Ordinanza emessa l'8 novembre 2006 dal tribunale di Udine nel procedimento penale a carico di Casella Ivano ed altri Sicurezza pubblica - Violazioni nella produzione, importazione, distribuzione e installazione di apparecchi da gioco (art. 110, comma 9, regio decreto n. 773/1931) - Intervenuta depenalizzazione - Inapplicabilita' alle violazioni ...

IL TRIBUNALE

Decidendo sulle eccezioni sollevate dalle difese, sentito il p.m.;

Premesso che la difesa ha sollevato eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 547 della legge finanziaria n. 266/2005 in relazione all'art. 3 Cost. e all'art. 25 Cost. in combinato disposto con l'art. 2 c.p., nella parte in cui alle violazioni dell'art. 110, comma 9, T.U.L.P.S. commesse in data antecedente al 1° gennaio 2006 dispone l'applicazione delle sanzioni vigenti al tempo delle violazioni stesse;

Ritenuto che detta eccezione non sia manifestamente infondata atteso che la norma in esame si pone in contrasto con l'art. 3 Cost. poiche' prevede una disparita' di trattamento tra imputati per medesimi fatti e di uguale gravita', unico elemento discriminante tra i due diversi trattamenti sanzionatori essendo rappresentato dal fatto che la condotta sanzionata sia stata commessa prima o dopo il 1° gennaio 2006;

Ritenuto altresi' che detta norma confligga anche con l'art. 25 Cost. in relazione all'art. 2 c.p. Invero, premesso che il principio del favor rei non assume in via diretta rilievo costituzionale e che lo stesso, secondo quanto stabilito dalla stessa Corte costituzionale con sentenza n. 74/1980, puo' subire limitazioni e deroghe da parte del legislatore ordinario purche' le stesse siano ragionevolimente giustificabili, osserva questo giudice che il principio di retroattivita' della legge piu' favorevole puo' assumere in ogni caso rilevanza costituzionale con riferimento all'art. 3 Cost. e quindi in relazione alla necessita' di assicurare una parita' sostanziale di trattamento per condotte analoghe non essendo ragionevole continuare a punire un soggetto per un fatto che, se commesso in data odierna, non avrebbe piu' rilevanza penale. Ne consegue pertanto che la deroga al principio della applicabilita' della legge piu' favorevole, comunque incidendo su diritti fondamentali del cittadino, deve essere giustificata dalla necessita' di salvaguardare principi di rilievo parimenti costituzionale, cio' che nel caso di specie non si ravvisa, la ratio della depenalizzazione introdotta dalla legge n. 266/2005 dovendosi ricercare nella generalizzata tendenza dello Stato a regimentare le occasioni di gioco, ampliandone il monopolio;

Ritenuto che la sollevata eccezione di incostituzionalita' sia anche rilevante ai fini del presente giudizio atteso che, ove accolta, la stessa determinerebbe l'immediata assoluzione degli imputati perche' il fatto non...

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