Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 20 aprile 2007 (della Regione Lombardia) Edilizia e urbanistica - Edilizia residenziale pubblica - Onere imposto alle Regioni di predisposizione di un piano straordinario da inviare ai competenti ministeri e costituzione di apposite Commissioni con elevato grado di...

Ricorso della Regione Lombardia, in persona del Presidente della giunta regionale pro tempore, dott. Roberto Formigoni, rappresentata e difesa, tanto unitamente quanto disgiuntamente, come da procura speciale a margine del presente atto, e in virtu' delle deliberazioni della Giunta regionale della Lombardia n. VIII/4319 del 21 marzo 2007, n. VIII/4419 del 28 marzo 2007 e n. VIII/4521 del 3 aprile 2007 (doc. 1), dall'avv. prof. Giuseppe Franco Ferrari e dall'avv. Antonella Forloni, eleggendo domicilio presso lo studio del primo in Roma, via di Ripetta n. 142;

Contro, la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica per la dichiarazione di legittimita' costituzionale della legge 8 febbraio 2007, n. 9, recante "Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2007, n. 37, S.G., artt. 3, commi 1 e 2, 4, comma 2, 5, comma 1.

F a t t o

Nella serie generale della Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2007 e' stata pubblicata la legge 8 febbraio 2007, n. 9, recante "Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali".

Prima di esporre partitamente i motivi di censura relativi alle disposizioni di cui agli articoli 3, commi 1 e 2, 4, comma 2, 5, comma 1, e' opportuno innanzitutto illustrare, almeno negli aspetti piu' rilevanti, il contenuto dei singoli articoli impugnati.

  1. - L'articolo 3. "Interventi dei comuni per l'edilizia sovvenzionata e agevolata e per la graduazione degli sfratti", al comma 1, prevede che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano predispongano, su proposta dei omuni individuati nell'articolo 1, sulla base del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, con particolare riferimento a quello espresso dalle categorie di cui al medesimo articolo 1 gia' presenti nelle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e indicate dagli stessi comuni, un piano straordinario articolato in tre annualita' da inviare ai Ministeri delle infrastrutture e della solidarieta' sociale e al Ministro delle politiche per la famiglia.

    Il secondo comma dell'articolo 3 in questione prevede l'istituzione di apposite commissioni, con durata di diciotto mesi, per l'eventuale graduazione, fatte salve le competenze dell'autorita' giudiziaria ordinaria, delle azioni di rilascio, al dichiarato fine di favorite il passaggio da casa a casa per i soggetti di cui al medesimo articolo 1, nonche' per le famiglie collocate utilmente nelle graduatorie comunali per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

    Per le ragioni che si diranno, le richiamate disposizioni ledono l'autonomia regionale, imponendo previsioni di dettaglio e di tipo organizzativo e con riferimento alla materia del "governo del territorio", di competenza ripartita e concorrente, e con riferimento alla materia dell'assistenza e delle politiche sociali, di competenza residuale delle regioni, con conseguente violazione dell'art. 117, terzo comma (governo del territorio), quarto comma (assistenza e politiche sociali e dell'abitazione; edilizia residenziale pubblica per i profili attinenti alle politiche sociali e dell'abitazione; lavori pubblici di interesse regionale e locale) e dell'art. 118 (specie sotto il profilo del principio di sussidiarieta). Il tutto anche alla luce di quanto disposto dal d.lgs. n. 112/1998 (artt. 59 e 60).

    In particolare, l'art. 3, comma 1, cosi' come formulato, viene ad imporre alle regioni l'onere di predisporre un piano straordinario, di cui non risulta affatto chiara la funzione, cio' anche in considerazione del principio di buon andamento che deve informare l'azione amministrativa. La costituzione delle apposite Commissioni di cui al comma 2 dell'art. 3 determina, anche in questo caso, un'illegittima ingerenza estesa all'ambito strettamente organizzativo; non solo, ad esse verrebbero attribuite funzioni caratterizzate da un elevato grado di discrezionalita' in termini di valutazione dello stato di bisogno di ogni singolo caso, ai fini della graduazione dell'azione di rilascio, con conseguente pregiudizio delle prerogative regionali di valutazione e graduazione dello stato di bisogno medesimo (profilo sociale-abitativo).

    1. - L'articolo 4, "Concertazione istituzionale per la programmazione in materia di edilizia residenziale pubblica", prevede al secondo comma, preso atto delle indicazioni emerse dal tavolo di concertazione sulle politiche abitative di cui al comma 1 - cui partecipano rappresentanti dei Ministeri della solidarieta' sociale e dell'economia e delle finanze, dei Ministri per le politiche giovanili e le attivita' sportive e delle politiche per la famiglia, delle Regioni, dell'ANCI, della FEDERCASA, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli inquilini, delle associazioni di categoria -, la predisposizione di un programma nazionale, entro due mesi dalla conclusione dei lavori del medesimo tavolo di concertazione, da parte del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri della solidarieta' sociale, dell'economia e delle finanze, per le politiche giovanili e le attivita' sportive e delle politiche per la famiglia, d'intesa con la Conferenza unificata. Il programma nazionale contiene nello specifico:

      1. "gli obiettivi e gli indirizzi di carattere generale per la programmazione regionale di edilizia residenziale pubblica riferita alla realizzazione, anche mediante l'acquisizione e il recupero di edifici esistenti, di alloggi in locazione a canone sociale sulla base dei criteri stabiliti dalle leggi regionali e a canone definito sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, nonche' alla riqualificazione di quartieri degradati;

      2. proposte normative in materia fiscale e per la normalizzazione del mercato immobiliare, con particolare riferimento alla riforma della disciplina della vendita e della locazione di immobili di proprieta' dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 3;

      3. l'individuazione delle possibili misure, anche di natura organizzativa, dirette a favorire la continuita' nella cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali prioritariamente per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali;

      4. la stima delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del programma nell'ambito degli stanziamenti gia' disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

      La previsione del programma nazionale di natura ministeriale di cui all'articolo 4, comma 2, benche' predisposto sulla scorta di quanto emerso dal tavolo delle concertazioni e d'intesa con la Conferenza unificata, nella declarata apparente finalita' di voler indicare "obiettivi ed indirizzi per la programmazione regionale", introduce in realta' disposizioni di indirizzo per la Regione, determinando un vulnus agli artt. 117, terzo, quarto e sesto comma, e 118 Cost. Con riferimento poi a quanto previsto dalla lettera d) secondo comma dell'art. 4 in parola, viene stabilito che per le previsioni imposte in sede di programmazione alle regioni e agli enti locali non sono previste risorse finanziarie, in modo lesivo dell'autonomia finanziaria regionale e locale, e in particolare in contrasto con l'art. 119 Cost. nella parte in cui, al quarto comma, stabilisce il principio di integrale finanziamento delle funzioni pubbliche attribuite agli enti territoriali, come interpretato da codesta ecc.ma Corte cost., sent. n. 37/2004 ("Le risorse derivanti da tali fonti, e dal fondo perequativo istituito dalla legge dello Stato, consentono - vale a dire devono consentire - agli enti di "finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite" (quarto comma), salva la possibilita' per lo Stato di destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali in favore di determinati comuni, province, citta' metropolitane e regioni, per gli scopi di sviluppo e di garanzia enunciati dalla stessa norma o "per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio" delle funzioni degli enti autonomi (quinto comma)"; corsivo aggiunto).

      Sotto molteplici profili, come si dira', anche queste disposizioni sono illegittime, in quanto norme di dettaglio lesive delle competenze legislative ed amministrative della regione in materia di assistenza e politiche sociali e dell'abitazione, laddove specificano le modalita' o gli strumenti di attuazione della programmazione di edilizia economica popolare, in contrasto con il riparto costituzionale delle potesta' legislative. Mentre allo Stato e' consentita unicamente, per i profili concernenti l'edilizia, la determinazione dei principi fondamentali e, per gli altri profili, l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni del servizio abitativo (cfr. Corte cost. sent. n. 451/2006).

    2. - L'articolo 5, comma 1, "Definizione di alloggio sociale", nel riconoscere al Ministro delle infrastrutture la definizione con proprio decreto - di concerto con i Ministri della solidarieta' sociale, delle politiche per la famiglia, per le politiche giovanili e le attivita' sportive e d'intesa con la Conferenza unificata - delle caratteristiche e dei requisiti degli alloggi sociali esenti dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della comunita' europea, introduce una potesta' regolamentare lesiva delle funzioni regionali in tema di determinazione dei requisiti degli alloggi residenziali. Risulta costituzionalmente illegittima per violazione del riparto delle competenze regolamentari, ex art. 117, sesto comma della Costituzione, la prevista attribuzione al Ministro di un potere sostanzialmente regolamentare per la disciplina della gestione della politica sociale degli alloggi, materia, quella delle politiche sociali e dell'edilizia...

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