Ordinanza emessa il 15 marzo 2006 dal tribunale di Napoli nel procedimento civile promosso da Trani Francesco contro Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Societa' - Controversie in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria - Procedimento di primo grado dinanzi al tribunale in composizione collegiale - Disciplina introdotta...

IL TRIBUNALE

Letti gli atti ed il decreto di fissazione di udienza;

O s s e r v a i n f a t t o Con citazione regolarmente notificata Trani Francesco ha agito nei confronti della M.P.S. S.p.A. per ottenere: 1) la dichiarazione di nullita' di tutti gli atti compresi nell'operazione - descritta nella premessa del medesimo atto di citazione - denominata "Visione Europa" intercorsa tra le parti nel mese di ottobre 2000; in subordine l'annullamento; 2) la condanna della Banca convenuta alla restituzione di tutto quanto pagato in esecuzione dell'operazione de quo, anche a titolo di spese, pari a Euro 13.077,54 oltre interessi e rivalutazione; 3) la condanna della convenuta al risarcimento dei danni anche non patrimoniali.

La convenuta si e' costituita contestando la domanda.

I n d i r i t t o

L'articolo 1 del decreto legislativo n. 5 del 2003 recita: si osservano le disposizioni del presente decreto legislativo in tutte le controversie, incluse quelle connesse a norma degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del codice di procedura civile, relative a:

.....

  1. rapporti in materia di intermediazione mobiliare da chiunque gestita, servizi e contratti di investimento, ivi compresi i servizi accessori, fondi di investimento, gestione collettiva del risparmio e gestione accentrata di strumenti finanziari, vendita di rapporti finanziari, ivi compresa la cartolarizzazione dei crediti, offerte pubbliche di acquisto e di scambio, contratti di borsa;

    La controversia pertanto, concernendo la responsabilita' della convenuta quale intermediatore finanziario, e' stata correttamente instaurata secondo le forme previste dal suddetto decreto legislativo.

    L'art. 12 del decreto legislativo n. 5 del 2003 prevede inoltre che:

    1. - Decorsi dieci giorni dal deposito dell'istanza di fissazione dell'udienza, il cancelliere, nei tre giorni successivi, forma il fascicolo contenente tutti gli atti e documenti depositati dalle parti e lo presenta senza indugio al Presidente.

    2. - Il Presidente entro il secondo giorno successivo alla presentazione del fascicolo, designa il giudice relatore. Questi, entro cinquanta giorni dalla designazione, sottoscrive e deposita in cancelleria il decreto di fissazione dell'udienza, da comunicare alle parti costituite. Per comprovate ragioni, il Presidente puo' prorogare il termine a norma dell'articolo 154 del codice di procedura civile.

    Va affrontata la questione di costituzionalita' del decreto legislativo n. 5 del 2003 che questo Collegio ha gia' sollevato in precedenti giudizi.

    L'art. 12 della legge di delega n. 366/2001 prevede che:

    "1. Il Governo e' inoltre delegato ad emanare norme che, senza modifiche della competenza per territorio e per materia, siano dirette ad assicurare una piu' rapida ed efficace definizione di procedimenti nelle seguenti materie:

  2. diritto societario, comprese le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali ed ai patti parasociali;

  3. materie disciplinate dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

    1. - Per il perseguimento delle finalita' e nelle materie di cui al comma 1, il Governo e' delegato a dettare regole processuali, che in particolare possano prevedere:

  4. la concentrazione del procedimento e la riduzione dei termini processuali;

  5. l'attribuzione di tutte le controversie nelle materie di cui al comma 1 al tribunale in composizione collegiale, salvo ipotesi eccezionali di giudizio monocratico in considerazione della natura degli interessi coinvolti;

  6. la mera facoltativita' della successiva instaurazione della causa di merito dopo l'emanazione di un provvedimento emesso all'esito di un procedimento sommario cautelare in relazione alle controversie nelle materie di cui al comma 1, con la conseguente definitivita' degli effetti prodotti da detti provvedimenti, ancorche' gli stessi non acquistino efficacia di giudicato in altri eventuali giudizi promossi per finalita' diverse;

  7. un giudizio sommario non cautelare, improntato a particolare celerita' ma con il rispetto del principio del contraddittorio, che conduca alla emanazione di un provvedimento esecutivo anche se privo di efficacia di giudicato;

  8. la possibilita' per il giudice di operare un tentativo preliminare di conciliazione, suggerendone espressamente gli elementi essenziali, assegnando eventualmente un termine per la modificazione o la rinnovazione di...

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