Ordinanza emessa il 12 dicembre 2006 dal giudice tutelare del tribunale di Treviso nel procedimento relativo a C.T. Aborto e interruzione volontaria della gravidanza - Gestante minorenne - Possibilita' di interrompere volontariamente la gravidanza nei primi novanta giorni su autorizzazione del giudice tutelare - Sussistenza di seri motivi che im...

IL TRIBUNALE

Nel procedimento n. 1844/2006 V.G. promosso da: C.T., nata in Moldavia il 6 luglio 1989, riguardante richiesta di autorizzazione alla I.V.G. ex art. 12 legge n. 194/1978.

Premesso che: con provvedimento in data 23 novembre 2006, questo giudice tutelare autorizzava la minore C.T. all'interruzione volontaria della gravidanza, sulla base dei presupposti di cui al combinato disposto degli artt. 4, 5, e 12 legge n. 194/1978, "...ritenuti fondati i motivi che rendono sconsigliabile consultare gli esercenti la potesta' genitoriale...";

che tale provvedimento, tuttavia, e' stato assunto, seppur con tale motivazione, stante il rifiuto della minore stessa, nonostante i ripetuti solleciti ed inviti in tale senso avanzati sia dal G.T. che dagli organi del consultorio competente, di considerare l'opportunita' di informare i genitori esercenti la patria potesta', atteso che la situazione familiare della minore non appariva di particolare complessita', ne' i rapporti della minore stessa con i genitori e la sua maturita', apparivano tali da giustificare una "sostituzione" degli organi pubblici alla potesta' genitoriale;

che pertanto tale provvedimento e' stato assunto in realta' solo sul presupposto della volonta' della minore e soprattutto dell'urgenza di concedere l'autorizzazione per l'approssimarsi del termine ultimo utile per la I.V.G., cosi' come imposto dalla legge.

che tale situazione, in particolare per cio' che concerne il provvedimento autorizzativo del G.T., appare contrastare con i principi dell'ordinamento e soprattutto con l'art. 111 sesto Cost., che esige che: "Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati" per tali motivi:

dall'esame delle precedenti pronunce della Corte costituzionale, assunte con riferimento all'art. 12, legge n. 194/1978 (n. 109/1981 - n. 196/1987 - n. 463/1988 - n. 293/1993 - n. 76/1996 - n. 514/2002), si evince che la Corte ha piu' volte dichiarato inammissibili i giudizi di illegittimita' costituzionale sotto diversi profili (art. 3, 2, 21, 19 e 32 Cost.), ritenendo in particolare che: "... il provvedimento del giudice tutelare risponde ad una funzione di verifica in ordine alla esistenza delle condizioni nelle quali la decisione della minore possa essere presa in piena liberta' morale..."; e come "...la decisione di interrompere la gravidanza sia rimessa esclusivamente alla responsabilita' della donna, anche se minore di eta', si' che, in quest'ultima ipotesi il provvedimento del giudice costituisce solo uno dei presupposti dell'articolato procedimento, che si inizia con la richiesta rivolta al consultorio familiare o alla struttura socio-sanitaria o a un medico di fiducia della donna stessa; che il detto presupposto puo' anche mancare, per esempio allorche' sia accertata l'urgenza dell'intervento, cui si procede ugualmente, anche in assenza dell'autorizzazione del giudice; che in ogni caso il giudice non potrebbe discostarsi dagli accertamenti compiuti ai sensi degli artt. 4 e 5 i quali si pongono percio' come antefatto specifico di carattere...

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