Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Riscossione delle imposte - Fermo amministrativo dei veicoli - Giurisdizione sulle relative controversie - Attribuzione al giudice ordinario - Questione di legittimita' costituzionale - Ius superveniens - Sopravvenuta previsione della ricorribilita' del provvedimento di fermo davanti al...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza del 24 maggio 2006 dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sul ricorso proposto da Puccio Diego contro la S.p.a. Montepaschi Se.Ri.T. - Servizio riscossione tributi ed altri, iscritta al n. 535 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, 1ª serie speciale, dell'anno 2006;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 21 marzo 2007 il giudice relatore Paolo Maddalena;

Ritenuto che, con ordinanza in data 24 maggio 2006, il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 103 e 113 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), "nella parte in cui risulta interpretato, secondo il diritto vivente, nel senso di attribuire al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie in materia di fermo tributario dei veicoli da esso previsto, sul presupposto della natura non autoritativa del potere esercitato";

che - premesso che il giudizio a quo ha ad oggetto l'impugnazione della nota emessa dalla concessionaria del servizio riscossione tributi S.p.a. Montepaschi Se.Ri.T. di Palermo, avente ad oggetto il preavviso di fermo di beni mobili registrati ai sensi dell'art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973, con cui e' stato ingiunto al ricorrente il pagamento di un credito erariale entro un breve termine, "pena l'applicazione della procedura di fermo amministrativo di un bene mobile registrato di proprieta' del predetto ricorrente" - il Tribunale amministrativo regionale rimettente rileva che nessuna disposizione individua il giudice giurisdizionalmente competente a conoscere le liti relative all'applicazione dell'art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973, ma ricorda che le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la ordinanza 31 gennaio 2006, n. 2053, hanno statuito che il giudice amministrativo e' privo di giurisdizione in ordine all'esame di domande concernenti la legittimita' delle procedure di fermo amministrativo (e, conseguentemente, delle connesse domande cautelari), essendo queste devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, in considerazione del fatto che il fermo amministrativo e' atto funzionale all'espropriazione forzata (quindi, mezzo di realizzazione del credito) e che il concessionario non esercita alcun potere di supremazia in materia di pubblici servizi;

che, ad avviso del rimettente, la dialettica interpretativa circa l'attribuzione della cognizione delle liti sul fermo amministrativo al giudice ordinario o al giudice amministrativo si e' doverosamente arrestata a seguito della recente presa di posizione del giudice del riparto della giurisdizione: l'esegesi della...

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