LEGGE REGIONALE 9 marzo 2007, n.4 - Iniziative ed interventi regionali a favore dell''edilizia sostenibile.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 25 del

13 marzo 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. Al fine di tutelare la qualita' della vita, dell'ambiente e del territorio, la Regione del Veneto promuove e incentiva la sostenibilita' energetico - ambientale nella realizzazione di opere di edilizia pubblica e privata.

  2. Per edilizia sostenibile deve intendersi l'osservanza di teorie progettuali che fondano l'ideazione e la realizzazione del manufatto edilizio su principi di compatibilita' dello stesso con l'ambiente e di miglioramento della qualita' della vita umana.

    Art. 2.

    Interventi di edilizia sostenibile e linee guida

  3. Ai fini della presente legge s'intende per interventi di edilizia sostenibile, comunemente indicata anche come bioedilizia, edilizia naturale, edilizia ecologica, edilizia bio-etico-compatibile, edilizia bio-ecologica, gli interventi di edilizia pubblica o privata che siano caratterizzati dai seguenti requisiti:

    1. favoriscano il risparmio energetico, l'utilizzo delle fonti rinnovabili ed il riutilizzo delle acque piovane;

    2. garantiscano il benessere, la salute e l'igiene dei fruitori;

    3. si avvalgano di materiali da costruzione, di componenti per l'edilizia, di impianti, di elementi di finitura, di arredi fissi selezionati tra quelli che non determinano lo sviluppo di gas tossici, emissione di particelle, radiazioni o gas pericolosi, inquinamento dell'acqua o del suolo;

    4. privilegino l'impiego di materiali e manufatti di cui sia possibile il riutilizzo anche al termine del ciclo di vita dell'edificio e la cui produzione comporti un basso consumo energetico;

    5. conservino, qualora si tratti di interventi di ristrutturazione, i caratteri tipo morfologici di interesse storico.

  4. Con il provvedimento di cui all'Art. 8, comma 1, la giunta regionale definisce le linee guida in materia di edilizia sostenibile, di seguito denominate linee guida, su cui l'amministrazione regionale basa la valutazione della qualita' ambientale ed energetica espressa dai singoli interventi di bioedilizia, ai fini dell'ammissibilita' degli stessi alla contribuzione regionale prevista dalla presente legge e della graduazione dei contributi stanziati, nonche' ai fini dello scomputo della superficie e delle volumetrie di cui all'Art. 5. Dette linee guida costituiscono inoltre riferimento per l'elaborazione e l'integrazione degli strumenti edilizi ed urbanistici comunali.

  5. Le linee guida di cui al comma 2, suddivise in singole aree di valutazione, sono direttive di tipo prestazionale, funzionali al riconoscimento della sostenibilita' dell'intervento in base...

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