DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 febbraio 2007, n.2 - Regolamento di attuazione dell''Art. 37, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (norme per il governo del territorio) - Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti.

Capo I Disposizioni generali
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 2 del

14 febbraio 2007)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Visto l'Art. 121 della Costituzione, quarto comma, cosi' come modificato dall'Art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34, 42, comma 2, e 66, comma 3, dello statuto;

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (norme per il governo del territorio) ed in particolare l'Art. 37, comma 3, che stabilisce che la Regione approvi un regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2;

Vista la preliminare decisione della giunta regionale 11 dicembre 2006, n. 26 adottata previa acquisizione dei pareri del comitato tecnico della programmazione, delle competenti strutture di cui all'Art. 29 della legge regionale n. 44/2003, nonche' dell'intesa raggiunta al tavolo di concertazione interistituzionale e dell'esito del tavolo di concertazione generale, e trasmessa al presidente del consiglio regionale e al consiglio delle autonomie locali, ai fini dell'acquisizione dei pareri previsti dall'Art. 42, comma 2, e dall'Art. 66, comma 3, dello statuto regionale;

Preso atto che la sesta commissione consiliare ha espresso parere favorevole nella seduta del 18 gennaio 2007;

Dato atto del parere favorevole con raccomandazione del consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 23 gennaio 2007;

Ritenuto di accogliere quanto raccomandato dal consiglio delle autonomie locali;

Vista la deliberazione della giunta regionale 5 febbraio 2007, n. 72 che approva il regolamento di attuazione dell'Art. 37, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (norme per il governo del territorio - Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

  1. Il presente regolamento e' emanato in attuazione dell'Art. 37 comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (norme per il governo del territorio) ed individua criteri ed indirizzi per gli strumenti di pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio ed i regolamenti edilizi comunali.

  2. I parametri e gli indirizzi di cui al comma 1 sono diretti a garantire che tutti gli interventi di trasformazione del territorio siano compiuti nel rispetto dei requisiti di qualita' urbana, ambientale, edilizia e di accessibilita' al fine di prevenire e risolvere i fenomeni di degrado. Essi riguardano, in particolare:

    1. la dotazione di infrastrutture per la mobilita', parcheggi, verde urbano e di connettivita' urbana, percorsi pedonali e ciclabili, infrastrutture per il trasporto pubblico, arredo urbano ed altre opere di urbanizzazione primaria;

    2. la qualita' e la quantita' degli interventi realizzati per il contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo, il risparmio idrico, la salvaguardia e la ricostruzione delle riserve idriche anche potenziali;

    3. la dotazione di reti differenziate per lo smaltimento e per l'adduzione idrica, nonche' il riutilizzo delle acque reflue;

    4. la salubrita' degli immobili e del territorio, il contenimento energetico, il rispetto dei requisiti di fruibilita', accessibilita' e sicurezza degli insediamenti per ogni tipologia di utenza.

    Art. 2.

    Ambito di applicazione

  3. Salvo quanto previsto al comma 2, le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano agli strumenti della pianificazione territoriale, agli atti di governo del territorio ed ai regolamenti edilizi dei comuni adottati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

  4. Le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 19 si applicano dal momento di entrata in vigore del presente regolamento, anche con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale, agli atti di governo del territorio e ai regolamenti edilizi gia' vigenti.

    Capo II Dotazione di infrastrutture per la mobilita', di verde, di arredo
    urbano e di altre opere di urbanizzazione primaria
    Sezione I
    Disposizioni generali, ambiti principali del territorio urbanizzato e
    poli urbani con bacino di utenza rilevante

    Art. 3.

    Disposizioni e criteri generali per la qualita' degli insediamenti

  5. Nella definizione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio, i comuni individuano quale obiettivo strategico l'incremento della qualita' del patrimonio insediativo, tenendo conto delle esigenze e delle dotazioni necessarie a riequilibrare e qualificare gli insediamenti esistenti, con particolare riferimento alle nuove previsioni, agli interventi di trasformazione o di riqualificazione urbanistica.

  6. L'obiettivo di cui al comma 1 e' perseguito attraverso la definizione di indicatori del livello di qualita', da conseguire attraverso progetti specifici o piu' ampi programmi di intervento per l'incremento della qualita' urbana e assicurando, in ogni caso, il rispetto delle disposizioni del regolamento emanato ai sensi dell'Art. 75 della legge regionale n. 1/2005 ed, altresi', degli standard previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (limiti inderogabili di densita' edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, di verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'Art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), individuati quali livelli minimi inderogabili della qualita' del patrimonio insediativo.

  7. Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio promuovono il potenziamento del trasporto pubblico e del trasporto privato alternativo a quello motorizzato, perseguendo il corretto equilibrio e l'integrazione tra le diverse componenti modali.

  8. La dotazione di infrastrutture e di sistemi idonei al trasporto pubblico di persone o merci, costituisce riferimento prioritario per la localizzazione di ogni nuova previsione o intervento di trasformazione di carattere insediativo.

    Art. 4.

    Ambiti principali del territorio urbanizzato

  9. Per stabilire requisiti di qualita' urbana, ambientale ed edilizia adeguati alle peculiarita' di ciascun contesto urbano, ai fini del presente regolamento, si individuano tre ambiti principali di territorio urbanizzato:

    1. centri densamente abitati oppure ambiti metropolitani o ambiti caratterizzati da forte urbanizzazione diffusa;

    2. centri abitati interessati da significativa affluenza turistica di carattere stagionale;

    3. centri con bassa densita' di abitanti oppure ambiti montani o rurali.

  10. I comuni fanno riferimento agli ambiti di cui al comma 1, con possibilita' di adattamento ovvero specificazione ulteriore in relazione alle caratteristiche del proprio territorio urbanizzato.

    Art. 5.

    Centri densamente abitati

  11. Al fine di garantire la migliore organizzazione dei centri densamente abitati, i piani strutturali e gli atti di governo del territorio dei comuni si attengono al rispetto dei seguenti criteri:

    1. localizzare le funzioni che danno luogo a fenomeni di congestione urbana in aree idonee a sostenere la...

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