Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Parlamento - Immunita' parlamentari - Procedimento penale nei confronti di un senatore per diffamazione a mezzo stampa - Dichiarazione di insindacabilita' della Camera di appartenenza - Conflitto di attribuzione proposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 23 luglio 2003 (doc. IV-quater, n. 14) relativa alla insindacabilita', ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Raffaele Jannuzzi nei confronti del dott. Gian Carlo Caselli e altri, promosso con ricorso del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, notificato il 18 novembre 2005, depositato in cancelleria il 2 dicembre 2005 ed iscritto al n. 42 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2005, fase di merito.

Visto l'atto di costituzione del Senato della Repubblica;

Udito nell'udienza pubblica del 20 marzo 2007 il giudice relatore Ugo De Siervo;

Udito l'avvocato Carlo Cester per il Senato della Repubblica.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ordinanza del 14 febbraio 2005 pervenuta a questa Corte il 2 dicembre 2005, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in ordine alla delibera del Senato della Repubblica, approvata in data 23 luglio 2003 (doc. IV-quater, n. 14), con la quale si e' affermato che i fatti per i quali e' in corso un procedimento penale a carico del senatore Raffaele Jannuzzi per il reato di diffamazione a mezzo stampa costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle proprie funzioni, e sono pertanto insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

    Il giudice premette di procedere penalmente nei confronti del senatore Iannuzzi in relazione al reato di cui agli artt. 595 del codice penale, 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), 61, numero 10 e 99, quarto comma, del cod. pen., perche', quale autore dell'articolo pubblicato sul settimanale "Panorama", del 22 novembre 2001, dal titolo "Pressione bassa e udienze infinite", lo stesso avrebbe offeso la reputazione del dottor Giancarlo Caselli, all'epoca Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, del dottor Guido Lo Forte, Procuratore della Repubblica aggiunto presso il Tribunale di Palermo, del dottor Roberto Scarpinato, Procuratore della Repubblica aggiunto presso il Tribunale di Palermo e del dottor Gioacchino Natoli, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, divulgando la tesi secondo cui il processo al senatore Giulio Andreotti, sarebbe stato promosso da tali magistrati dell'ufficio del pubblico ministero, per finalita' politiche.

    Il giudice ricorrente da' conto, altresi', che un ulteriore capo di imputazione basato sulle medesime norme incriminatrici sopra indicate e' formulato in relazione all'articolo pubblicato sul numero del 29 novembre 2001 del suddetto settimanale, e intitolato "Il pentito? Ai pm piace double face", con il quale l'imputato avrebbe offeso la reputazione dei medesimi magistrati Caselli, Lo Forte, Natoli, e del dottor Antonio Ingroia, Sostituto Procuratore della Repubblica aggiunto presso il Tribunale di Palermo, affermando che costoro avrebbero commesso abusi e illegalita' nella...

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