Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 30 aprile 2007 (della Regione Veneto) Sanita' pubblica - Servizio sanitario nazionale - Partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie - Pagamento, gia' previsto nella legge finanziaria 2007, di una quota fissa di 10 euro sulla ricetta per le prestazioni di as...

Ricorso per la Regione Veneto, in persona del presidente pro tempore della giunta regionale, autorizzato mediante deliberazione della giunta stessa n. 765 del 28 marzo 2007, rappresentata e difesa, come da procura speciale a margine del presente atto, dagli avv. prof. Mario Berolissi del Foro di Padova, Franca Caprioglio dell'Avvocatura regionale e Andrea Manzi del Foro di Roma, presso quest'ultimo domiciliata in Roma, via F. Confalonieri n. 5;

Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale e' domiciliato ex lege, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale - per violazione degli artt. 117 e 119 Cost. - dell'art. 6-quater della legge 26 febbraio 2007, n. l7 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga dei termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa", pubblicata nel supplemento, ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 47 del 26 febbraio 2007.

F a t t o e d i r i t t o

  1. - Con legge 26 febbraio 2007, n. 17, il Parlamento ha convertito in legge con modificazioni il decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 recante proroga dei termini previsti da disposizioni legislative (meglio conosciuto come decreto "Mille-proroghe").

    Tra le modificazioni all'originario testo del predetto decreto, vi e' quella di cui all'art. 6-quater.

    Rubricato "Partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie", esso prevede, al primo comma, che: "Le disposizioni relative alla quota fissa di cui all'art. 1, comma 796, lettera p), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano fino al 31 marzo 2007 e comunque fino all'entrata in vigore delle misure o alla stipulazione dell'accordo di cui al comma 2 del presente articolo".

    Il secondo comma recita, poi, "All'articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera p), e' inserita la seguente: "p-bis) per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di cui al primo periodo della lettera p), fermo restando l'importo di manovra pari a 811 milioni di euro per l'anno 2007, 834 milioni di euro per l'anno 2008 e 834 milioni euro per l'anno 2009, le regioni, sulla base della stima degli effetti della complessiva manovra nelle singole regioni, definita dal Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, anziche' applicare la quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro, possono alternativamente:

    1) adottare altre misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, la cui entrata in vigore nella regione interessata e' subordinata alla certificazione del loro effetto di equivalenza per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e per il controllo dell'appropriatezza, da parte del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'art. 12 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005;

    2) stipulare con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze un accordo per la definizione di altre misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, equivalenti sotto il profilo del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e del controllo dell'appropriatezza. Le misure individuate dall'accordo si applicano, nella regione interessata, a decorrere dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'accordo medesimo".

    Nella sostanza l'art. 6-quater della legge 26 febbraio 2007, n. 17 ha inciso sulla previsione della lettera p) del comma 796 dell'unico articolo di cui e' composta la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), disposizione di cui la Regione Veneto ha chiesto sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale, limitatamente all'imposizione di una quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, mediante ricorso in via principale inserito al ruolo con il n. 10/2007, notificato il 23 febbraio 2007 e depositato in data 1° marzo 2007.

    Poiche' in relazione alla previsione legislativa gia' oggetto di impugnazione cosi' come modificata ed integrata dall'art. 6-quater della legge n. 17 del 2007 permangono i medesimi profili di illegittimita' costituzionale ed, anzi, la violazione del dettato costituzionale appare perfino aggravata dalla recente novella legislativa, -...

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