Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (merito) depositato in cancelleria il 17 maggio 2007 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Segreto di Stato - Decreto di rinvio a giudizio, emesso in data 16 febbraio 2007 del G.I.P. (operante in veste di G.U.P.) presso il Tribunale di Milano, nei confronti di funzionari del SISM...

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, avente ad oggetto conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del G.I.P. - operante in veste di G.U.P. - presso il Tribunale di Milano, in relazione al decreto di rinvio a giudizio emesso il 16 febbraio 2007 su richiesta di rinvio a giudizio della Procura della Repubblica di Milano nei confronti di funzionari del SISMi (tra cui il suo direttore) di agenti di un Servizio straniero e di altri, in quanto detto decreto e' stato adottato sulla base (anche) di documentazione segreta e di altre fonti di prova acquisite in violazione del segreto di Stato che accompagnava la richiesta di rinvio a giudizio e costituisce quindi esercizio di funzione giurisdizionale in materia sottratta alla competenza dell'Autorita' giudiziaria.

F a t t o

  1. - La procura della Repubblica di Milano, procedendo nelle indagini sul sequestro di persona di Nasr Osama Mustafa Hassan, alias Abu Omar, avverti' ben presto che la sua attivita' sarebbe necessaramente entrata in contatto con aree coperte dal segreto di Stato e di questo ebbe, anzi, preciso avvertimento, oltre che da parte dei testimoni e degli indagati, da parte del Presidente del Consiglio pro tempore, il quale, informato dal Direttore dei SISMi delle richieste di notizie indirizzategli dalla Procura milanese, con nota 11 novembre 2005 n. USG/2.SP/l318/50/347 (doc. 1), nell'affermare energicamente l'assoluta estraneita' del Governo e del SISMi al sequestro in danno di Abu Omar, confermo' le disposizioni precedentemente impartite dai suoi predecessori in materia di segreto di Stato, in particolare per quanto attiene alle "relazioni dei Servizi ... con organi informativi di altri Stati".

    E' chiaro l'implicito richiamo alla direttiva 30 luglio 1985, n. 2001.5/707 (doc. 2), nella quale veniva stabilito quanto segue.

    "1. Agli effetti dell'art. 342 del codice di procedura penale, devono intendersi coperti dal segreto di Stato ai sensi dell'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, le cose, gli atti e i documenti relativamente ai quali esista un provvedimento dichiarativo del segreto di Stato, ovvero i cui contenuti o le cui caratteristiche siano tali da rilevare informazioni o dati concernenti i compiti, le attribuzioni, la programmazione, la costituzione, la dislocazione, l'impiego e gli organici degli organismi di informazione e di sicurezza e le relative strutture; i dati di riconoscimento autentici o di copertura dei componenti degli organismi medesimi e quelli di copertura di tali organismi; le posizioni documentali dei singoli componenti; l'addestramento e la preparazione professionale di tipo specialistico per lo svolgimento delle attivita' istituzionali; le aree ed i settori di impiego; le operazioni e le attivita' informative; le modalita' e le tecniche operative, le fonti confidenziali; le relazioni con organi informativi di altri Stati; le infrastrutture ed i poli operativi e logistici; l'assetto ed il funzionamento degli impianti, dei sistemi e delle reti di telecomunicazione, radiogoniometriche, radar e cripto nonche' di elaborazione dati; l'armamento, l'equipaggiamento, i veicoli, i mezzi e i materiali speciali in dotazione.

  2. - Agli effetti dell'art. 352 del codice di procedura penale deve intendersi coperta da segreto di Stato ogni notizia relativa agli oggetti di cui all'articolo precedente."

    Direttiva, quest'ultima, ben nota agli operatori nel campo della giustizia penale (cfr. Assise Roma, sentenza n. 21/1997 del 12 giugno 1997 e Cass. Sez. I pen. sentenza n. 3348 del 29 gennaio 2002).

    L'apposizione del segreto di Stato fu ancora reiterata dal Presidente del Consiglio pro tempore, con nota 26 luglio 2006 n. USG/2.SP/813/50/347 (doc. 3) contenente risposta al Procuratore della Repubblica di Milano il quale aveva chiesto "la trasmissione di ogni comunicazione o documento ... concernenti il sequestro in oggetto indicato (Abu Omar: n.d.r.) o le vicende sopra descritte che lo hanno preceduto o, in generale, tutti i documenti informativi e atti relativi alle pratiche delle c.d. "renditions". "Tanto premesso - continuava il Procuratore della Repubblica di Milano - rivolgo richiesta alla S.V. competente ai sensi dell'art. 1, legge 24 ottobre 1977, n. 801, nella ipotesi in cui su tali atti, documenti o informative, ove effettivamente esistenti, gravasse il segreto di Stato, di valutare l'opportunita' di revocarlo" (doc. 4).

    La risposta del Presidente del Consiglio pro tempore fu la seguente: "... rilevo che su detta documentazione risulta effettivamente apposto il segreto di Stato da parte del precedente Presidente del Consiglio dei ministri; il segreto e' stato successivamente confermato dallo Scrivente. Ne' sussistono, nell'attuale contesto, le condizioni per rimuovere il segreto di Stato da detta documentazione ...".

    Ma v'e' di piu'. Tra le varie attivita' di indagine svolte, la Procura di Milano procedette al sequestro di tutta la documentazione esistente presso un Ufficio del SISMi sito in via Nazionale, in Roma.

    Fra tali documenti - molti dei quali contenenti dati oggettivamente coperti da segreto di Stato - spiccava in particolare una cartella, di colore blu, rinvenuta nella stanza n. 10, ufficio della dott.ssa Tontodimamma e cosi' descritta:

    "Reperto D. 19" "Materiale rinvenuto nella stanza n. 10 Ufficio della dott.ssa Tontodimamma Jenny:

    Reperto D. 19: una cartellina di colore blu contenente fotocopie relative a documenti riguardanti il rapimento del cittadino egiziano Abu Omar Al Masri, tutti classificati riservati e riservatissimi cosi' suddivisi. a) documento composto da 5 fogli formato A4, intestato: "In Italia, la rabbia per la tattica USA colora un caso di spionaggio - New York Times" e terminante con la frase "assistere efficacemente l'indagine italiana" b) nr. 20 fotocopie di documentazione relativa al sequestro del cittadino egiziano, il tutto tenuto insieme da un fermaglio." (doc. 5).

    Tale documentazione, per di piu', era in larghissima parte identica a quella che il Direttore del SISMi con nota 31 ottobre 2006, trasmise - su specifica richiesta - alla Procura di Milano (doc. 6). Si trattava, in realta', della versione definitiva di un appunto di cui il documento sequestrato costituiva bozza preparatoria.

    Orbene, tale trasmissione ufficiale conteneva l'avvertenza che alcuni passaggi dei documenti trasmessi erano "oscurati" perche' coperti da segreto di Stato (in quanto idonei a rivelare nominativi di agenti stranieri, sigle segrete dei relativi servizi e rapporti fra servizi italiani e stranieri).

    Ciononostante, la Procura di Milano ha utilizzato la documentazione integrale come prova (e prova di particolare importanza), come fonte di ulteriori indagini e come base della richiesta di rinvio a giudizio (doc. 7, ultimo 1/2 di pag. 10 e inizio pag. 11), cosi' violando il segreto di Stato.

    A cio' si aggiunga che il documento e' stato trasmesso dalla Procura milanese al Parlamento Europeo e pubblicato su internet (doc. 8). Il che e' forse irrilevante ai fini del presente conflitto ma testimonia, a carico del potere inquirente in questione, una singolare indifferenza nei confronti delle prerogative degli...

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