Ordinanza emessa il 11 gennaio 2006 dalla Commissione tributaria regionale del Veneto - Venezia sul ricorso proposto da Faedo Giuseppe contro Comune di Chiampo ed altra Imposte e tasse - Riscossione delle imposte (nella specie, ICI) - Notificazione della cartella di pagamento Disciplina dei requisiti e del contenuto degli atti dell'amministrazio...

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello n. 1655/04, depositato il 30 dicembre 2004, avverso la sentenza n. 322/07/2004, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Vicenza contro il Comune di Chiampo, difeso da Paganini Andrea e Orlando Gianfranco, Piazzetta Palladio, 11 - 36100 Vicenza, Concessionario Uniriscossioni S.p.a., difeso da Cimetti Maurizio e Parente Giuseppe, c/c avv. Emanuela Grecu, via San Pio X n. 21 - Mestre - 30170 Venezia, proposto dal ricorrente Faedo Giuseppe, Piazza Giacomo Zanella, 8/2 - 36072 Chiampo (VI), difeso da Tosi Loris, Borgo Santa Lucia, 5 - 36100 Vicenza e da Zocca Ermenegildo, Borgo Santa Lucia, 5 - 36100 Vicenza.

Atti impugnati: Cartella di pagamento n. 12420030007385127 I.C.I.

F a t t o e d i r i t t o

Faedo Giuseppe, rappresentato e difeso dal prof. avv. Loris Tosi e dal dott. Ermenegildo Zocca, ha ricorso contro la cartella di pagamento, notificata l'8 maggio 2003 e relativa all'iscrizione a ruolo di ICI del Comune di Chiampo, chiedendone l'annullamento per inesistenza e nullita' della notifica, violazione dell'art. 26, d.P.R. n. 602 del 1973 e degli artt. 148 e 139 c.p.c., dato che l'ufficiale incaricato della notifica aveva omesso nella relazione l'indicazione del luogo nel quale era avvenuta la notifica, indicando solo il comune.

L'omissione della via e del numero civico secondo il ricorrente non avrebbe potuto essere sanata dall'intestazione della cartella che indicava l'indirizzo del Faedo in piazza Zanella n. 8, in quanto l'esatto indirizzo era il n. 8/2.

La notifica, avvenuta nelle mani della moglie convivente, non sarebbe stata valida in quanto non vi era la certezza che fosse avvenuta presso l'abitazione.

Ne' la costituzione in giudizio sarebbe stata idonea a sanare l'inesistenza e nullita' della notifica.

Inoltre chiedeva la nullita' della cartella per difetto di sottoscrizione, rientrando la stessa nel genus dei provvedimenti amministrativi, nonche' per violazione e falsa applicazione dell'art. 7, legge 27 luglio 2000, n. 212, mancando la indicazione del responsabile del procedimento.

Infine vi era carenza di motivazione dato che la cartella di pagamento non avrebbe avuto indicazioni sufficienti al contribuente al fine di verificare la correttezza delle somme iscritte a ruolo, mancando la indicazione della data di formazione e di trasmissione del ruolo.

Vi sarebbe stata anche la violazione e falsa applicazione art. 7, comma 4 della legge 27...

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