Ordinanza emessa il 17 luglio 2006 dal giudice di pace di Napoli nel procedimento civile promosso da Ferreri Anna contro Regione Carabinieri Campania - Stazione di Napoli Chiaia Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una del...

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 66366 del R.G. affari civili vertenze anno 2005 vertente tra Ferreri Anna, rappresentata e difesa dall'avv. Armando Palma, e p.avv. Guido Greco via G. De Blasiis n. 5, Napoli, ricorrente;

E Regione Carabinieri Campania - Stazione di Napoli Chiaia, opposto contumace.

Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in cancelleria in data 14 ottobre 2005 il ricorrente proponeva opposizione avverso la sanzione amministrativa portata nel verbale n. 1198886 del 26 agosto 2005 dell'importo di Euro 68,00, in quanto il conducente alla guida del motoveicolo circolava senza indossare il casco protettivo, e quindi per violazione dell'art. 171, comma 12 e 3, con conseguente verbale di confisca del veicolo, affidato poi alla ditta Scarpato, viale dei Pianti n. 214 - Napoli.

Deduceva l'opponente, che quale proprietaria della moto, ma non conducente al momento dell'infrazione (alla guida vi era il fratello), non poteva essere cosi' fortemente penalizzata per fatti a lei comunque estranei; deduceva, quindi, l'incostituzionalita' della norma, e chiedendo il dissequestro del motociclo.

L'amministrazione opposta non si costituiva in giudizio, limitandosi a depositare in cancelleria la relativa documentazione.

Il giudice di pace, con ordinanza del 16 dicembre 2005 ritualmente notificata alle parti, le convocava per l'udienza del 26 aprile 2006, disponendo contestualmente la sospensione provvisoria del verbale opposto.

La causa, per approfondimento della questione, veniva rinviata al 24 maggio 2006 e poi al 21 giugno 2006.

In tale udienza, il giudice riteneva di accogliere le argomentazioni avanzate da parte opponente.

Diritto

La legge n. 168/2005 nel convertire con modificazioni il decreto legge n. 115/2005, ha introdotto nel c.d.s., con l'art. 213, comma 2-sexies, la sanzione amministrativa accessoria della confisca obbligatoria dei ciclomotori o motoveicoli nell'ipotesi di violazioni degli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171, (numero di persone trasportabili, trasporto oggetti sui ciclomotori, modalita' di uso del casco e dei modi di condurre i veicoli).

Questo giudice ritiene che la confisca obbligatoria introdotta dalla predetta legge, non sia conforme alla Costituzione, per cui intende sollevare, come in effetti solleva, sul punto, incidente di costituzionalita' per i motivi appresso indicati.

Sulla non manifesta infondatezza

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