Ordinanza emessa il 24 novembre 2006 dalla Corte di appello di Brescia nel procedimento penale a carico di Irrera Giuseppe Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilita' per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova ...

Sulla eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006, proposta all'odierna udienza dal procuratore generale;

Osserva in fatto

Con sentenza in data 12 dicembre 2003 il Tribunale di Bergamo ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Irrera Giuseppe in ordine all'imputazione di truffa, commessa in Bergamo il 7 ottobre 1999 in danno di Mauro Floriana per mancanza di querela. L'accusa concerneva l'avere prescritto, in qualita' di medico di base, a Mauro Floriana vaccini da somministrare alla figlia, consegnandole una confezione aperta, mancante di una fiala e contenente una fiala scaduta, il tutto percependo la somma di lire 200.000.

Ha proposto appello il procuratore generale, il quale osserva come il reato ascritto ad Irrera debba intendersi truffa aggravata ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 640 c.p. e dell'art. 61, n. 11 c.p., e come tale procedibile di ufficio.

Invero dal capo di imputazione emerge la esistenza fra le parti di un rapporto di prestazione professionale in quanto Irrera agiva nella sua qualita' di medico di fiducia, prescrivendo i vaccini che poi consegnava. L'Organo appellante annota che il decreto di citazione a giudizio contemplava la aggravante di cui all'art. 61, n. 9 c.p., che il pubblico ministero di udienza aveva ritenuto, pur in assenza di qualunque risultanza processuale, di escludere. Azione, questa, non consentita, in quanto al pubblico ministero non e' dato di escludere in udienza una aggravante, ma solo contestarne una suppletiva o negarne la sussistenza nel corso della successiva discussione.

La richiesta, pertanto, e di affermare la penale responsabilita' di Irrera, condannandolo alla pena di legge.

All'odierna udienza il procuratore generale, preso atto delle limitazioni alla facolta' di appello del pubblico ministero introdotte dalla sopravvenuta modifica dell'art. 593 c.p.p. per effetto della previsione di cui all'art. 1, legge n. 46/2006, e ritenute dette limitazioni operanti per l'impugnazione in discussione nel presente procedimento, eccepiva illegittimita' costituzionale della norma da ultima citata con riferimento agli artt. 3, 24, 25, 11 e 112 Cost.

O s s e r v a i n d i r i t t o

Con la norma, della cui legittimita' costituzionale il procuratore generale dubita, la disciplina dei casi di appello prevista dall'art. 593 c.p.p. e' stata profondamente modificata con particolare riguardo all'appellabilita' delle sentenze di proscioglimento pronunciate in primo grado, ad eccezione delle sentenze emesse a seguito di giudizio abbreviato e di altre specificamente indicate.

La previgente normativa escludeva tale appellabilita' al terzo comma del citato art. 593, sia per il pubblico ministero che per l'imputato, con riferimento alle sentenze relative a contravvenzioni punite con la pena dell'ammenda o con pena alternativa, ed al secondo comma, limitatamente al solo imputato, per le sentenze di proscioglimento perche' il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto.

Per effetto della recentissima modifica, il secondo comma dell'art. 593, nell'attuale formulazione, consente ora al pubblico ministero ed all'imputato di appellare le sentenze di proscioglimento solo allorche' con i motivi di appello, ai sensi dell'art. 603 cpv. c.p.p., venga richiesta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'assunzione di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, e dette prove abbiano il carattere della decisivita'; prevedendosi dal punto di vista procedurale che il giudice dell'appello, ove in via preliminare non ammetta la rinnovazione dell'istruttoria, dichiari l'inammissibilita' del gravame, e che entro il termine di quarantacinque giorni dalla notificazione della relativa ordinanza le parti possano proporre ricorso per cassazione anche avverso la sentenza di primo grado.

L'art. 10, legge n. 46/2006 prevede poi che la legge stessa trovi applicazione per i procedimenti in corso; disponendo che l'atto di appello proposto avverso una sentenza di proscioglimento prima dell'entrata in vigore della nuova normativa sia dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile, e che entro il termine di quarantacinque giorni dalla notificazione di quest'ultima possa essere presentato ricorso per cassazione avverso la decisione di primo grado.

Tanto premesso, e richiamando quanto precedentemente esposto sulla vicenda processuale, e'...

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