Ordinanza emessa il 6 ottobre 2006 dalla Corte di appello di Perugia nel procedimento penale a carico di Montelione Antonino ed altri Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilita' per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'articolo 603, comma ...

LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza ordinanza.

Sentita l'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006, e 10, legge cit., sollevata dalla procura generale nel procedimento a carico di Montelione Antonino, Gatti Giuseppe e Nulli Pero Ottavio prosciolti ex art. 425 c.p.p. dal G.i.p. del Tribunale di Perugia con sentenza emessa in data 15 aprile 2003 dal reato di cui all'art. 323 c.p. perche' il fatto non costituisce reato per i primi due e perche' non sussiste per il terzo, sentenza tempestivamente appellata dal p.m. presso il Tribunale di Perugia,

O s s e r v a

Nel presente processo la questione di illegittimita' del combinato disposto normativo di cui sopra si presenta certamente rilevante in quanto la Corte, investita dall'appello proposto dal p.m. avverso una sentenza di proscioglimento, in applicazione delle norme impugnate, dovrebbe dichiarare l'inammissibilita' dell'appello medesimo;

Ritiene la Corte che l'esame della questione sia pregiudiziale ed assorbente in quanto, la eventuale pronuncia di non manifesta infondatezza della eccezione relativa alla soppressione del potere di appello in capo al p.m., determina la necessita' di sospensione del processo ai fmi della trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Venendo dunque all'esame del merito della questione sollevata dal p.g. ritiene la Corte che l'eccezione di incostituzionalita' del combinato disposto degli artt. 593 c.p.p. - come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006 e 10 legge cit., nella parte in cui inibiscono al p.m. di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento ed impongono la declaratoria di inammissibilita' degli appelli gia' proposti, sia non manifestamente infondata, anche per profili diversi da quelli posti in rilievo dall'eccipiente.

La nuova normativa infatti, per quanto si dira', realizza una drastica compromissione dei poteri processuali del p.m., determinando una evidente asimmetria, quanto ai poteri di impugnazione delle sentenze, la quale non puo' dirsi assolutamente giustificata da ragionevoli considerazioni di principio ovvero di politica legislativa processuale, con conseguente violazione, sotto questo profilo degli artt. 111, secondo comma, e 3 Cost.

Inoltre la stessa, in sede applicativa, e' foriera di tali incongruenze, da consegnare nelle mani degli operatori del diritto un meccanismo praticamente ingestibile, nell'ambito del quale qualsiasi opzione ermeneutica si prediliga e' ineluttabilmente destinata a cozzare con un diverso profilo di illegittimita' costituzionale, determinando, soprattutto nel regime transitorio, notevoli disparita' di trattamento ovvero la necessita', onde evitare soluzioni pasticciate, del ricorso ad una sorta di giurisprudenza "creativa", o "suppletiva" delle sviste del legislatore. Tutto cio' in contrasto con il principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione (Art. 97 Cost.) ed a conferma della irragionevolezza complessiva del sistema delineato dalla normativa in argomento.

Quest'ultima inoltre, in particolar modo nel regime transitorio, e' destinata ad incidere negativamente sui tempi processuali, determinando la necessita' dello svolgimento di un maggior numero di gradi di giudizio, a fronte di sentenze gravemente erronee, laddove l'errore ridondi in vizio di motivazione, in violazione del citato secondo comma dell'art. 111 Cost., ultimo periodo.

Risulta pertanto necessario, al fine di porre in luce i profili di incostituzionalita' delineati in termini generalissimi, rivolgere uno sguardo di insieme alla nuova legge, ai lavori preparatori, alla interlocuzione del Presidente della Repubblica, che ha ravvisato profili di manifesta illegittimita', rinviando la legge alle Camere per una nuova deliberazione, nonche' alle modifiche apportate onde correggere le suddette censure di incostituzionalita'.

Un tale discorso di insieme, lungi dal coinvolgere in un generico giudizio negativo l'impianto generale della legge, in violazione della regola della obbligatoria rilevanza della questione, e' utile e necessario al fine di evidenziare la profonda irrazionalita' della norma da applicare nel caso di specie.

Al riguardo va in primo luogo sgombrato il campo da un falso presupposto teorico che riecheggia nei lavori preparatori della...

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