Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 20 aprile 2007 (della Regione Siciliana) Ambiente - Gestione dei rifiuti in Sicilia - Decreti interministeriali di sospensione temporanea in via di autotutela delle autorizzazioni riguardanti gli impianti di pretrattamento e termovalorizzazione previsti nei comuni di Palermo, Favara, Ca...

Ricorso della Regione siciliana, in persona del Presidente pro tempore on. Salvatore Cuffaro, autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 94 del 20 marzo 2007 (doc. 1), rappresentato e difeso - come da procura a margine del presente atto - sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv. generale della Regione, Francesco Castaldi e dall'avv. prof. Federico Sorrentino, giusta delibera di incarico S241/785.6 del 21 marzo 2007 (doc. 2), con domicilio eletto in Roma presso l'Ufficio della Regione siciliana, in via Marghera n. 36;

Contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri per la risoluzione del conflitto di attribuzione, con istanza di sospensione insorto per effetto dei decreti interministeriali adottati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della salute prott. n. Gab/Dec/26, 27, 28, 29, 30 del 13 febbraio 2007, notificati alla Regione siciliana in data 21 febbraio 2007, con i quali sono state sospese le autorizzazioni riguardanti gli impianti di pretrattamento e termovalorizzazione previsti nei comuni di Palermo, Favara, Casteltermini, Paterno' e Modica (doc.ti 3, 4, 5, 6, 7) ed e' stato disposto l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, da parte della Commissione ministeriale IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control).

F a t t o

  1. - Con l con d.P.C.m. 22 gennaio 1999 e stato dichiarato lo stato di emergenza nella Regione siciliana in ordine alla situazione di crisi socio-economico e ambientale determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

    Ripetutamente prorogato per oltre 7 anni, lo stato di emergenza rifiuti e' formalmente terminato il 31 maggio 2006, avendo la Regione siciliana chiesto la proroga solo per le bonifiche e la tutela delle acque.

  2. - Con ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della protezione civile, n. 2983 del 31 maggio 1999 veniva nominato Commissario straordinario delegato per l'emergenza rifiuti il Presidente della Regione siciliana "per la predisposizione di un piano di interventi di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti e per la realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla situazione di emergenza" in conformita' ai criteri stabiliti dall'art. 22 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.i. (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1).

  3. - Con ordinanza commissariale n. 1166 del 18 dicembre 2002 - aggiornata con ordinanza n. 1260 del 30 settembre 2004 veniva quindi adottato il Piano regionale per la gestione dei rifiuti in Sicilia.

    Il piano nelle sue linee essenziali prevede la realizzazione di sistemi di gestione integrata dei rifiuti - intendendo per gestione integrata la gestione ottimizzata delle risorse - che si fonda, a monte, sull'incentivazione della raccolta differenziata, e, a valle - per il residuo della raccolta differenziata - sul trattamento del rifiuto ai fini del recupero energetico mediante termovalorizzazione.

  4. - I soggetti attuatori del piano sono diversi.

    La raccolta differenziata e' affidata a cd. societa' d'ambito, costituite dall'aggregazione di comuni e province per ambiti territoriali ottimali (ATO); loro compito e' quello di attuare la gestione integrata dei rifiuti nei comuni costituenti l'ATO.

    Il recupero energetico del rifiuto a valle della raccolta differenziata mediante termovalorizzazione e' viceversa affidato agli operatori industriali, individuati mediante procedure di evidenza pubblica.

    La termovalorizzazione e', pertanto, uno dei due aspetti fondamentali della gestione integrata dei rifiuti in Sicilia e la realizzazione dei sistemi per l'utilizzo della frazione residuale a valle della raccolta differenziata mediante la costruzione dei relativi impianti costituisce elemento imprescindibile per l'attuazione del piano regionale per la gestione dei rifiuti.

  5. - Con ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile - n. 3190 del 22 marzo 2002, e' stata conferita al Commissario delegato, la competenza a stipulare convenzioni, della durata massima di venti anni, per l'utilizzo della frazione residua dei rifiuti solidi urbani, al netto della raccolta differenziata, prodotta nei comuni della Regione siciliana, con operatori industriali che si impegnino a trattare in appositi impianti la frazione residua dei rifiuti ed a utilizzarla in impianti di termovalorizzazione con recupero di energia (art. 4, comma 1).

  6. - Al fine di individuare gli operatori industriali, veniva quindi pubblicato, nella G.U.R.S. del 9 agosto 2002, n. 32 parte II, dall'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque nella Regione siciliana, l'avviso pubblico per la stipula delle convenzioni.

  7. - A seguito dell'espletamento della gara, veniva affidata la concessione relativa al servizio di gestione e di smaltimento dei rifiuti a quattro raggruppamenti che, prima della stipula delle convenzioni, hanno costituito delle societa' consortili mantenendo le stesse quote sociali delle A.T.I.

    In particolare, hanno ottenuto la concessione:

    1) La societa' Platani Energia Ambiente, in riferimento agli ambiti territoriali ottimali AGi, AG2, AG3, CL1, CL2, PA4 (con esclusione dei Comuni di Altavilla Milizia, Bagheria, Casteldaccia, Ficarazzi, Santa Flavia e Villabate), ridenominata PA4 sud, TP2 per una popolazione di 968.000 abitanti;

    2) la societa' Tifeo Energia Ambiente, relativa agli ambiti territoriali ottimali CT4, CT5, SR1, SR2, EN1, RG1 per una popolazione di 1.382.662 abitanti;

    3) la societa' Palermo Energia Ambiente, relativa agli ambiti territoriali ottimali PA1, PA2, PA3, PA4 nord, PA5, TP1 per una popolazione di 1.672.066 abitanti;

    4) la societa' Sicil Power relativa agli ambiti territoriali ottimali ME1, ME2, ME3, ME4, CT1, CT2, CT3 per una popolazione di 1.289.114 abitanti.

  8. - In qualita' di concessionari del servizio di trattamento e di smaltimento dei rifiuti urbani al netto della raccolta differenziata, i quattro operatori industriali chiedevano al Commissario delegato, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. n. 22/1997, l'approvazione e l'autorizzazione alla realizzazione e alla gestione dei progetti relativi a! sistema di gestione integrato per l'utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani al netto della raccolta differenziata ciascuno per gli ATO di rispettiva pertinenza, progetti che sono stati denominati "Sistema Palermo", "Sistema Augusta", "Sistema Agrigento", "Sistema Paterno".

  9. - Avviavano quindi i procedimenti per ottenere tutte le autorizzazioni ambientali richieste, seguendo le particolari e derogatorie prescrizioni dettate per far fronte alla situazione di emergenza.

    In particolare, riguardo alla VIA, l'art. 2, comma 4 dell'O.P.C.M. n. 3334/2004, prevede che "il commissario delegato, per la valutazione della compatibilita', ambientale dei progetti relativi ai sistemi per l'utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziata, prodotti nei comuni della Regione siciliana, da destinare agli impianti di termovalorizzazione, con recupero di energia, si avvale in deroga rispettivamente all'art.1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, e successive modifiche e integrazioni, agli artt. 1 e 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modifiche ed integrazioni, ed all'art. 91 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, e relativi regolamenti di attuazione, della commissione di cui all'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e, successive modifiche ed integrazioni che si esprime entro quarantacinque giorni dalla richiesta".

    I quattro concessionari acquisivano allora il parere della Commissione per la valutazione di impatto ambientale, la quale si pronunciava in senso favorevole dettando una serie di prescrizioni (parere n. 590 del 10 giugno 2004 - doc. n. 8).

  10. - Dopo aver convocato le conferenze di servizi istruttorie per l'esame dei progetti, e acquisiti i relativi pareri, il Commissario delegato, a conclusione dei relativi procedimenti, emanava ordinanze con le quali esprimeva il giudizio positivo di compatibilita' ambientale dei progetti, approvava, ai sensi dell'art. 27 d.lgs. n. 22/1997 gli elaborati progettuali costituenti il sistema di gestione integrata per l'utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani al netto della raccolta differenziata, e infine ne autorizzava la successiva gestione.

    In particolare, con ordinanza n. 1455 del 29 novembre 2004 (doc. 9), pubblicata nella G.U.R.S. - parte prima - n. 3 del 21 gennaio 2005, e' stato approvato ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. n. 22/1997 il sistema relativo al termovalorizzatore di Palermo (Sicilia occidentale); con ordinanza n. 1688 del 29 dicembre 2004 (doc. 10), pubblicata nella G.U.R.S. - parte prima - n. 5 del 4 febbraio 2005, e' stato approvato il sistema relativo al termovalorizzatore di Augusta (Sicilia sud-orientale); con ordinanza del 1° marzo 2005 (doc. 11), pubblicata nella GURS - parte prima - n. 15 dell'8 aprile 2005, e' stato approvato il sistema relativo al termovalorizzatore di Paterno' (Sicilia nord-orientale); con Ordinanza del 22 aprile 2005 (doc. 12), pubblicata nella G.U.R.S. - parte prima - n. 24 del 3 giugno 2005, e' stato approvato il sistema relativo al termovalorizzatore di Casteltermini (Agrigento) (Sicilia occidentale).

  11. - La validita' delle citate ordinanze era subordinata all'acquisizione da parte dei concessionari, prima della messa in esercizio degli impianti, dell'autorizzazione all'emissione in atmosfera di cui al d.P.R. n. 203/1988.

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