Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Giudice a quo - Giurisdizione - Sussistenza non implausibilmente motivata - Difetto non rilevabile ictu oculi - Ammissibilita' della questione. Trasporto pubblico - Trasporto pubblico locale - Norme della Regione Campania - Determinazione da parte della Giunta regionale dei conguagli da...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge della Regione Campania 12 novembre 2004, n. 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2004), e dell'art. 17, comma 1, della legge della Regione Campania 5 agosto 1999, n. 5 (Disposizioni di finanza regionale), promosso con ordinanza del 24 novembre 2005 dal Tribunale amministrativo regionale della Campania, sede di Napoli, sui ricorsi riuniti proposti dall'Azienda Napoletana Mobilita' S.p.a. (A.N.M.) e dal comune di Napoli contro la Regione Campania, iscritta al n. 17 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, 1ª serie speciale, dell'anno 2006;

Visti gli atti di costituzione dell'A.N.M. e del comune di Napoli;

Udito nell'udienza pubblica del 6 marzo 2007 il giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

Uditi gli avvocati Orazio Abbamonte per l'A.N.M. e Giovanni Leone per il comune di Napoli.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ordinanza del 24 novembre 2005 il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sede di Napoli, nel corso di due giudizi riuniti pendenti tra l'Azienda Napoletana Mobilita' S.p.a. (A.N.M.) e il comune di Napoli, da una parte, e la Regione Campania, dall'altra, ha sollevato, in relazione agli artt. 3, 97, 117, 123 e 127 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, comma 3, della legge della Regione Campania 12 novembre 2004, n. 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2004), e 17, comma 1, della legge della Regione Campania 5 agosto 1999, n. 5 (Disposizioni di finanza regionale).

    Il Tribunale amministrativo regionale premette che con distinti ricorsi di analogo tenore sia l'A.N.M. che il comune di Napoli - quest'ultimo in quanto unico azionista dell'A.N.M. - avevano impugnato il provvedimento con il quale l'Amministrazione regionale campana, avvalendosi della riapertura dei termini prevista dall'art. 1, comma 3, della legge regionale n. 8 del 2004, aveva determinato l'ammontare dei conguagli dei contributi di esercizio erogati all'A.N.M. per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997, disponendo il recupero, con successivi provvedimenti, del saldo negativo a carico dell'A.N.M.

    Riferendo i fatti di causa, il rimettente precisa che la Amministrazione regionale gia' nel marzo del 2000 aveva determinato l'ammontare dei conguagli in questione, avvalendosi, in quella circostanza, della riapertura dei termini stabilita con l'art. 17, comma 1, della legge regionale n. 5 del 1999.

    Impugnati i relativi provvedimenti di fronte allo stesso Tribunale amministrativo regionale della Campania, questo, con sentenza n. 6558 del 2002, rilevatane l'adozione oltre il termine, ritenuto perentorio, previsto dall'art. 17 della legge regionale n. 5 del 1999, li aveva annullati.

    Il rimettente prosegue facendo presente che e' successivamente intervenuta la legge regionale n. 8 del 2004 che, all'art. 1, comma 3, ha differito di altri 90 giorni, a decorrere dalla sua entrata in vigore, il termine gia' prorogato col citato art. 17, comma 1, della legge regionale n. 5 del 1999.

    Essendo stato nuovamente determinato, entro questo ulteriore termine, l'ammontare dei conguagli, il relativo provvedimento e' stato impugnato sia dall'A.N.M. che dal comune di Napoli nei confronti della Regione Campania.

  2. - Il rimettente, ritenuta la propria giurisdizione - pur nella consapevolezza della esistenza di diversi orientamenti sul punto, tra i quali quello espresso dal Consiglio di Stato, cui dichiaratamente aderisce, secondo il quale la disciplina dei finanziamenti alle aziende di trasporto pubblico locale afferisce alla materia dei pubblici servizi ed e' in essa rinvenibile l'esercizio di un potere autoritativo pubblico - osserva che gia' nella legge quadro sui servizi di trasporto pubblici 10 aprile 1981, n. 151 (Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione e il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore), era prevista la erogazione da parte delle Regioni di contributi per l'esercizio del servizio di trasporto locale. Fa altresi' presente che, per quel che riguarda la Regione in questione, i principi e le procedure per la loro erogazione sono dettati, oltre che dalla citata legge n. 151 del 1981, dalla legge della Regione Campania 25 gennaio 1983, n. 16 (Interventi regionali in materia di servizi di trasporto pubblico locale per viaggiatori).

    In particolare, la legge regionale n. 16 del 1983 prevedeva che, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di effettiva erogazione, fosse determinato, sulla base della differenza fra il costo previsto del servizio ed i presunti ricavi, l'ammontare dei contributi che la Regione avrebbe versato a ciascuna azienda di trasporto. I contributi erano versati con pagamenti rateali trimestrali anticipati soggetti ad un successivo conguaglio che doveva avvenire, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge regionale, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello cui i contributi si riferivano.

    In deroga a quest'ultima disposizione, tale termine era stato, una prima volta, differito, quanto ai conguagli relativi al quadriennio 1994/1997, dall'art. 17, comma 1, della legge regionale n. 5 del 1999 al compimento del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore della suddetta legge.

    Ma, secondo quanto riferito dal rimettente, avendo la Regione provveduto alla determinazione dei conguagli oltre la scadenza del nuovo termine, i relativi provvedimenti erano stati annullati con la ricordata sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Campania n. 6558 del 2002.

    Successivamente, prosegue il rimettente, il termine era stato nuovamente differito, dall'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 8 del 2004, di novanta giorni dalla data di entrata in vigore di tale legge.

    Avvalendosi di questa normativa, l'Amministrazione aveva disposto i conguagli per il predetto quadriennio, pervenendo alla determinazione di un saldo passivo a carico della A.N.M., da recuperare con successivi provvedimenti.

  3. - Tanto premesso, il Tribunale amministrativo regionale della Campania ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, comma 3, della legge regionale n. 8 del 2004 e 17 della legge regionale n. 5 del 1999, ravvisandone il contrasto con gli artt. 3, 97, 117, 123 e 127 della Costituzione.

    Secondo il Tribunale amministrativo, le due norme censurate violerebbero l'art. 97 della Costituzione, in relazione al principio di buon andamento dell'amministrazione.

    Osserva, al riguardo, il Tribunale amministrativo regionale che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, e' riscontrabile la violazione del principio di buon andamento tutte le volte in cui la disciplina impugnata sia arbitraria e manifestamente irragionevole, e di cio' sarebbe indice la "carenza di ogni valutazione degli elementi in ordine alla situazione concreta sulla quale la legge e' chiamata ad incidere o [...] l'evidente incoerenza del provvedimento...

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