Ordinanza emessa il 5 ottobre 2006 dal tribunale di Cagliari nel procedimento penale a carico di Sedda Sandro Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze inerenti alla persona del colpevole nel caso previsto dall'art. 99, quarto comm...

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87 pronunciata alla pubblica udienza del 5 ottobre 2006 nel procedimento iscritto al n. 7467/06 RG. Trib. CA nei confronti di Sedda Sandro imputato del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 per avere coltivato senza autorizzazione due piante di marijuana.

In Serramanna il 20 agosto 2006.

Con la recidiva di cui all'art. 99, comma 2, c.p.

Con decreto del 21 agosto 2006 la Procura della Repubblica di Cagliari disponeva che Sedda Sandro, arrestato il giorno precedente, fosse presentato al Tribunale in composizione monocratica per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio accusandolo del delitto sopra indicato.

Disposto il giudizio direttissimo a seguito della convalida dell'arresto, il processo proseguiva nelle forme del rito abbreviato.

Disposto il rinvio al 5 ottobre 2006 per la discussione, il pubblico ministero domandava la condanna a mesi 16 di reclusione ed euro 4000 di multa con la concessione dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 5, T.U. Stup. e quella di cui all'art. 62-bis c.p., mentre il difensore eccepiva preliminarmente l'illegittimita' costituzionale dell'art. 73, T.U. Stup. nella parte in cui non prevede la non punibilita' della coltivazione di sostanze stupefacenti per uso esclusivamente personale.

Come emerge dall'esame degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, il 20 agosto 2006 carabinieri di Serramanna si recavano presso l'abitazione dell'imputato su richiesta della centrale operativa che segnalava di avere ricevuto una chiamata da parte dello stesso Sedda che si dichiarava in possesso di due piante di marijuana.

Giunti al civico n. 25 della via Satta di Serramanna dove Sedda Sandro vive con la madre, i militari venivano ricevuti dallo stesso imputato che li conduceva nella stanza ove erano custodite le due piante che venivano sottoposte a sequestro. Nel frattempo arrivava sul luogo anche uno zio dell'imputato, Tocco Ettore, che rivendicava la proprieta' delle piante che a suo dire, aveva lasciato al nipote soltanto in custodia.

La parziale inutilizzabilita' degli elementi che si sono esposti risulta superata dalla ricostruzione dei fatti fornita dall'imputato in sede di interrogatorio. Questi ha infatti affermato che "le due piante erano le mie. Ho chiamato i carabinieri perche' ho avuto una discussione accesa con mia madre, abbiamo litigato sia per le piante che per altre cose. Mia madre diceva che le piante non le voleva e che avrebbe chiamato i carabinieri. Allora ho chiamato io i carabinieri per ripicca. Tocco Ettore e' un mio parente [...] se ha detto che le piante erano le sue [...] l'avra' fatto per proteggermi".

Le circostanze del sequestro e le dichiarazioni rese dall'imputato consentono di ritenere fondata l'accusa mossa dal pubblico ministero, pur apparendo non irragionevole che la coltivazione, per le ridotte dimensioni ed il carattere domestico, fosse effettivamente destinata al consumo dell'imputato.

Il fatto integra il reato di cui all'art. 73, comma 1, T.U. Stup. cosi' come novellato dal d.l. n. 272/2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 49/2006 che ha ridisegnato la fattispecie, le cui maggiori novita' sono rappresentate dalla equiparazione delle droghe leggere alle droghe pesanti e dalla previsione di due distinti reati, uno relativo alle condotte sinteticamente sussumibili nella produzione e cessione di stupefacenti (comma 1) e l'altro relativo alla detenzione e alle condotte connesse a quest'ultima (comma 1-bis).

La tipizzazione distinta delle condotte punibili e la circostanza che la destinazione ad uso non esclusivamente personale sia elemento costitutivo del solo reato di cui all'art. 73, comma 1-bis, conforta l'orientamento formatosi nel vigore della previgente disciplina per il quale l'elemento menzionato non incide sulla punibilita' della condotta di coltivazione.

La questione di legittimita' costituzionale eccepita dal difensore relativa all'art. 73, T.U. Stup. nella parte in cui non...

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