Ordinanza emessa il 12 dicembre 2006 dal tribunale di Torino nei procedimenti civili riuniti promossi da Azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino ed altra contro Eli Lilly S.p.A. Sanita' pubblica - Individuazione dei legittimati passivi in giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - Norme della Regione Piemonte - Costituzione...

IL TRIBUNALE

Letti gli atti dei procedimenti riuniti n. 14638/06 e 14643/06 R.G., pendenti tra Azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino contro Eli Lilly S.p.A. e tra Fondazione Ordine Mauriziano di Torino contro Eli Lilly S.p.A., aventi entrambi ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2298/2006;

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 22 novembre 2006 e valutate le rispettive difese;

O s s e r v a

1) Eli Lilly S.p.A. ha agito in via monitoria per un credito maturato a seguito di forniture pacificamente effettuate in favore dei presidi ospedalieri Umberto I di Torino e IRCC di Candiolo, nel periodo 23 novembre 2004 - 22 gennaio 2005 e ritiene che siano solidalmente obbligati al pagamento sia la ASO' Ordine Mauriziano che la Fondazione Ordine Mauriziano. Per tale motivo chiede che ex art. 648 c.p.c. venga concessa la provvisoria esecutorieta' del decreto ingiuntivo opposto nei confronti di entrambe le attrici opponenti.

2) Con d.l. 19 novembre 2004, n. 277 (convertito in legge dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4), art. 2, e' stata costituita la Fondazione Ordine Mauriziano disponendo che le fosse trasferito l'intero patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino ad eccezione dei presidi ospedalieri Umberto I di Torino e IRCC di Candiolo, e disponendo inoltre al comma 3: "La Fondazione succede all'Ente nei rapporti attivi e passivi, ivi compresi quelli contenziosi, di cui lo stesso e' titolare alla data di entrata in vigore del presente decreto, con esclusione dei rapporti di lavoro relativi al personale impegnato nelle attivita' sanitarie. La Fondazione succede, inoltre, nelle situazioni debitorie e creditorie a qualsiasi titolo maturate dall'Ente in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto. L'Ente prosegue nei contratti di somministrazione di beni e servizi connessi all'esercizio delle attivita' svolte nei presidi di cui all'art. 1, comma 1, fermo restando il trasferimento in capo alla Fondazione delle obbligazioni pecuniarie sorte dai suddetti contratti per le prestazioni e le forniture eseguite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Lo scopo attribuito alla Fondazione dal d.l. n. 277/2004, era quello di operare il risanamento del dissesto finanziario dell'Ente, come "calcolato alla data di entrata in vigore del presente decreto" (art. 2, comma 4).

Con l'art. 1 tale decreto legge prevede inoltre che l'Ente Ordine Mauriziano sia...

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