

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