Ordinanza emessa il 16 agosto 2006 dal G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria nel procedimento penale a carico di Chiaramonte Salvatore Processo penale - Misure cautelari personali - Termini di durata - Computo - Pluralita' di ordinanze emesse per piu' reati non legati da connessione qualificata, oggetto di indagine in procedimenti separati pen...

IL TRIBUNALE

Sulla istanza presentata nell'interesse di Chiaramonte Salvatore e diretta ad ottenere la dichiarazione di inefficacia della misura cautelare in atto a carico del medesimo, per decorso dei termini massimi di custodia cautelare,

O s s e r v a

Il Chiaramonte presentava istanza con la quale rilevava come il termine di fase per la misura cautelare della custodia in carcere in atto a carico del medesimo fosse gia' decorso, chiedendone, quindi, la dichiarazione di inefficacia della misura in atto.

L'imputato era stato dapprima arrestato in data 4 giugno 2003 per detenzione di stupefacenti e poi condannato ad anni quattro di reclusione. In data 13 dicembre 2004, era stato raggiunto da altra misura cautelare, emessa dalla medesima a.g. (G.i.p. Tribunale Reggio Calabria), per fatti accertati nel 2002, della stessa indole - detenzione di droga e relativo delitto associativo, con contestazione chiusa all'agosto 2002 -, ma non connessi al primo, e per i quali veniva poi condannato ad anni dieci di reclusione.

L'interessato opina nel senso che gli effetti del provvedimento cautelare eseguito il 13 dicembre 2004 andrebbero retrodatati al momento dell'esecuzione del primo provvedimento, il 4 giugno 2003, con conseguente dichiarazione di inefficacia della seconda misura, da pronunciare ora per allora, scaduta il 3 giugno 2004. Tutto cio' troverebbe fondamento alla luce delle pronunce della Corte di cassazione, sezioni unite, n. 21957 del 2005, e della Corte costituzionale n. 408 del 2005. La prima aveva ritenuto applicabile il meccanismo di cui all'art. 297/3 c.p.p. anche a fatti tra loro non connessi, purche' il quadro indiziario legittimante la misura cautelare per un secondo reato risultasse gia' agli atti prima dell'emissione del primo provvedimento restrittivo, spedito per reato non connesso. La seconda ha successivamente innovato lo stato della legislazione, con sentenza additiva, rendendo cogente l'interpretazione cui era giunta la Corte suprema, nel senso che l'art. 297/3 c.p.p. e' stato dichiarato costituzionalmente illegittimo "nella parte in cui non si applica anche a fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano gia' desumibili dagli atti al momento della emissione della precedente ordinanza".

Gli elementi in fatto della questione risultano pacifici, per come descritti.

Sicche', i reati per i quali e' stato eseguito il secondo provvedimento cautelare erano stati commessi prima dell'emissione del primo provvedimento cautelare e gli elementi indiziari relativi erano parimenti emersi prima dell'emissione del medesimo, come si desume dal contenuto dell'ordinanza stessa, che riporta le intercettazioni salienti e riferibili all'anno 2002. In essa sono racchiusi tutti gli elementi indiziari idonei all'emissione del provve-dimento, acquisiti in un tempo anteriore al 4 giugno 2003, data di emissione del primo provvedimento.

Quindi, risulterebbero verificati tutti i requisiti richiesti per l'attivazione del meccanismo di cui all'art. 297/3 c.p.p., come integrato dalla sentenza n. 408 della Corte costituzionale, in relazione al tempus delicti ed al momento della disponibilita' degli elementi indiziari relativi al secondo fatto non connesso, entrambi collocabili gia' in un tempo che precede dell'emissione dei primo provvedimento restrittivo, il 4 giugno 2003.

L'unica peculiarita' del caso di specie e' che si verte in una situazione in cui i fatti per i quali sono stati emessi i provvedimenti cautelari sono oggetto di procedimenti differenti. Si pone, percio', il problema di verificare se la disciplina additiva introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale sia applicabile anche in tal caso, o non. In tale ultima ipotesi, che ne debba conseguire rispetto alla disciplina dell'istituto, in termini di compatibilita' costituzionale.

La normativa allo studio ha recentemente assunto una configurazione arricchita sotto il profilo positivo, come detto, grazie all'intervento della...

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