Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento del questore - Arresto obbligatorio - Lamentata irragionevolezza nonche' violazione della liberta' personale - Ecce...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come sostituiti dall'art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione), promossi con ordinanze del 20 gennaio, del 29 marzo e del 18 marzo 2005 dal Tribunale di Genova; del 24 febbraio (n. 4 ordinanze), del 17 marzo, del 13 aprile (n. 2 ordinanze), del 19 maggio, del 16 luglio (n. 3 ordinanze) e del 21 luglio 2005 dal Tribunale di Torino; del 25 maggio 2005 (n. 2 ordinanze) dal Tribunale di Milano; del 6 dicembre (n. 3 ordinanze) e del 27 ottobre 2005 (n. 6 ordinanze) dal Tribunale di Torino, rispettivamente iscritte ai nn. 268, 306, 307, da 333 a 337, 352, 353, 457, da 496 a 499, 519 e 520 del registro ordinanze 2005 ed ai nn. da 57 a 59, da 90 a 94 e 407 del registro ordinanze 2006, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nn. 21, 24, 27, 29, 39, 41 e 43 - 1ª serie speciale - dell'anno 2005 e nn. 10, 14 e 42 - 1ª serie speciale - dell'anno 2006.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 21 marzo 2007 il giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto che il Tribunale di Genova in composizione monocratica, con ordinanza del 20 gennaio 2005 (r.o. n. 268 del 2005), ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione - questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come sostituito dall'art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione), nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattenga nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanarsene, impartitogli dal questore a norma del precedente comma 5-bis;

che il Tribunale, all'esito del giudizio abbreviato nei confronti di persona trattenutasi in Italia nonostante la rituale notifica dell'ordine di lasciare il Paese, deve procedere alla deliberazione della sentenza, e ritiene che i valori edittali della sanzione da infliggere per il caso di condanna siano irragionevolmente alti, comportando una violazione del principio di uguaglianza e di necessaria finalizzazione rieducativa della pena;

che, secondo il rimettente, l'inasprimento sanzionatorio attuato con la legge n. 271 del 2004 per il reato di indebito trattenimento nel territorio dello Stato non risponderebbe a mutate esigenze di politica criminale, ma alla sola finalita' di "surrettiziamente ripristinare l'arresto obbligatorio", come dovrebbe desumersi dalla successione riscontrabile tra la sentenza n. 223 del 2004 di questa Corte (che aveva dichiarato l'illegittimita' della previsione concernente l'arresto per il reato de quo), il decreto-legge n. 241 del 2004 (il cui tenore, ferma restando la natura contravvenzionale della fattispecie, mirava a sopprimere formalmente la previsione processuale dichiarata illegittima) e la citata legge di conversione (segnata invece dalla trasformazione dell'indebito trattenimento in fattispecie delittuosa, e di fatto mirata - come risulterebbe da vari passaggi dei lavori parlamentari - a fissare la pena in guisa da consentire, a norma dell'art. 280 del codice di procedura penale, l'adozione della misura cautelare della custodia in carcere, e da legittimare, conseguentemente, la rinnovata previsione dell'arresto obbligatorio);

che il giudice a quo ravvisa, nella specie, una violazione dell'art. 3 Cost., in ragione dell'assenza di una giustificazione dell'inasprimento sanzionatorio realmente connessa ad un mutamento sostanziale del fenomeno regolato;

che comunque la previsione edittale della pena contrasterebbe, specie in riferimento al limite minimo, con il principio di proporzionalita', essendo tra l'altro riferibile ad un reato di mero pericolo;

che sarebbe incongrua, in particolare, la parificazione oggi esistente della pena fissata per l'indebito trattenimento a quella comminata nella prima parte dell'art. 13, comma 13-bis, dello stesso d.lgs. n. 286 del 1998, che punisce lo straniero gia' colpito da un provvedimento giudiziale di espulsione e rientrato indebitamente nel territorio dello Stato;

che infatti, a parere del rimettente, la condotta di indebito reingresso sarebbe ben piu' grave di quella in esame, perche' realizzata - con un comportamento attivo e non semplicemente omissivo - da un soggetto gia' responsabile di altro reato e gia' destinatario di un provvedimento che presuppone la sua concreta pericolosita', tanto che, nell'impianto sanzionatorio originario, il trattamento delle figure poste a confronto era ben differenziato;

che un'ulteriore violazione del principio di uguaglianza (per l'analogo trattamento di fattispecie tra loro eterogenee) si riscontrerebbe raffrontando la norma censurata con la previsione della seconda parte del citato comma 13-bis dell'art. 13, a sua volta riformata nel 2004, visto che il minimo edittale ancor oggi previsto per la condotta dello straniero rientrato in Italia dopo l'esecuzione di due precedenti provvedimenti di espulsione coincide esattamente con il minimo fissato, nella norma de qua, per il comportamento assai meno significativo dell'inottemperanza al primo ordine del questore;

che l'asserita sproporzione per eccesso delle sanzioni comminate dall'art. 14, comma 5-ter, emergerebbe anche dal raffronto di tale disposizione con previsioni incriminatrici non comprese nel citato d.lgs. n. 286 del 1998, ed in particolare con quella dell'art. 650 del codice penale, assimilabile alla norma censurata perche' relativa anch'essa a fenomeni di disobbedienza verso provvedimenti assunti per ragioni di ordine pubblico, e per altro sanzionata assai meno gravemente;

che la violazione del principio di proporzionalita', secondo il rimettente, priverebbe la pena della necessaria funzione rieducativa, posto che l'autore del reato non potrebbe viverla se non come punizione immeritata, con conseguente induzione ad ulteriori comportamenti trasgressivi;

che lo stesso Tribunale di Genova in composizione monocratica, con ordinanze del 18 e del 29 marzo 2005 (r.o. nn. 307 e 306 del 2005), ha nuovamente sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, come sostituito dall'art. 1 della legge n. 271 del 2004, nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattenga nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanarsene, impartitogli dal questore a norma del precedente comma 5-bis;

che le predette ordinanze, deliberate nell'ambito di due giudizi celebrati con rito direttissimo per il reato di indebito trattenimento, sono analoghe, nel percorso...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT