Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Impresa e imprenditore - Norme della legge finanziaria 2006 - Ricorsi delle Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia - Impugnazione di numerose disposizioni - Trattazione delle questioni concernenti i commi 366, 368 e 369 dell'art. 1 - Decisione sulle altre questioni riser...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'articolo 1, commi 366, 368 e 369, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2006), promossi con ricorsi delle regioni Toscana, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia, notificati il 22 e il 27 febbraio 2006, depositati in cancelleria il 28 febbraio e il 3 e il 4 marzo 2006 ed iscritti ai numeri 28, 39 e 41 del registro ricorsi 2006.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 2007 il giudice relatore Giuseppe Tesauro;

Uditi gli avvocati Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Giandomenico Falcon e Andrea Manzi per la Regione Emilia-Romagna, Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia e l'avvocato dello Stato Antonio Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Le Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Toscana, con separati ricorsi notificati il 27 febbraio ed il 22 febbraio, depositati il 3 e 4 marzo 2006 ed il 28 febbraio 2006, hanno promosso, tra le altre, questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 366, 368 (rectius: comma 368, lettera b, numeri 1 e 2, e lettera d, numero 4, censurato soltanto dalle prime due Regioni) e 369 (comma quest'ultimo impugnato soltanto dalla terza ricorrente) della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2006), in riferimento agli artt. 97, 117, quarto e sesto comma, e 118 della Costituzione (la prima ricorrente), nonche' agli artt. 117, quarto e sesto comma, e 118 della Costituzione, all'art. 4, numeri 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11 e 13, all'art. 5, numeri 7, 8 e 9, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) (la seconda ricorrente), infine, agli artt. 117 e 118 della Costituzione (la terza ricorrente).

    1.1. - Il citato art. 1, al comma 366, disciplina i "distretti produttivi", che definisce quali "libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale, con l'obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione, secondo principi di sussidiarieta' verticale ed orizzontale, anche individuando modalita' di collaborazione con le associazioni imprenditoriali". Detto articolo 1, al comma 368, lettera b), numeri 1 e 2, stabilisce la disciplina applicabile ai distretti produttivi in materia amministrativa; al comma 368, lettera d), disciplina la costituzione e l'organizzazione dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; al comma 369 prevede che le disposizioni concernenti i distretti produttivi si applicano anche ai distretti rurali e agro-alimentari di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), ai sistemi produttivi, ai sistemi produttivi locali, distretti industriali e della pesca e consorzi di sviluppo industriale definiti ai sensi dell'art. 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese), nonche' ai consorzi per il commercio estero di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83 (Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane).

  2. - Le Regioni Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia, nei ricorsi e nelle memorie depositate in prossimita' dell'udienza pubblica, di contenuto in larga misura coincidente, premettono che la disciplina recata dalle norme impugnate attiene alle "materie dello sviluppo economico", riconducibili, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione, alla competenza legislativa cosiddetta residuale delle regioni e, comunque, presenta profili di interferenza con la competenza legislativa regionale in materia di politica economica e di interventi nell'economia, benche' sia connessa anche con materie spettanti alla competenza legislativa dello Stato quale, ad esempio, quella fiscale. A loro avviso, detta connessione avrebbe reso possibile una regolamentazione di carattere generale e non, come sarebbe accaduto, l'emanazione di norme di dettaglio che, conseguentemente, sarebbero costituzionalmente illegittime.

    Inoltre, in violazione dell'art. 117, sesto comma, Cost., che limita il potere regolamentare dello Stato alle materie attribuite alla competenza legislativa esclusiva del medesimo, la disciplina dei distretti produttivi e' stata demandata a decreti interministeriali, senza neppure stabilire criteri e parametri legislativi, quindi anche in contrasto con il principio di legalita' sostanziale.

    In linea gradata, ad avviso delle ricorrenti, qualora si ritenesse legittima la fissazione delle caratteristiche dei distretti e dei relativi criteri di individuazione con decreto interministeriale, l'art. 1, comma 366, della legge n. 266 del 2005 sarebbe comunque costituzionalmente illegittimo, in quanto non e' prevista nessuna forma di collaborazione con le regioni, in particolare, nella forma della acquisizione dell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (di seguito: Conferenza Stato-regioni), ed in quanto ad esse non e' riconosciuto alcun ruolo in occasione della "concreta individuazione" di ciascun distretto.

    Le regioni censurano il citato art. 1, comma 368, lettera b), numeri 1 e 2, poiche' stabilisce la disciplina "dell'azione amministrativa in relazione alle imprese", che spetta alla competenza regionale, salvo che per gli eventuali interventi di carattere macroeconomico. Inoltre, la disposizione esproprierebbe le regioni dall'attivitaamministrativa di propria competenza in favore di corpi espressivi degli interessi parziali delle imprese, dei quali non sono definite con legge le caratteristiche, prevedendo che, a seguito della dichiarazione dei distretti in ordine alla titolarita' da parte delle imprese dei requisiti necessari per l'avvio del procedimento amministrativo e per la partecipazione allo stesso, nonche' per la sua conclusione con atto formale ovvero con effetto finale favorevole alle imprese aderenti, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici provvedono senza altro accertamento nei riguardi delle imprese aderenti.

    Pertanto, la norma illegittimamente sottrae la disciplina della materia in esame e del procedimento amministrativo alle regioni, alle quali essa spetta, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione, anche in virtu' dell'art. 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nel testo sostituito dall'art. 19 della legge 11 febbraio 2005, n. 15 (Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa), prevedendo poteri normativi del Ministro, preclusi in relazione all'attivita' amministrativa regionale, vieppiu' in quanto gli atti previsti dalla norma possono essere adottati senza alcuna partecipazione delle regioni.

    Secondo la Regione Emilia-Romagna, la evidente "parzialita" del soggetto al quale sono attribuite le funzioni amministrative e la sua inidoneita' a valutare gli interessi pubblici comportano anche l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 368, lettera b), numero 1, della legge n. 266 del 2005, in riferimento all'art. 97 della Costituzione.

    Infine, il citato art. 1, comma 368, lettera d), numero 4, violerebbe anch'esso le competenze legislative ed amministrative delle Regioni, nella parte in cui disciplina la costituzione e l'organizzazione dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, senza prevedere la partecipazione delle regioni, neppure in occasione dell'approvazione dello statuto dell'Agenzia da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, che esercita un potere di vigilanza sulla medesima e, con propri decreti (di natura non regolamentare), sentiti i ministeri indicati nella norma, definisce "criteri e modalita' per lo svolgimento delle attivita' istituzionali".

    La Regione Friuli-Venezia Giulia deduce, inoltre, che i distretti produttivi costituiscono un istituto che presenta connessioni "con la potesta' legislativa regionale in materia di politica economica e di interventi nell'economia, attribuite dall'art. 4 dello statuto regionale alla propria competenza legislativa di tipo primario, come specificato dai numeri 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 13". Inoltre, lo statuto regionale attribuisce alla competenza legislativa concorrente della regione la materia dei servizi pubblici (art. 5, n. 7), tra l'altro in relazione all'ordinamento "degli enti aventi carattere locale o regionale per i finanziamenti delle attivita' economiche nella regione" (art. 5, n. 8), nonche' quella della "istituzione e ordinamento di enti aventi carattere locale o regionale per lo studio di programmi di sviluppo economico" (n. 9) e, in ogni caso, le materie dello sviluppo economico sono attribuite alla competenza residuale di essa istante, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione e dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.

    2.1. - La Regione Toscana, nel ricorso e nella memoria depositata in prossimita' dell'udienza pubblica, deduce che la disciplina recata dalle norme impugnate...

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