Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Stato civile - Figlio naturale riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori - Acquisizione automatica del cognome paterno - Impossibilita' di libera scelta dei genitori - Denunciata lesione del diritto all'identita' personale della prole e violazione del principio di eguaglian...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 262, primo comma, secondo periodo, del codice civile, promosso con ordinanza del 24 febbraio 2006 dal Tribunale di Bolzano sul ricorso proposto da M.P. ed altra, iscritta al n. 499 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, 1ª serie speciale, dell'anno 2006.

Udito della Camera di consiglio del 21 marzo 2007 il giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che il Tribunale di Bolzano - nel procedimento di volontaria giurisdizione promosso, con ricorso ai sensi dell'art. 95 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), da M.P. e da R.P., nella loro qualita' di genitori, non coniugati, di V.P., nata il 13 novembre 2002, dagli stessi riconosciuta contestualmente, al fine di ottenere che il Tribunale stesso disponesse il cambiamento del cognome della figlia da quello paterno in quello materno, ed ordinasse la corrispondente rettifica dell'atto di nascita - ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 262, primo comma, secondo periodo, del codice civile, nella parte in cui dispone, per il caso di contestuale riconoscimento del figlio naturale operata da entrambi i genitori, la trasmissione automatica del cognome paterno, "anziche' consentire ai genitori libera e concordata scelta";

che il giudice a quo espone che i predetti ricorrenti hanno riferito di aver espresso, all'atto del riconoscimento della figlia, la volonta' che la stessa assumesse il cognome della madre, e che, nonostante cio', l'ufficiale dello stato civile del Comune di Brunico aveva trascritto, sulla base della denuncia di nascita della bimba contenente il riconoscimento contestuale da parte dei genitori, raccolta dal Direttore sanitario dell'Ospedale di S. Candido, il cognome paterno nel registro degli atti di nascita;

che, nel corso del procedimento, e' stata anche escussa una dipendente...

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