Ordinanza emessa il 5 ottobre 2006 dal tribunale di Cagliari nel procedimento penale a carico di Scarlato Giampiero ed altra Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze inerenti alla persona del colpevole nel caso previsto dall'art. ...

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87 pronunciata alla pubblica udienza del 5 ottobre 2006 nel procedimento iscritto al n. 7233/06 R.G. Trib. CA nei confronti di Scarlato Giampiero (originariamente imputato in concorso con Scarlato Michele giudicato separatamente) imputato:

  1. in ordine al reato p. e p. dagli artt. 110, 73 primo comma, d.P.R. n. 309/1990 perche' in concorso fra loro, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 del predetto d.P.R. e fuori dall'ipotesi di cui all'art. 75 della stessa legge, illecitamente coltivavano 9 piante di cannabis indica;

  2. in ordine al reato p. e p. dagli artt. 110, 73 comma 1-bis perche', in concorso fra loro, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 del predetto d.P.R. e fuori dall'ipotesi di cui all'art. 75 della stessa legge, illecitamente detenevano per uso non esclusivamente personale oltre 50 grammi di sostanza stupefacente di tipo cannabis indica.

In Castiadas, loc. Ortedusu, il giorno 11 agosto 2006.

Con la recidiva reiterata e infraquinquennale per Scarlato Giampiero.

Con decreto del 12 agosto 2006 la Procura della Repubblica di Cagliari disponeva che Scarlato Michele e Scarlato Giampiero, arrestati il giorno precedente, fossero presentati al Tribunale in composizione monocratica per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio accusandoli dei delitti sopra indicati.

Disposto il giudizio direttissimo a seguito della convalida dell'arresto, il processo proseguiva nelle forme del rito abbreviato condizionato alla produzione di documenti e alla escussione della teste convivente di Scarlato Giampiero.

Disposto il rinvio al 5 ottobre 2006 per la discussione, il pubblico ministero domandava la condanna a mesi 16 di reclusione ed euro 4.000 di multa con la concessione dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 5, t.u. Stup. e quella di cui all'art. 62-bis c.p., mentre il difensore domandava l'assoluzione di Scarlato Michele e, quanto a Scarlato Giampiero, eccepiva l'illegittimita' costituzionale dell'art. 69, comma 4 c.p.

La posizione di Scarlato Michele veniva separata.

Emerge dagli atti che in data 11 agosto 2006 i Carabinieri di Castiadas abbiano perquisito l'abitazione di Scarlato Giampiero rinvenendo, nella camera da letto dove stava dormendo il figlio Michele, 15 grammi di foglie di marijuana in essiccazione, 35 grammi di marijuana dentro un barattolo di plastica appoggiato in soggiorno ed altri cinque grammi sul camino. In cucina c'era un bilancino di precisione sul cui piatto vi erano residui di marijuana e nel giardino 9 piante in crescita.

Sottopostosi all'interrogatorio, Scarlato Giampiero ha dichiarato di avere coltivato lui stesso le piante di marijuana - il figlio non era in nessun modo coinvolto abitando altrove ed essendosi trovato a casa sua per circostanze occasionali - che assumeva per sedare l'ansia della quale soffriva da quando, quattro anni prima, si era emancipato dalla tossicodipendenza. La medesima versione dei fatti e' stata confermata, con deposizione apparsa attendibile, dalla convivente la quale, premesso di essere ex tossicodipendente come il compagno, ha dichiarato che lo Scarlato utilizzava la cannabis, sia in foglie per i decotti, sia nelle sigarette, per controllare gli stati d'ansia senza ricorrere a farmaci dei quali temeva di divenire nuovamente dipendente.

Certa la ricostruzione del fatto compiuto dallo Scarlato verosimilmente per il suo consumo personale, il medesimo integra il reato di cui all'art 73, comma 1, t.u. Stup. cosi' come novellato dal d.l. n. 272/2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 49/2006 che ha ridisegnato la fattispecie, le cui maggiori novita' sono rappresentate dalla equiparazione delle droghe leggere alle droghe pesanti e dalla previsione di due distinti reati, uno relativo alle condotte sinteticamente sussumibili nella produzione e cessione di stupefacenti (comma 1) e l'altro relativo alla detenzione e alle condotte connesse a quest'ultima (comma 1-bis).

La tipizzazione distinta delle condotte punibili e la circostanza che la destinazione ad uso non esclusivamente personale sia elemento costitutivo del solo reato di cui all'art. 73, comma 1-bis, conforta l'orientamento formatosi nel...

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